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obbedire al Romano Pontefice nelle cose che spettano alla istituzione de’ vescovati e de’ Vescovi.

Lettere apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.

LII. Il Governo può di suo diritto mutare la età prescritta dalla Chiesa in ordine alla professione religiosa tanto delle donne quanto degli uomini, ed ingiungere alle Famiglie Religiose di non ammettere alcuno ai voti solenni senza suo permesso.

Alloc. Nunquam fore, 15 decembre 1856.

LIII. Sono da abrogarsi le leggi che appartengono alla difesa dello stato delle Famiglie Religiose, e de’ loro diritti e doveri; anzi il Governo civile può dare aiuto a tutti quelli i quali vogliono disertare la maniera di vita religiosa intrapresa, e rompere i voti solenni; e parimente può spegnere del tutto le stesse Famiglie Religiose come anche le Chiese collegiate ed i beneficii semplici, ancorachè di giuspadronato, e sommettere ed appropriare i loro beni e le rendite all’amministrazione ed all’arbitrio della civile podestà.

Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
Alloc. Probe memineritis, 22 gennaio 1855.
Alloc. Cum saepe, 26 luglio 1855.

LIV. I Re ed i Principi non solamente sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, ma eziandio nello sciogliere le questioni di giurisdizione sono superiori alla Chiesa.

Lettere apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.

LV. È da separarsi la Chiesa dallo Stato, e lo Stato dalla Chiesa.

Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.


§ VII.

Errori circa la morale naturale e cristiana.

LVI. Le leggi dei costumi non abbisognano della sanzione divina, nè fa di mestieri che le leggi umane siano conformi al diritto di natura, o ricevano da Dio la forza di obbligare.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.