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Art. 19.

La dotazione della Corona è conservata, durante il regno attuale, quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l’uso dei Reali palazzi, ville, giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro responsabile.

Per l’avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno, dalla prima legislatura dopo l’avvenimento del Re al Trono.

Art. 20.

Oltre i beni che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti tra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono la proprietà.

Art. 21.

Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo del Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all’appannaggio dei Principi della Famiglia e del sangue Reale, nelle condizioni predette, alle doti delle Principesse ed al vedovario delle Regine.

Art. 22.

Il Re, salendo al Trono, presta, in presenza delle Camere riunite, il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23.

Il Reggente, prima di entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.