Pagina:Convenzione concernente l’assunzione, la costruzione e l’esercizio delle ferrovie nel Regno Lombardo-Veneto.djvu/2

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608 giornale dell'ingegnere

parte della rete medesima, venne conchiusa fra gl’II. RR. Ministri delle Finanze e del Commercio da una parte, ed i Signori:

in Vienna

Sua Altezza il Principe Giovanni Adolfo di Schwarzenberg, Presidente dell’I R. pr. Società austr. di credito per il Commercio e l’Industria;

Sua Eccellenza il Conte Francesco Zichy (minore), Vice-Presidente della I. R. pr. Società austr. di credito per il Commercio e l’Industria;

Il Barone A. S. di Rothschild, Vice-Presidente dell’I.R. pr. Società austr. di credito per il Commercio e l’Industria.

La Casa bancaria di S. M. di Rothschild;

in Italia

Il Duca Rafaele di Galliera in Bologna;

Il Duca Lodovico Melzi in Milano;

Sua Eccellenza il Conte Giuseppe Archinto in Milano, l’ultimo rappresentato dai signori Sebastiano Mondolfo e C. F. Broth;

Pietro Bastogi in Livorno;

in Francia

Fratelli Rothschild in Parigi, rappresentati dalla Casa bancaria di S. M. di Rothschild in Vienna;

E. Blount e Comp. in Parigi;

Paulin Talabot in Parigi;

in Inghilterra

N. M. di Rothschild e figli in Londra, rappresentati dalla Casa bancaria S. M. di Rothschild in Vienna;

Samuele Laing in Londra;

Matteo Uzielli in Londra; rappresentato dal sig. S. Laing;

d’altra parte, sotto riserva della Sovrana approvazione di S.M.I.R.A., la seguente convenzione:

Art. 1 L’I.R. Erario cede ai detti signori le II. RR. Strade ferrate dello Stato situate nel Regno Lombardo-Veneto con
tutte le loro pertinenze, si mobili che immobili, eccettuandone soltanto quel tronco che partendo da Verona s’inoltra verso il Titolo meridionale, onde abbiano ad esercitarle ed usufruttuarle per la durata di 90 anni.

Art. 2. Col diritto all’esercizio ed usufrutto delle II. RR. Strade ferrate Lombardo-Venete vengono pure ceduti ai surripetuti Signori, tutti i diritti ed obblighi dell’Erario verso terze persone, in quanto codesti diritti ed obblighi sieno inerenti all’esercizio ed usufrutto delle dette strade, o connessi al terreno sul quale sono situate, oppure consistano finalmente nell’obbligo di manutenzione e costruzione di ponti, strade e consimili.

Art. 3. Fra gli obblighi assunti dai detti signori, sono pare compresi quelli che consistono in prestazioni verso i possessori dei fondi espropriati od intersecati da quelle Strade ferrate, la cui scadenza non sia anteriore alla Sovrana approvazione della convenzione presente; stantechè l’Erario si dichiara tenuto a soddisfare agli obblighi di qualsiasi natura, scadenti fino al giorno detta Sovrana Sanzione del presente contratto.

Art. 4. Circa i tronchi delle II. RR. Strade ferrate Lombardo-Venete che trovansi attualmente in progresso di costruzione affidata mediante contratti regolari a determinati imprenditori, a modo di quello in fra Coccaglio e Bergamo, viene pattuito, che i surripetuti signori subentreranno col giorno della Sovrana approvazione di codesta convenzione in tutti i diritti ed obblighi derivanti per lo Stato dai surriferiti contratti.

A quest’effetto verranno ai suddetti Signori consegnate delle copie autentiche dei rispettivi contratti, e, occorrendo, gli originali stessi, contro ricevuta e promessa di restituzione ulteriore.

Art. 5. Si metteranno eziandio a disposizione dei detti Signori tutti gli studj preliminari concernenti la rete delle Strade ferrate Lombardo-Venete, nonchè ogni altro documento relativo esistente presso le autorità, tosto che ne sarà fatto l’inventario,