Pagina:Del riordinamento amministrativo del Regno (Carpi).djvu/41

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4. Che i Circondari (da non confondersi coi Distretti o Mandamenti) quali subordinanze provinciali, che non esistevano in nessun altro paese d’Italia fuori che in Piemonte, sono da eliminarsi come una superfetazione dispendiosa, una ruota parassita che rende più intralciato il movimento della macchina dello Stato, senza nessun reale ed evidente vantaggio.

5. Che eliminate le Regioni e tolti i Circondari, l’organizzazione amministrativa dovrebbe ridarsi alla sua più semplice e più naturale espressione, vale a dire, al Comune, al Distretto o Mandamento quale semplice circoscrizione giudiziaria e politica, alla provincia ed allo Stato.

6. Che al Comune, ente morale e provvidenziale per eccellenza, debba darsi la più ampia facoltà di reggersi da sè, restringendo al vertice i soli poteri che per loro natura potessero fuorviare contro l’interesse degli amministrati e dello Stato, o regolandoli con temperamenti liberali, ma di tal maniera che non possano mai arrestare la grande e potente azione iniziatrice e moderatrice del potere centrale. La legge Rattazzi è ben larga qualora si voglia giudicarla dall’attitudine a governarsi da sè di migliaia e migliaia di Comuni rurali, anzichè da quella di pochi cospicui Comuni dei grandi centri. Essa legge, che può restringersi nella sua forma didattica, va presa per base di ogni nuovo riordinamento comunitativo, e per bene operare converrebbe prendere ad esame tutte le leggi comunitative d’Italia per fare tesoro di ciò che vi fosse di meglio in ciascuna di esse. In tal guisa si farebbe una sola corona di molti gioielli senza orbarne nessuno, e ciò concilievolmente colle istituzioni liberali che ci reggono, e senza spingere troppo