Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/19

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15

circa le abrasioni, cancellature, e rapporto delle postille, di maniera che non sia lecito a’ Notai di correggere ne’ minutari, e registri la data dell’anno, giorno, mese, ed ora degli atti, e contratti col mezzo di cancellatura, e di apposizione di altra data, ma debbano portare la vera data per postilla a piè delle rispettive minute avanti le soscrizioni.

13.

[Car. Em. I. 16. No-
vembr. 1624.
]
Dovrà ciascun Notaio nel soscrivere le minute degli atti, e contratti, che da esso si riceveranno, specificare separatamente la quantità de’ fogli, e delle pagine, che contengonsi tanto nella minuta stipulata, che nelle inserzioni fatte in occasione della stipulazione.

14.

[Rex Car. Em.]I pubblici documenti potranno anche dopo la stipulazione de’ contratti inserirsi ne’ medesimi; i titoli però, e le scritture private vi si dovranno inserire nel tempo della stipulazione in presenza delle parti con farsene nell’atto special menzione; che se ciò non si potesse praticare, sarà bensì permesso di farne in appresso l’inserzione nel contratto dalle parti ordinata, prima però della insinuazione di esso; ma il Notaio dovrà estendervi in piede un certificato, da cui risulti il tempo della remissione seguita a sue mani, ed il nome, e cognome di quello, che l’avrà fatta.

15.

Ne’ contratti stipulati per mezzo di proccuratore costituito con procura rogata fuori di questi Stati, dovrà sempre inserirsi essa procura, eccettoché questa fosse già inserta in qualche altro instrumento stato insinuato, perché in tal caso basterà di accennare l’uffizio, libro, e foglio, in cui sarà insinuato l’instrumento, nel quale è inserta.

16.

Negl’instrumenti di proccura sarà proibito di lasciare in bianco il nome del proccuratore costituito.