Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/182

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109. Accorda pensioni per servigi resi allo Stato ma pure col consenso del Parlamento.

110. Il Re esercita la sua sorveglianza sopra il commercio interno ed esterno dello Stato, e sopra tutti gli stabilimenti pubblici del regno.

111. Sorveglia la condotta di tutti gli amministratori ed ufficiali pubblici. Punisce quelli dei quali i tribunali competenti abbiano dichiarata la reità.

112. Egli assicura l’esecuzione dei giudizii pronunziati dai tribunali competenti.

113. Un capitano d’armi in ciascun distretto, un capitano di giustizia in ciascuna comune, sono specialmente incaricati della polizia amministrativa sotto gli ordini dei ministri del Re.

I capitani d’armi sono nominati dal Re, rivocabili a suo talento. I capitani di giustizia sono scelti dal Re fra i candidati presentati dai consigli civici, e sono rivocabili soltanto per riprovevole condotta, e sempre sulla domanda dei consigli civici, votata alla maggiorità di due terzi di membri.

114. Il Re ha diritto di far grazia, e commutare le pene inflitte dai Tribunali.

Ma questo diritto è limitato, quanto ai delitti privati al solo caso in cui la parte resa sia stata indennizzata dal colpevole; e quanto ai delitti pubblici a quelli che non sono diretti contro la Costituzione del regno.

115. I ministri del Re non possono intervenire sotto qualsivoglia pretesto, nelle contestazioni vertenti fra cittadini nanti dei tribunali competenti.

116. La moneta porta scolpita l’effigie del Re. Egli ne ordina e ne sorveglia la fabbricazione, ma non