Pagina:Delle cinque piaghe della Santa Chiesa (Rosmini).djvu/120

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133. Di più, il precetto dato da Cristo a’ fedeli di mantenere il Clero, non si estende oltre lo stretto bisogno, il che venia significato coll’espressione «di mangiare e di bere in qualsiasi casa in cui entrassero gli evangelici banditori» edentes et bibentes quae apud illos sunt; onde Paolo attenendosi alla maniera di esprimersi usata da Cristo, scrive a’ Corinti: «forse non abbiamo noi la potestà di mangiare e di bere (cor. ix, 4)?» Che se era lasciata a’ fedeli tutta la spontaneità nel modo di somministrare il necessario sostentamento al primitivo clero, di cui pure aveasi il precetto; quanto più rimanevano spontanee per loro natura quelle offerte che oltrepassassero questo limite del bisogno?

134. Sulla fine del secondo, e al principio del terzo secolo Tertulliano ci fa conoscere, che questa bella spontaneità conservavasi. «Ciascuno, dic’egli nell’Apologetico, ogni mese, oppure quando vuole, e se può, mette a parte un po’ di moneta, perocchè nessuno è forzato, ma la dà spontaneo. Questi sono come depositi della pietà1

La qual massima ricomparisce più o meno spiegata in tutti i bei secoli della chiesa, che voleva e raccomandava, che non solo i fedeli non fossero violentati alle oblazioni, ma nè pure indotti a prestarle con artifizî e lusinghe, e fino nel ix secolo vedesi il concilio iii di Châlon pubblicare de’ canoni per mantenere illesa, anche contro questo abuso la spontaneità dei doni che i fedeli alla chiesa offerivano (V. il Tommasino p. iii, L. 1, c. xxiii.).

135. La legge delle decime, che Iddio aveva assegnate nell’antico patto ai Leviti, non fu confermata da Cristo pel nuovo; e la ragione io credo esser questa, che non volendo l’Autor della grazia aggiungere alcun peso positivo oltre a quello che la natura delle cose esigeva, e la natura delle cose addimandando solamente che il clero fosse mantenuto da’ fedeli in cui pro travagliava, il che non segna alcuna misura determinata alla sovvenzione, potendo essere più o meno il bisognevole, secondo il numero degli operai, l’assegnare una determinata misura sarebbe stato un prescrivere talora più del bisogno, talora meno. Ma non avendo nè pure il Signore proibita tale oblazione, ma lasciata del tutto libera alla discrezione de’ fedeli, questi fino da’ primi secoli le offeriron spontanei, tenendo presente, specialmente quelli che veniano dalla sinagoga, l’antica disposizione2. E ancora nel secolo iv, egli sembra per insinuazione de’ vescovi più tenaci delle massime antiche, Giustiniano vietava che non che usarsi la forza a riscuoterle, nè pur vi s’adoperassero le pene ecclesiastiche (L. 39 cod. De episcop. et cleric.).

Poteva bensì la chiesa quel che era invalso per consuetudine ridurlo in precetto, siccome fece, prima in qualche luogo nel secolo vi3, poscia universalmente, qualora ella trovasse esser questo il mezzo più conveniente o necessario per assicurare al clero il suo sostentamento; ma la spontaneità dell’offerta cessava solo allorchè vi si aggiungesse la sanzione del civile potere, la quale comparisce nel secolo viii insieme col feudalismo (In Capital. An. 779, 794, 801.).

136. E qui è da considerare, che il Vangelo introdusse nel mondo una nuova specie di diritti, che noi potremmo appellare diritti ecclesiastici. Prima non si conoscevano che diritti di stretta giustizia, ed azioni di beneficenza: i primi

  1. Modicam unusquisque stipem menstrua die, vel cum velit, et si modo possit, opponit: nam nemo compellitur, sed sponte confert. Haec quasi deposita pietatis sunt. Apol. C. xxxix.
  2. Irenaeus L. iv, C. xxxiv. — Origenes Hom. in xi Num. — Il passo di S. Cipriano De unitate Ecclesiae C. v, dove dice: At nunc de patrimonio nec decimas damus, pare doversi prendere come un rimprovero a quelli che per men di fervore, non le pagavano.
  3. Così si fece nel Concilio ii di Macon dell’anno 585.