Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/102

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introduzione 99

piamo anzi, che l’impulso a più larghi studj dato da Labeone, non fu senza efficacia sui discepoli di Capitone; ma la reverenza e l’affetto verso i respetivi maestri, che i discepoli chiamavano nostri præceptores, fu causa che nei casi dubbj ognuno preferisse l’opinione dei proprj precettori, a quella dei diversæ schola auctores, ossia dei precettori della scuola opposta. Vi furono Giuriconsulti, i quali non parteggiarono decisamente per alcuna delle due scuole. Gli scrittori Moderni li chiamano Miscelliones o Herciscundi; veramente non pare, che possano qualificarsi per seguaci dell’Eclettismo; e però è improprio il nome, che loro si da di Miscelliones; come improprio quello di Herciscundi, il quale si fonda sopra un errore del Cujacio nel decifrare un manoscritto di Servius ad Virgil. Æn. III. 60, ove lesse herciscundi invece di terris condi.

§ 150. Le Opere dei Giureconsulti Romani giustificano la celebrità, della quale essi ebbero a godere. Dei preziosi frammenti di queste opere sono giunti fino a noi, dopo essere stati legge comune a tutti i popoli civili. Questi frammenti stanno raccolti per la massima parte in quella compilazione ordinata dall’Imperatore Giustiniano, che ha nome di Pandette o Digesti, e della quale dovremo parlare fra breve. In questa compilazione, ogni frammento è accompagnato dal titolo dell’opera da cui fu estratto; e così siamo in grado di sapere quali fossero gli scritti dei più celebri Giureconsulti. Alla quale cognizione giova non poco, come conferma e supplemento, il catalogo delle opere che l’Imperatore Giustiniano fece porre a contribuzione dai Compilatori delle Pandette; si può leggere nel famoso manoscritto, che di quella compilazione si conserva in Firenze. Le opere dei Giureconsulti Romani furono di genere diverso. Infatti sappiamo che essi composero:

1.° Dei Manuali per l’insegnamento, sotto il titolo di Institutiones, Regulæ, Definitiones.

2.° Delle opere pratiche più o meno diffuse: Libri juris civilis, Digesta, Receptæ Sententiæ.

3.° Commentarj estesi sulle leggi, come Libri ad Edictum etc.