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simone aliprandi


cinematografiche costituite da parti di opere cinematografiche diverse, la misura della riproduzione non può superare cinquanta metri di pellicola”.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.

Infine, il comma 3 ribadisce in forma di norma giuridica alcuni accorgimenti che comunque dovrebbero già far parte della buona prassi accademica, cioè quelli di indicare correttamente la fonte di cui è stato effettuato un riassunto, una citazione o una riproduzione.

4. Le licenze open (Creative Commons e simili)

Oltre ai casi di libera utilizzazione previsti dalla legge sul diritto d’autore (e già dettagliati nei paragrafi precedenti), può succedere che sia lo stesso titolare dei diritti a preferire che la sua opera circoli libera da alcuni dei principali vincoli del copyright. In tal caso egli può ricorrere all’applicazione di apposite licenze d’uso ispirate al modello che comunemente viene chiamato open content o copyleft, di cui le licenze Creative Commons rappresentano l’estrinsecazione più nota. Cerchiamo quindi di comprenderne i principi di fondo e il funzionamento concreto.

4.1. Radici storiche del fenomeno

L’idea di utilizzare lo strumento della licenza d’uso per “liberare” un’opera creativa dalle maglie del


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