Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/172

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anni dieci, senza che possa essere ammesso ad allegare per attenuare la sua reità, ordini, o commissioni del re.

Il re non può far grazia, nè diminuire la pena incorsa dai suddetti contravventori.

49. Qualora un membro dell’una o dell’altra Camera del Parlamento venisse accusato, la Camera crea una commissione per esaminare l’accusa e farne rapporto. Se la Camera ammette l’accusa, il membro accusato deve ritirarsi, e non potrà riprendere il suo posto nel Parlamento prima di essersi purgato dell’accusa.

50. Allorchè la Camera dei Comuni ha ammesso un’accusa, ne raduna le prove, e le rimette alla Camera dei Pari che instruisce il processo, e pronuncia la sentenza.

Se l’accusa riguarda un delitto di concussione, la Camera dei Comuni trasmette alla Camera dei Pari l’atto di accusa soltanto.

51. Sì l’una che l’altra Camera hanno diritto di far arrestare chiunque facesse loro oltraggio.

La persona arrestata dev’esser immediatamente rimessa ai tribunali ordinari, se si tratti di cosa di cui possa venir instruito un giudiziario processo, in caso diverso la persona arrestata sarà messa in libertà al momento in cui si disciolga o si proroghi il Parlamento, e per il fatto stesso di questo scioglimento o proroga.

52. I membri d’una delle Camere del Parlamento che turbassero con loro eccessi l’ordine, e la decenza dell’assemblea, saranno puniti con la censura ver-