Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/8

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2.

Potranno essi frattanto continuarne l’esercizio in virtù delle precedenti loro costituzioni, e ne’ limiti fissati colle medesime.

3.

Quelli, che in avvenire in dette provincie, e valli aspireranno al Notariato, previo l’adempimento de’ requisiti dalle Regie Costituzioni prescritti, ne rapporteranno le necessarie patenti, le quali loro verranno accordate, mediante l’emolumento delle concessioni vitalizie, senza pagamento di finanza, né obbligo di acquisto di piazza.

4.

Sì gli uni, che gli altri de’ predetti Notai non potranno esercitare il Notariato fuori del distretto delle provincie, o valli, a cui saranno assegnati; e neppure sarà loro lecito di ricevere alcun atto, od instrumento sottoposto alla insinuazione, se i contraenti, o disponenti, od almeno uno di essi non saranno abitanti nelle stesse provincie, e valli rispettivamente.

5.

Que’ Notai, a’ quali, come compresi nelle note pubblicate in piede del Manifesto Camerale de’ 10. Gennaio 1731., fu colle patenti in esso enunziate conceduta la facoltà di esercitare l’uffizio, loro vita natural durante, ancorché non fossero provveduti di piazza, goderanno del dritto di continuare tal esercizio, e delle prerogative loro concedute nelle patenti di ammessione, esclusa però, in conformità di detto Manifesto, la facoltà d’essere ammessi agli uffizi di Podestà, Proccuratore, o Segretaro di qualsivoglia Tribunale, o Comunità.

6.

Quegli altri, che, come descritti in piede del Manifesto Camerale degli 11. Aprile 1744., tuttocché non provveduti di piazza, sono stati abilitati alla professione del Notariato, durante la loro vita nelle terre, e luoghi menzionati nell’altro Manifesto de’ 7. Settembre 1743., potranno solo esercitarlo nel distretto delle rispet-