Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/116

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introduzione 113


E) Ultimi di tutti vengono gli Egregii; era questo l’infimo gradino della gerarchia.

§ 163. Il Consistorium principis, già istituito da Augusto, ha in questo periodo grande importanza. Riveste il doppio carattere di Consulta o Consiglio di Stato, e di Corte giudiciaria: per causa di quest’ultima funzione, ha pure il nome di Auditorium Principis. Si compone dei primi impiegati dello Stato, di Consiglieri chiamati Comites Consistoriani, e di Notari facenti funzione di Cancellieri, sotto la direzione del loro Primicerius. Ma anderemmo troppo in lungo, ove ci volessimo diffondere a dare più estese notizie su tutti i pubblici ufficiali, sia civili, sia militari, sia di palazzo, che esistevano in questa epoca. Laonde rimanderemo chi fosse vago di questa erudizione, alla Notitia Dignilatum et administrationum omnium, tam civilium quam militarium in partibus Orientis et Occidentis (specie di almanacco Imperiale del Secolo quinto, di autore sconosciuto, e che fu commentato dal Pancirolo) ed allo opere di Gutherius, de Officio Domus Augustæ, e di Lydus de Magistratibus.

§. 164. Divenuto il Cristianesimo la Religione dello Stato, il Clero ebbe parte nell’amministrazione della Giustizia. Costantino, edificato dei modo laudabile col quale i Vescovi esercitavano lo ufficio di arbitri fra i fedeli, diede loro una giurisdizione vera e propria. Volle che dalle loro Sentenze definitive non fosse appello nè ricorso; che venissero eseguite dalle autorità temporali, che ogni persona implicata in una lite, in qualunque momento della procedura potesse convolare al Tribunale Ecclesiastico, anche senza bisogno di compromesso con la parte avversa. Queste disposizioni furono revocate dai successivi Imperatori; ma Arcadio ed Onorio ordinarono che i Vescovi nella loro Audientia Episcopalis, avessero facoltà di giudicare nelle cose Civili, quando dalle parti litiganti mediante un Compromesso, venisse accettata la loro giurisdizione; che avessero sempre competenza a decidere de religione, ossia sopra i trascorsi religiosi; e sui negozj giuridici, non che sui delitti degli Ecclesiastici.