Pagina:Le Vicinie di Bergamo.djvu/158

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contributionem dictarum expensarum1. E nello Statuto del 1493, dove più particolarmente si parla di fontanieri, fra l’altre cose troviamo, che essi accusare debeant et teneantur quemlibet contrafacientem super ipsis fontibus et aqueductibus Viciniarum suarum2, dove vediamo, che la Vicinanza doveva a sue spese provvedere, non solo alle bocchette, ai serbatoi ed alle fontane propriamente dette, ma anche agli aqueductus, cioè ai canali, pei quali a queste erano condotte l’acque, mentre, come vedemmo, nel secolo decimoterzo in parte di questa spesa concorreva il Comune. E questo non si assunse più neppure, come un tempo, la totale spesa di costruzione di nuove fontane, perchè quando nel 1572, nella fabbrica dell’attuale fortificazione, sotto al baluardo de’ Zanchi fa trovata una vena di acqua limpidissima e fu condotta sulla Piazza di Pignolo, la spesa fu dovuta sostenere in parte anche dalla Vicinanza di S. Alessandro della Croce3.

Il Comune poi continuava a mantenere a suo carico il canale del Saliente, che portava l’acqua alla città4; provvedeva al ripulimento ed alle riparazioni del Lantro e della Boccola5, lasciando a carico delle rispettive Vicinanze il rimettere le bocchette poste fuori d’uso; in generale, portata l’acqua nella città, o curate le sorgenti, che sgorgavano vicino ad essa, ogni Vicinanza dovea provvedere ai mezzi di avere quell’acqua e di mantenerla a com-

  1. Stat. 1453, 8 § 44; Stat. 1493, 8 c. 92 p. 285.
  2. Stat. 1493, 8 c. 93 p. 285 seg.
  3. Calvi Effem. II, 548.
  4. Stat. 1493, 8 c. 73 p. 279.
  5. Stat. cit. 8 cc. 75, 76, 77 p. 280.