Pagina:Le Vicinie di Bergamo.djvu/95

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stabilito per principio che si in aliquo territorio alicuius loci districtus Pergami seu Vicinia civitatis et suburb. Pergami interficietur aliquis, quod comune illius loci vel terretorii seu Vicinia solvat Comuni Pergami libr. centum imperialium nisi malefactorem seu malefactores designaverit in fortiam comunis Pergami infra quinque diespost ipsum maleficium commissum1. Per quanto risulta dai pochi frammenti degli atti viciniali a noi pervenuti, questa pena venne applicata con tutta severità. Quindi nei consigli della Vicinia di S. Pancrazio del 1290 troviamo, che per l’omicidio avvenuto il giorno 4 Febbraio in persona di certo Zigala da Pontirolo, il Podestà avea già intimato che fossero consegnati l’assassino o gli assassini, onde il giorno 5 già si radunava l’assemblea del Vicinato per deliberare sul da farsi; e la multa dovette venire pagata, perchè quei della Vicinia non erano riusciti a conoscere ed a catturare i malfattori2. Così nel 1296 troviamo un’altra condanna di 100 lire imp. (l. 2918,30) per la uccisione di certo Zambono di Lanfranco Barbiere, e questa pure fu pagata3. Nel 1303 nella stessa Vicinia veniva ammazzato Bonino de’ Tarussi, ed anche qui la pena era inesorabilmente pagata, perchè i malfattori erano sfuggiti alle ricerche di quei Vicini4.

È bensì vero che lo Statuto avea stabilito quod Vicinia locus vel burgus que substinerent aliquam condempnationem vel aliquod dampnum pro aliquo homi-

  1. Stat. 1331, a. l. c. e tutti i posteriori.
  2. Acta I qu. 6.
  3. Acta II qu. 3.
  4. Acta in Mazzoleni lib. A ms.