Pagina:Le Vicinie di Bergamo.djvu/78

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glio 1292 si legge: cum Iacobus Bonacursi spatarius in servicio dicte Vicinancie pro anno presente et etiam per medium annum preteritum causa eundi ad sepulturas mortuorum vocasset vicinos dicte Vicinancie, ei non sit ordinatum sibi aliquod salarium, per questo passò quod suprascriptus Iacobus spatarius habeat et habere debeat de avere suprascripte Vicinancie tantum ut hinc retro consuetum est habere1. In secondo luogo la Vicinanza provvedeva anche a sue spese a parte del corredo pei funerali, poichè nel 28 Ottobre del 1294 si propose e venne approvato di far reaptari banchas que operantur pro corporibus mortuis in ipsa Vicin. et etiam facere fieri ultra que sunt in ipsa Vicin. sex alias2. Quanto abbia durato questo pietoso obbligo dei Vicini, non m’è possibile dirlo. Ma verso quest’epoca appunto cominciavansi a fondare confraternite di laici, che provvedevano anche a ciò3; e questo era affatto conforme alla natura delle cose. Imperocchè sotto l'azione incessante del Comune i vincoli naturali della vicinanza andavano tramutandosi in vincoli fittizii, onde poco a poco perdendo il loro carattere originario, non lasciavano ai Vicinati così costituiti che una serie di obblighi al tutto estranei a quelli, pei quali in principio aveano pigliato forma e s’erano via via così rassodati entro all’àmbito della città e de’ suoi borghi, da prendere alfine una parte attiva nell’azienda del Comune stesso.

Non io mi distenderò, facendo il già fatto, per

  1. Acta II qu. 1.
  2. Acta II. qu. 2.
  3. Stat. Cons. s. Michael de Puteo § 15, ms. in Bibl.; Calvi Effem. II, 254.