Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/38

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8.

Nel rimanente circa il modo di procedere all’insinuazione degli atti, e contratti non insinuati da’ Notai defunti, assenti, od impediti, e di ripararne i difetti, si osserveranno da’ Delegati, e da’ Notai commessari le regole, e cautele solite prescriversi dal Magistrato della Camera tanto co’ suoi ordinati, come co’ rescritti, ch’emaneranno nelle circostanze de’ casi.


TITOLO XI.


De’ Conservatori, e Delegati del Tabellione.


1.

[Rex Car. Em.]

C

Onservatore Generale del Tabellione sarà quello de’ Collaterali, che verrà da S. M. di tempo in tempo prescielto; apparterrà al medesimo di fare la visita della tappa di questa città, di procedere per le contravvenzioni de’ Notai, che vi sono applicati, e di riferire alla Camera tutte le cause, e le suppliche, le quali in materia sì civile, che criminale verranno portate avanti il Magistrato, tanto in prima istanza, che in grado d’appello, al quale però non si farà luogo, se non ne’ casi, in cui dalle Regie Costituzioni è permesso di appellare dalle sentenze de’ Prefetti.

2.

L’Intendente Generale, e gl’Intendenti particolari della Savoia faranno la visita del Tabellione nelle rispettive provincie; nel Ducato d’Aosta il Vicebailivo; e nella Riviera di S. Giulio, e d’Orta il Castellano d’essa.

3.

Nelle altre provincie, e distretti degli Stati di S. M., le incumbenze de’ Conservatori del Tabellione si eseguiranno da que’ soggetti, che fra gli uffiziali economici, o giuridici verranno di tempo in tempo dalla Camera destinati, avuti prima sopra di ciò gli ordini di S. M.