Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/181

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101. Il Re esercita il suo potere per mezzo dei suoi segretarii di Stato, i quali sono responsabili in faccia al Parlamento del modo con cui hanno esercitato questo potere, senza che possano mai addurre ordini e commissioni del Re per esonerare la loro responsabilità.

102. Il Re è capo supremo delle armate Siciliane di terra e di mare.

Non può però introdurre nè ritenere in Sicilia altre truppe sia per terra o di mare che quelle consentite dal Parlamento.

103. Non può costringere alcun Siciliano al servizio militare sia per terra che per mare senza il consenso del Parlamento.

104. Egli nomina a tutte le cariche, ed a tutti i gradi militari, non può però nominare alcun forastiere senza un’espressa e speciale autorizzazione del Parlamento.

105. Il Re conferisce a sua voglia gli ordini cavallereschi, i titoli di nobiltà e le cariche di corte.

106. Il Re nomina i suoi segretarii di Stato; i membri del suo consiglio privato; conferisce i benefizii ecclesiastici sotto il patronato reale, nomina a tutte le magistrature giudiziarie ed amministrative, nei limiti fissati dalla Costituzione.

Ma la sua scelta non può cadere che sopra Siciliani.

107. Non può creare nuove cariche od impieghi di lucro senza il consenso del Parlamento.

108. Può creare delle nuove corporazioni, e dar loro regolamenti, col consenso del Parlamento.

SANTAROSA.
 
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