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simone aliprandi


3. Come e quando è possibile utilizzare opere coperte da diritti

3.1. “Fair use” e libere utilizzazioni

Alcuni ordinamenti giuridici contemplano il principio secondo cui il diritto d’autore debba farsi da parte quando le opere tutelate vengano utilizzate in contesti che non possono creare un concreto danno agli interessi commerciali dei titolari dei diritti; o più in generale in quei casi in cui l’interesse pubblico alla diffusione dell’informazione e della conoscenza debba prevalere sull’interesse privato alla tutela esclusiva di un’opera. In alcuni ordinamenti si parla di “fair use”, in altri di “fair dealing”, in altri ancora di “libere utilizzazioni” o “eccezioni al diritto d’autore” (come nel caso italiano).

Le principali eccezioni al diritto d’autore previste dalla legge italiana sono disciplinate dagli articoli dal 65 al 71-quinquies e rappresentano un elenco tendenzialmente chiuso; ciò implica che non è possibile farne interpretazioni molto estensive e vanno sempre comunque considerate come fattispecie eccezionali. In questa sede, invitiamo a dedicare particolare attenzione all’articolo 68 e all’articolo 70.

Il primo definisce libera “la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico”; e definisce libera anche “la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servi-


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