Pagina:Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse.djvu/547

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I. Concediamo ai supplicanti il permesso di costituirsi provvisoriamente in società, con autorizzazione di far levare piani e livelli ovunque bisognasse lungo la linea da trascorrersi dalla strada di cui si tratta, e nel modo istesso con cui si pratica secondo i regolamenti per le strade regie, con il carico, ben inteso, del risarcimento dei danni qualora ne cagionassero.

II. Accordiamo pure ad essa società l’autorizzazione di richiedere presso le varie autorità e dicasteri, in quanto sarà conciliabile coll’interesse del regio e pubblico servizio, i lumi, cognizioni e protezione che potessero ad essa giovare nel suo intento.

III. Concediamo parimenti ai soci suddetti il reale nostro affidamento, che qualora si compiano gli studi summenzionati entro diciotto mesi dalla data delle presenti, e la società, vedutone il risultamento, trovi la sua convenienza nell’impresa, e ricorra perciò ad ottenere la sovrana nostra autorizzazione, è loro accordato sin d’ora per allora il privilegio della sua esecuzione alle condizioni seguenti:

1.° Veduto il risultato del tracciamento della strada, e dei calcoli della spesa necessaria pella sua costruzione, calcoli che saranno da noi sottoposti alla conveniente verificazione dopo che i piani e progetti relativi all’opera avranno ottenuto la nostra sovrana approvazione, i fondatori e promotori suddetti potranno formare una compagnia anonima per azioni in numero corrispondente e proporzionato alla spesa presunta dei lavori, chiarita e verificata come sovra, con autorizzazione di costrurre e mettere in attività una strada di ferro a semplice o doppia via, che, partendo fuori delle mura della città di Genova, si porti per l’Appennino e la valle della Scrivia nella pianura al di là di Serravalle, ove, divisa in due rami, progredisca da una parte oltre il Po al confine di Pavia, piegando dall’altra verso Alessandria, con riserva di proseguire verso Torino, come sarà detto all’articolo 22.°

2.° La presente società provvisoria però non potrà mettere in corso azioni,o promesse di azioni per via di cartelle, non dovendo queste essere spedite che dopo quando sarà da noi approvata la società definitiva; essa non potrà neppure esigere od accettare somma veruna per antecipazione od a conto delle azioni da stabilirsi in altro tempo, salvo bensì ai fondatori l’arbitrio di ricercare fin d’ora, col mezzo del personale ed individuale loro credito, quella cooperazione di cui hanno bisogno nella futura impresa, anche con promettere verbalmente o per mezzo di semplice lettera non negoziabile, e così non per modo obbligatorio, ma semplicemente per anticipata trattativa, ed a suo tempo, le corrispondenti azioni, l’ammessione delle quali avrà luogo solamente dopo la nostra approvazione.

Potranno per altro i fondatori esigere tanto in cedole pubbliche, quanto in altra valuta dai compartecipi la necessaria guarentigia per la quote di concorso de’ medesimi nelle spese e malleverie richieste per l’impresa, da non eccedere essa guarentigia il quattro per cento della loro partecipazione,