Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/35

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28.

[Rex Car. Em.]Dieci giorni dopo spirato ogni mese gl’Intendenti, i Pretori, e Giusdicenti suddetti trasmetteranno al Generale delle Finanze le note mensuali degl’Insinuatori con la fede negativa relativamente a quelli di essi, che non vi avranno adempito, ed uniranno alle rispettive note un ricavo delle quitanze rapportate da ognuno degl’Insinuatori nel tempo trascorso tra l’una, e l’altra trasmissione.

29.

Tutte le note consegnate come sovra dagl’Insinuatori dopo l’ultima visita si rimetteranno a’ Conservatori, e Delegati del Tabellione, quando recansi sopra i luoghi per rinnovarla, acciocché col mezzo de’ confronti, a cui debbono procedere, rilevandosi le medesime infedeli per omissioni seguite, sieno gl’Insinuatori puniti colla pena di uno scudo per ogni omissione.

30.

Gli estratti, e le copie, che si spediranno dagl’Insinuatori dovranno essere da’ medesimi soscritte in ciascun foglio.

31.

Osserveranno inoltre gl’Insinuatori tutti gli ordini, che loro verranno dati dalla Camera, o di partecipazione di essa dalli Conservatori, e Delegati del Tabellione.


TITOLO X.


Degli atti, e contratti lasciati dalli Notai defunti.


1.

[Rex Car. Em.]

O

Ltre l’obbligo ingiunto dalle Costituzioni lib. 5. tit. 22. cap. 8. §. 1. tutti gli eredi, e successori de’ Notai, ed ogni altra persona, che per qualsivoglia titolo abbia, e ritenga, o venisse in avvenire ad avere minutari, filze, e protocolli di Notai defunti, dovranno rimettere alla tappa d’insinuazione, alla quale