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riccardo colangelo


Ciò premesso, è opportuno precisare che non tutti gli illeciti penali che possono essere commessi durante la navigazione sono ascrivibili alla species dei “reati informatici”.

Non vanno dimenticate, infatti, varie fattispecie di reato, previste dal codice penale prima dell’avvento dell’uso diffuso e massivo della Rete e che, ciononostante, possono trovare applicazione anche relativamente a condotte poste in essere on line.

Prima di procedere ad illustrare brevemente alcune delle norme incriminatrici rilevanti per i naviganti, è opportuno ricordare che, secondo la definizione di Seminara, sono definibili “reati cibernetici” sia i reati informatici in senso stretto, sia quelli “commessi mediante mezzi informatici”1.

2.1 La sostituzione di persona

Il delitto di sostituzione di persona è disciplinato dall’art. 494 c.p., il quale così dispone:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.



  1. In argomento, si veda: SERGIO SEMINARA (2014), voce “Internet (diritto penale), in Enciclopedia del Diritto - Annali VII, Milano, Giuffrè, pp. 567-606. Tale definizione ha il pregio di porre in evidenza che non solo le norme scritte ad hoc sono rilevanti per chi naviga in Internet.

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