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Le autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

Art. 59.

Le Camere non possono ricevere alcuna Deputazione, nè sentire altri fuori dei proprii Membri, dei Ministri e dei Commissari del Governo.

Art. 60.

Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli d’ammessione dei proprii membri.

Art. 61.

Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina, per mezzo di un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia ad esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62.

La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai Membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per squittinio segreto. Quest’ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge e per ciò che concerne il personale.

Art. 64.

Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.


DEI MINISTRI

Art. 65.

Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66.

I Ministri non hanno voto deliberativo nell’una o nell’altra Camera, se non quando ne sono Membri.