Pagina:Convenzione concernente l’assunzione, la costruzione e l’esercizio delle ferrovie nel Regno Lombardo-Veneto.djvu/7

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architetto ed agronomo 613

Art. 42. I sullodati Signori sono autorizzati a creare stabilimenti, officine, opifizj, a possedere cave di carbone fossile, lignite e torbiere, ad acquistare boschi e foreste, sotto l’osservanza delle leggi generali sì attuali che future e sotto l’esplicita riserva che il disposto degli articoli 38, 39 e 40 non sarà applicabile a questa industria.

Art. 43. È concesso ai detti Signori di costituire una Società anonima colla residenza a Vienna, e di emettere azioni intestate a determinati individui od al portatore, il cui valore nominale non potrà essere, per ciascuna, minore di Lire seicento austriache. Non sarà per altro lecito dì emettere azioni prima che gli statuti della Società non siano stati approvati.

La Società in cotal guisa costituita subentrerà in tutti i diritti ed obblighi dei detti Signori concessionarj.

Art. 44. Affine di procurarsi ulteriori capitali, è concessa ai sullodati Signori, oltre all’emissione d’azioni, anche la creazione di obbligazioni, la cui somma totale, come pure le modalità e condizioni relative dovranno approvarsi dall’amministrazione dello Stato.

Anche queste obbligazioni potranno essere al portatore, ma non mai di un valore nominale minore di Lire austriache seicento ciascuna. Gl’interessi di codeste obbligazioni avranno un diritto di priorità sulla rendita delle strade ferrate, garantita dal Governo (art 33).

Art. 45. Ai detti Signori è conferito il diritto di percepire in oro, argento il prezzo dei trasporti, a norma delle seguenti tariffe.

I. Pei viaggiatori; per lega austriaca (pari a 7586 metri) nella

1. classe 20 carantani,

2.  » 15  »

3.  » 10  »


Questa tariffa si potrà aumentare di venti per cento per i convogli celeri con soli viaggiatori di prima e seconda classe. La celerità di tali convogli non dovrà essere minore di quella dei simili convogli sulle Strade di ferro esercitate per conto del Governo.

II. Per le mercanzie a piccola velocità per quintale austriaco (pari a 56 chilog.) e lega:

1. classe 1 carantano,
2.  » 1 ½  »
3.  » 2 carantani.

Il prezzo pei trasporti di qualsiasi altro oggetto, le tasse accessorie, la classificazione delle mercanzie e le altre condizioni pel trasporto saranno fissate conformemente alla tariffa promulgata il 24 gennajo 1852 dalla Direzione della strada ferrata Sud-Est austriaca.

Codesta tariffa costituisce un limite che non potrà venire oltrepassato senza autorizzazione del Governo.

Art. 46. Pel caso che le rendite nette eccedessero il quindici (15) per cento, sarà in facoltà dell’amministrazione dello Stato di far introdurre un corrispondente ribasso dei prezzi portati dalla tariffa, a senso dell’articolo 10, lettera e) della legge del 14 settembre 1854 sulle concessioni di Strade di ferro. In caso d’incarimento straordinario di vettovaglie potrà il Governo stabilire per quelle derrate una riduzione temporaria dei prezzi di trasporto fino a metà del massimo della tariffa.

Art. 47. 1 trasporti dei militari saranno nella terza classe fatti a prezzo ridotto; cioè pei militari dal sergente in giù alla metà del prezzo. Ogni qualvolta l’amministrazione militare farà trasportare sulle Strade di ferro di cui trattasi, o truppe, od effetti militari, pagherà un terzo della tariffa ordinaria.

Pel trasporto di oggetti non classificati nelle tariffe, l’amministrazione militare pagherà solo i prezzi di tariffa stabiliti per le mercanzie di seconda classe.

Art. 48. 1 funzionarj pubblici incaritati della sorveglianza alla gestione della Società o della tutela degl’interessi dello Stato, in quanto questi si riferiscono alla presente convenzione, verranno trasportati gratuitamente coi loro effetti, qualora giustifichino la propria qualità ufficiale.

Art. 49. Con ciascun convoglio celere o da viaggiatori partente da una stazione principale, dovrà spedirsi, giornalmente e senza



Vol. III. Maggio 1856 77