Pagina:Convenzione concernente l’assunzione, la costruzione e l’esercizio delle ferrovie nel Regno Lombardo-Veneto.djvu/3

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architetto ed agronomo 609

contro regolare ricevuta e promessa di restituzione dopo l’uso occorrente.

Art. 6. La consegna delle strade ferrate e delle loro pertinenze avrà principio non più tardi di un mese dopo ottenuta la Sovrana Sanzione di questa convenzione, e verrà condotta a termine nel più breve lasso di tempo possibile, senza interruzione alcuna.

All’effetto della consegna ed assunzione verrà compilato un dettagliato ed esatto inventario steso in doppio esemplare, in concorso di chi rappresenterà il consegnante e gli assuntori.

Art. 7. La consegna, di cui sopra, sarà compiuta o considerata come tale, non più tardi della fine dell’anno 1856; epperò col primo gennajo dell’anno 1857 i surriferiti signori avranno ad entrare nel pieno possesso delle Strade ferrate Lombardo-Venete e delle loro pertinenze, e ad assumerne essi medesimi l’amministrazione.

Art. 8. All’Erario incombe unicamente l’obbligo di consegnare le Strade ferrate e loro pertinenze in quello stato in cui esse saranno per trovarsi al tempo della consegna, e quindi esso non guarentisce alcun danno od ammanco.

Nondimeno l’amministrazione dello Stato si presterà a fare risarcire dagl’impiegati od inservienti risponsabili in via amministrativa, quelle sottrazioni ch’emergessero all’atto della presa di possesso in confronto dell’inventario, e che fossero ad essi imputabili, semprechè codesti impiegati non avessero a quell’epoca abbandonato il servigio dello Stato.

Art. 9. L’amministrazione dello Stato eserciterà le Strade ferrate per conto dei soprannominati Signori anche prima del termine indicato dall’articolo 7.

Ove la Sovrana Sanzione della presente Convenzione venisse abbassata entro la prima metà di un mese, l’amministrazione per conto dei concessionarii avrà principio col primo giorno del mese successivo; e quando giungesse entro la seconda metà, la gestione per conto dei concessionarii comincerà soltanto col primo giorno del secondo mese successivo.

In entrambi i casi avrà termine col finire dell’anno 1856, a meno che i suddetti signori assumessero l’amministrazione prima dell’epoca additata all’articolo 7.

Art. 10. Intorno alla gestione tenuta da gli agenti dell’Erario per la Società, si renderà conto esatto, e verranno alla medesima consegnati i ricavi in quanto questi le fossero dovuti a tenore dell’articolo 17.

Art. 11. Nel corso della gestione degli agenti dello Stato per conto dei concessionarii, non potrà farsi spesa alcuna che non fosse indispensabile per mantenere non interrotto l’esercizio, o che non derivasse dagli obblighi assunti a tenore degli articoli 2 e 4, se non dopo riportato un consenso in iscritto per parte dei concessionarii oppure del loro rappresentante.

Art. 12. Il corrispettivo per la cessione delle II. RE. Strade ferrate Lombardo-Venete è fissato in cento (100) milioni di lire austriache, da versarsi, a scelta dell’Erario, in moneta effettiva austriaca o d’oro o d’argento.

Laddove per altro all’epoca della scadenza il valore dell’oro eccedesse relativamente a quello dell’argento la proporzione di quindici e mezzo ad uno, sarà in facoltà dei concessionarj di diffalcare dalle somme da sborsarsi in oro, l’importo corrispondente a questa differenza. In caso contrario, ove cioè il valore dell’oro scendesse al disotto della soprannominata proporzione, l’Erario avrà il diritto ad un compenso corrispondente alla differenza.

Art. 13. Il versamento dei cento (100) milioni di lire austr. stipulati all’articolo precedente si farà nei termini stabiliti, come segue:

Venti (20) milioni di lire austr. si pagheranno entro mesi tre dalla Sovrana Sanzione del presente contratto.

Cinquanta (50) milioni verranno sborsati in cinque rate annuali di dieci (10) milioni ciascuna. — La prima di queste rate avrà scadenza un anno dopo quella dei venti (20) milioni; le altre successivamente un dopo scaduta l’anteriore.