Pagina:Le Vicinie di Bergamo.djvu/87

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decimoterzo e decimoquarto, ed era questa, che i fideiussorì presentati dai Comuni rurali dovevano essere civitatis et burgorum adiacentium civitati Pergami subiecti iurisdictioni Vicarii et comunis Pergami1, mentre sembra che pei Vicinati i Consoli stessi, pel fatto della loro elezione, fossero tenuti a prestare questa generale sicurtà; laonde, mentre essi chiedevano ai Vicini convocati in assemblea ai primi di Gennaio di essere autorizzati a dare quella malleveria generale, questi stabilivano anche contemporaneamente quod si aliqua briga vel pericullum imminerei ipsis Consulibus pro aliqua de causa occasione ipsius satisdationis, quod debeant liberari et trahi ad expensas ipsius Vicinancie et Vicinorum eiusdem2, e questa clausola si trova ripetuta ogniqualvolta si tratti di autorizzare i Consoli a prestare quella sicurtà, poichè è evidente che in caso contrario sarebbe stato ben difficile trovare persone, che volessero accettare un tale ufficio. Un eguale principio fu fatto valere nella stessa Vicinia di S. Pancrazio nel 1296, poichè essendo stata condannata a pagare una grossa multa al Comune, nè potendo sì tosto dividerne l'importo tra i Vicini, in Consiglio del 17 Luglio venne stabilito di fare un mutuo, di dare facoltà ai Consoli di scegliere fra i meliores o più abbienti coloro, che ne stessero garanti, ma in pari tempo fu dichiarato che il mutuo così fatto si dovesse fino alla estinzione tenere come debito di tutta la Vicinia, e non altrimenti3.

  1. Stat. 1331, 2 § 59.
  2. Acta S. Pancr. I. qu 3.
  3. Acta II qu. 3.