Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/21

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22.

Indirizzandosi per questo effetto a’ Segretari delle Comunità, o quando si tratti d’instrumenti ricevuti da questi a’ Giusdicenti de’ luoghi, in cui si sono stipulati, saranno i medesimi rispettivamente obbligati a trasmettere dette fedi all’Insinuatore almeno fra giorni quindici dopo la rimessione a loro fattane sotto pena di scudi due.

23.

L’Insinuatore ricevute dette fedi le inserirà in un particolare registro, che dovrà tenere, e trascorso il termine per l’insinuazione degli atti, e contratti nelle medesime designati, senza che questa sia seguita, darà l’istanza al Conservatore, o Delegato del Tabellione, e in difetto all’Ordinario della città, o luogo di sua residenza, acciocché coll’intervento di esso Insinuatore, cui sarà lecito di fare le parti del Fisco, si trasferisca anche col Segretaro a casa del Notaio, che gli ha ricevuti, per assicurare la minuta, e formare l’opportuno verbale, che sarà indilatamente trasmesso al Proccuratore Generale di S. M.: che se gl’interessati, trascurando una sì accertata cautela, o non trasmetteranno all’insinuatore detta fede, o non porgeranno a notizia la contravvenzione de’ Notai, che loro non la rimettessero, non avranno, che ad imputare a se stessi le occultazioni, che potessero seguire de’ loro atti, e contratti.

24.

Rinunciandosi da’ contraenti ad alcuno de’ benefizi dalle leggi a loro favore introdotti sarà obbligo del Notaio di cerziorarli del beneficio loro spettante, e dell’effetto di tali rinuncie, quando sono dal dritto permesse sotto pena di scudi cinque, e detta certificazione alle persone rurali, ed idiote si farà nella lingua loro propria.

25.

Oltre le proibizioni fatte a’ Notai nelle Regie Costituzioni lib. 5. tit. 10. §. 4., e tit. 11. §. 13. sarà loro vietato di ricevere i contratti riprovati dalle stesse Regie Costituzioni nel lib. 4. tit.


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