Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/24

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4.

Saranno le minute come sovra semplicemente cucite in forma di libro, ma prima che siensi i minutari presentati alla visita del Tabellione, non sarà permesso di farli legare, né di altrimenti cucire le minute, né appiccarle insieme con pasta, od altro.

5.

Degl’inventari, ed altri atti, che non possono terminarsi nel giorno, in cui sono principiati, potrà sospendersi la inserzione nel minutaro sino a che sia compito l’ultimo atto.

6.

In occasione dell’apertura de’ testamenti sigillati si farà la loro particolare affogliazione, ancorché con essa vengano a duplicarsi li numeri de’ fogli susseguenti; l’atto di pubblicazione s’inserirà nel minutaro corrente sotto la sua vera data, ed in piede, o margine del testamento, o dell’atto di rimessione il Notaio indicherà il minutaro, ed il foglio, in cui è inserto l’atto di pubblicazione, abolita ogni altra pratica di aggiunte ne’ minutari, o di estrazione da essi degli atti suddetti.

7.

Rispetto agli altri testamenti, e codicilli rogati colle debite pubblicazioni sarà proibito a’ Notai di sigillarli ne’ minutari, ed agl’Insinuatori di riceverli sigillati.

8.

[Car. Em. I.
16. Novemb. 1624.
]
Si proibisce ad ognuno de’ Notai di rimettere, o lasciare nelle mani di alcuna delle parti qualsivoglia minuta, o registro tanto d’obbligazione, che di qualunque altro atto sotto pena della privazione de’ loro uffizj, e di quella della galera per anni cinque, ove seguisse lo smarrimento della minuta, od altro pregiudizio del terzo.