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GIOANNI FILIPPO ANTONIO

DE’ CONTI DI SANMARTINO DI CASTELNUOVO,

Per grazia di Dio, e della Santa Sede Appostolica Vescovo d’Asti,
e Conte ec.


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SSENDO necessaria una ben esatta cautela intorno alle Fedi, o sieno Attestati da spedirsi da’ Sig. Parrochi sopra lo stato libero di quelli, che intendono contraer Matrimonio, e circa le cause per la dispensa sopra le dinunzie prescritte dal Sacro Concilio di Trento; e sapendo Noi per esperienza, che va decadendo dalla dovuta osservanza l’Istruzione già providamente data su di ciò da’ nostri Predecessori: Perciò, affine di togliere ogni abuso, e rendere cauta la coscienza nostra, e de’ Signori Parrochi, ordiniamo a’ medesimi primieramente di osservare minutamente il disposto delle Constituzioni Sinodali di Monsignor Todone di felice memoria nostro Predecessore, e spezialmente ciò, che è prescritto nel § Impedimenta, e § Quando Tit. XIII. de Sac. Matrim.

Occorrendo poi, che qualche Persona, o per ragione di origine, o per ragione di domicilio, nostra Diocesana debba contraer Matrimonio in altra Diocesi, siccome è necessario, che ottenga da questa nostra Curia la Fede di sua libertà sulla deposizione di due Testimonj giurati, e degni di fede, il proprio Parroco non farà alcuna dinunzia, se non nel caso, che sia da Noi giudicato opportuno il prescriverla; nemeno farà alcuna dinunzia senza nostro ordine nel caso, che i Contraenti, o alcuno di essi, o per essere stradiocesani, o per causa di assenza da questa Diocesi, debbano riportare dalla Curia di quella Diocesi, dove hanno fatta dimora, la Fede di libertà, perchè questa deve prima privativamente riconoscersi dalla nostra Curia insieme alla fede, o sia attestato del Par-

 
 
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