Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/34

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introduzione 31

violato da un bruto animale: quod sensu caret (fr. I. §. 3. Dig. si quadrupes pauperiem fecisse dicatur IX: 1.) Ivi è detto: Pauperis est damnum sine injuria facientis datum, nec enim potest animal injuria fecisse, quod sensu caret. È giuoco forza dunque che quel Giureconsulto intendesse dire, sebbene esprimendosi poco felicemente, che a certe Leggi Naturali, poste dalla Divina Provvidenza per la conservazione della specie e dell’individuo, obbedisce anche il bruto animale, e che queste Leggi o norme compongono nel loro insieme un Diritto, comune agli uomini ed agli animali.

Egli non pensava già, che i bruti animali conoscessero o avessero la intelligenza di cosiffatto Diritto, ma che obbedissero a certe regole o norme, che negli uomini sono fonte di Diritto. Esempigrazia l’unione sessuale è una Legge comune agli uomini ed agli animali, e negli uomini è di Diritto Naturale. Ma checchessìa di questa opinione di Ulpiano, egli è certo, vuolsi ripetere, che per la maggiore e più sana parte dei Giureconsulti Romani, si distingueva il Diritto Privato in Diritto delle Genti e Diritto Civile; il primo, quello: quod quisque populus ipse sibi constituit; il secondo, quello quod naturalis ratio inter omnes homines constituit.

§. 34. È necessario far grande attenzione al significato che alle parole Diritto Civile, Diritto delle Genti, davano i Romani Giureconsulti, e non confondere cotale significato con quello che alle parole stesse danno gli odierni Giureconsulti.

Gli odierni Giureconsulti per Diritto delle Genti intendono il Diritto Internazionale, e non già quello quod naturalis ratio inter omnes homines constituit. E per Diritto Civile intendono:

a) Talora il Diritto Positivo in contrapposto al Diritto Naturale,

b) Talora il Diritto dei cittadini in generale, ossia il Diritto Privato, in contrapposto al Diritto Pubblico.

c) Talora il Diritto dei cittadini non commercianti, in contrapposto al Diritto Commerciale.

d) Qualche volta le leggi della Società Civile, in contrapposto alle Leggi Canoniche; mentre i Giureconsulti Romani per