Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/23

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20 introduzione

alla più antica. Anche qui vale l’assioma Jus posterius derogat priori.

§. 21. A lato del Diritto Consuetudinario viene collocata la Pratica di giudicare, o le Giudiciali Osservanze (usus fori, stylus curiæ), vale a dire l’insieme delle regole di Diritto, sanzionate dalla pratica uniforme dei Tribunali. Le massime stabilite per cotal guisa, hanno forza di Legge alla pari della Consuetudine; anzi alcuni Scrittori, questa pratica di giudicare considerano come una specie di Consuetudine. Ma quando comincia essa ad avere forza di Legge? È questa una questione che non è facile risolvere. Tutto quello che si può dire intorno ad essa si è, che il numero delle cose giudicate ha da essere tale, da far concludere una consuetudine di giudicare. La definizione che se ne trova nelle Leggi Romane (fr. 38, Dig. de Leg. I. 3.) Rerum perpetuo similiter judicatarum auctoritas suppone pure un certo numero di decisioni. Tuttavia vuolsi confessare che nel Diritto Romano trovansi regole di Diritto, le quali riposano su decisioni isolate. (fr. 12, Dig. de Accusationibus XLVIII. 2.)

§. 22. Alcuni Scrittori, ripongono eziandio fra le fonti del Diritto l’Equità, come p. e. il Falck nella sua Enciclopedia del Diritto. Ma l’Equità vuolsi piuttosto considerare, quale un modo generate di temperare la durezza delle Leggi. L’Equità, Æquitas, o come la dicevano i Greci Epicheja, consiste nel moderare con le regole di Giustizia, suggerite dalla ragione naturale, il soverchio rigore delle Leggi. Affinchè cotal temperamento possa aver luogo, fa di mestieri che le parole della Legge si prestino a questa mite interpretazione; non potendosi far valere considerazioni di equità, alle quali la parola della Legge apertamente repugni, sotto pena di accordare ai Magistrati, che hanno l’ufficio di applicare la Legge, la più ampia facoltà spettante al solo Legislatore di mutarla; confondendo cioè il potere legislativo col giudiciario.

Nel Medio Evo, per quella supremazia che le leggi Canoniche avevano acquistato anche negli affari Civili, sovente sotto il nome di Equità Canonica si toglieva forza alle Leggi della