Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/187

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136. La giustizia è amministrata in nome del Re.

137. Un nuovo codice di leggi civili e criminali verrà compilato.

Tutte le disposizioni in esso contenute dovranno esser conformi alle basi ed ai principii costituzionali, specialmente per ciò che riguarda il titolo presente, sarà redatto in lingua italiana.

138. La Costituzione proibisce qualunque appello, qualunque revisione di giudizio se non sono stabiliti dalla Legge.

139. La Costituzione abolisce qualunque giurisdizione particolare.

Ciò nondimeno l’immunità personale degli ecclesiastici sarà mantenuta nel nuovo codice, e vi sarà regolata coll’interesse della società, e sulle basi dei concordati e delle bolle accettate nel regno.

Ed in quanto ai delitti militari, cioè delitti commessi da militari nel recinto delle piazze forti, delle caserme, nei campi, ed a bordo alle navi da guerra, saranno giudicati da consigli di guerra, o da quel magistrato che potrà essere stabilito in virtù di un’ordinanza approvata dal Parlamento.

140. I cittadini possono rimettere, per atto pubblico, la decisione di lor cause civili ad arbitri di lor scelta.

I tribunali ed i magistrati saranno obbligati a rendere esecutorie le decisioni degli arbitri sotto pena di 400 oncie (5,200 fr.) d’amenda e della perdita di loro grado.

Qualunque sentenza dev’essere motivata e vi si deve citare l’articolo della legge applicata al fatto giudicato.