Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/168

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14. Il Parlamento si compone di due Camere, la Camera dei Pari e la Camera dei Comuni.

15. La Camera dei Pari è composta dei baroni e dei prelati Siciliani che facevano parte dell’antico Parlamento.

16. La dignità dei Pari secolari è inalienabile, perpetua ed ereditaria.

17. Il re può creare dei nuovi Pari fra i nobili Siciliani che posseggano un reddito netto di sei mila oncie (78,000 franchi).

18. Le dignità parlamentarie ecclesiastiche sono egualmente perpetue ed inalienabili. Si trasmettono da un titolare all’altro; se si erigeranno nuovi vescovati nel regno, i nuovi vescovi e loro successori diventeranno di pien diritto pari ecclesiastici.

19. I Pari sono eguali nei loro diritti.

20. Sono consiglieri ereditari della corona.

21. Siedono nella Camera per ordine d’anzianità nella rispettiva carica.

22. Il presidente della Camera dei Pari è scelto dal re per ogni Parlamento fra i membri della Camera.

23. La Camera dei Pari non può deliberare se non si trovano presenti trenta almeno dei suoi membri.

24. I Pari secolari possono farsi rappresentare al Parlamento dal loro successore immediato, munito di procura.

I Pari tanto secolari che ecclesiastici, possono costituire per loro procuratore un altro Pari, ma nessun Pari potrà incaricarsi di più d’un mandato.