Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/37

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Sezione 3.ª

istoria esterna del diritto romano

§. 38. La Storia del Diritto è la: Narrazione ragionata delle origini, dei progressi, e dei cangiamenti del Diritto. Non Storia, ma pretta Cronologìa sarebbe il racconto delle vicende di una Legislazione, quando non fosse un racconto ragionato. A tessere tale un racconto ragionato, fa di mestieri indicare le cause che diedero origine ai principj od alle massime del Diritto presso un dato popolo, le istituzioni politiche proprie di quello, il legame ed il nesso fra gli avvenimenti che più contribuirono allo svolgimento successivo della Legislazione, gli effetti prodotti dai mutamenti negli ordini politici; finalmente il progresso dei principj del Diritto. Dopo il Leibnitz, la Istoria del Diritto è stata divisa in due parti: Storia Esterna, Storia Interna.

§. 39. A) L'Esterna, che potrebbe anche venire chiamata Istoria Generate del Diritto, tratta dell’andamento, e dei progressi della Legislazione in generale. Essa espone:

a) Gli avvenimenti politici che hanno avuto influenza sulla Legislazione;

b) l’origine e le vicende delle fonti del Diritto, cioè delle Leggi e delle Consuetudini;

c) le Sorti della Scienza del Diritto, vale a dire, narra quali sono stati i più celebri Giureconsulti nelle diverse epoche, in quali scuole si sono divisi, quali sono state le opere loro, e che effetto queste hanno avuto sulla Legislazione.

B) La Storia Interna, detta anche Antichità del Diritto, è la istoria speciale dei principj del Diritto stesso. Narra le vicende proprie di ogni singola istituzione; a modo di esempio, narra le modificazioni successive che ha subìto la Patria Potestà, il Matrimonio e via discorrendo, per gli avvenimenti politici ed economici. La Istoria del Diritto di un popolo non può chiamarsi completa se non riunisce queste due parti, le quali più per consuetudine che per una ragione plausibile, appellansi