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§ VI.

Errori che riguardano la Società civile,
considerata così in sè,
come nelle sue relazioni colla Chiesa.


XXXIX. Lo Stato, come quello che è origine e fonte di tutti i diritti, gode un certo suo diritto del tutto illimitato.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

XL. La dottrina della Chiesa cattolica è contraria al bene ed agl’interessi della umana società.

Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.

XLI. Al potere civile, anche esercitato da signore infedele compete la potestà indiretta negativa sopra le cose sacre; e però gli appartiene non solo il diritto, che dicono dell'exequatur, ma ancora il diritto, che dicono di appello per abuso.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

XLII. Nella collisione delle leggi dell’una e dell’altra potestà, deve prevalere il diritto civile.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

XLIII. Il potere laicale ha l’autorità di rescindere, di dichiarare e far nulli i solenni trattati (che diconsi Concordati) pattuiti colla Sede apostolica intorno all’uso dei diritti appartenenti alla immunità ecclesiastica; e ciò senza il consenso della stessa Sede apostolica, ed anzi a malgrado dei suoi reclami.

Alloc. In consistoriali, 1 novembre 1850.
Alloc. Multis gravibusque, 17 decembre 1860.

XLIV. L’autorità civile può mescolarsi nelle cose che riguardano la religione, i costumi ed il governo spirituale. Quindi può giudicare delle istruzioni che i Pastori della Chiesa sogliono dare, per dirigere, conforme al loro ufficio, le coscienze, ed anzi può fare regolamenti intorno all’amministrazione dei sagramenti, ed alle disposizioni necessarie per riceverli.

Alloc. In consistoriali, 1 novembre 1850.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.