Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/9

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tive terre suddette, e per quegli atti, e contratti meramente, che vi si faranno dagli abitanti in esse: sarà proibito eziandio a qualunque Notaio provvisto di piazza il ricevere in dette terre, e luoghi alcun atto, od instrumento sottoposto alla insinuazione, se i principali contraenti, o disponenti non saranno ivi abitanti.

7.

[Rex Car. Em.
20 Febr. 1744]
A mente delle concessioni non sarà permesso a’ Notai provveduti di piazze alienate dalla Francia, e stabilite ne’ paesi ceduti a questa Corona nel 1713. di quelle esercitare fuori del distretto de’ luoghi, ne’ quali sono state fissate.

8.

Nelle valli della provincia di Pinerolo i sei Notai, a’ quali colle patenti de’ 19. Febbraio 1746. è stato permesso, mediante finanza, e senza piazza l’esercizio del Notariato, osserveranno le condizioni apposte in dette patenti sotto pena della privazione dell’uffizio, ed altra maggiore secondo le circostanze de’ casi, oltre la nullità degli atti, e contratti.

9.

[Rex Car. Em.
20. Aug. 1760.]
Nelle città, e terre pervenute al Reale Dominio col trattato de’ 24. Marzo 1760. i Notai stati per l’addietro legittimamente creati continueranno il loro esercizio ne’ rispettivi distretti delle medesime senza poter fuori di esse ricevere atti, e contratti, o sostenere uffizi, per cui sia necessario il Notariato; quelli poi, che rapporteranno in avvenire concessioni vitalizie, mediante l’emolumento per esse dovuto, potranno praticare le funzioni tutte del suddetto uffizio entro la provincia, a cui sono applicati: lo stesso si osserverà a riguardo de’ Notai del Ducato di Aosta.

10.

Non potranno esercitare l’uffizio di Notaio fuori del distretto delle infrascritte rispettive giurisdizioni li dodici Notai, che nel Principato di Messerano, e Marchesato di Crevacuore, ed i venti, che in quello della Riviera di S. Giulio, ed Orta in conformità delle speciali convenzioni saranno creati, previo l'esa