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Art. 2.

Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3.

Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei deputati.

Art. 4.

La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5.

Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo aver ottenuto l’assenso delle Camere.

Art. 6.

Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato, e fa i Decreti e i regolamenti necessari per la esecuzione delle Leggi senza sospenderne l’osservanza o dispensarne.

Art. 7.

Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8.

Il Re può far grazia e commutare le pene.

Art. 9.

Il Re convoca in ogni anno le due Camere; può prorogarne le sessioni e disciogliere quella dei Deputati: ma in questo ultimo caso ne convoca un’altra nel termine di 4 mesi.

Art. 10.

La proposizione delle Leggi apparterrà al Re ed a ciascuna