Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/26

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4.

Acciocché la carta, in cui si scriveranno le copie da rimettersi all’insinuazione da tutti i Notai riesca uguale, e possano formarvisi a dovere i libri, e sia altresì per la sua buona qualità atta alla conservazione loro, verrà a’ Notai provveduta da’ rispettivi Insinuatori al puro costo rispetto a quelle provincie, e paesi, in cui non è in uso la carta bollata, salva la facoltà a’ Notai stessi di provvedersene da altri come meglio stimeranno coll’avvertenza di accertarsi dall’Insinuatore, se sia di qualità a potervi essere ricevuta.

5.

Nelle copie predette dovrà lasciarsi in bianco un ottavo di facciata dalla parte, per cui devono poi essere cucite nel libro, ed un quarto dalla parte opposta, lineandosi sempre con una linea d’inchiostro tratta di cima in fondo la carta, dove deve terminarsi la scritturazione.

6.

[Rex Car. Em.
1. Aug. 1722.
]
Quelli de’ Notai, a cui è lecito di ricevere instrumenti ne’ luoghi non dipendenti dalla tappa, a cui è assegnato quello del loro domicilio, gl’insinueranno alla tappa del luogo, in cui gli avranno ricevuti, e trasmetteranno fra un mese dopo seguita l’insinuazione, a quella del loro domicilio una nota in foglio separato per ciascun instrumento da essi tabellionalmente soscritta, che contenga la data dell’instrumento con ispiegarvi, se sia disposizione tra’ vivi, o d’ultima volontà, e di quale specie, il luogo, in cui si sarà stipulata, il nome, e cognome delle persone, che avranno contrattato, o disposto, la tappa, in cui si sarà fatta l’insinuazione, e finalmente il libro, e foglio espresso nella ricevuta dell’Insinuatore, che sarà loro stata spedita.

7.

[Car. Em. I.
28. April. 1610.
]
De’ contratti, ed atti, come sovra rimessi all’insinuazione il Notaio ne riporterà la fede dal Segretaro Insinuatore, nella quale si esprimerà la ricevuta con designazione del tempo, libro,