Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/191

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160. Il tribunale supremo può essere consultato dal Parlamento sopra questioni di legislazione.

161. Il Re nomina i giudici dei tribunali.

162. Sono perpetui ed inamovibili salvo nei casi previsti dalla Costituzione.

163. I giudici dei tribunali di distretto saranno ad ogni tre anni trasferiti da uno ad altro distretto, nel modo che verrà determinato dal nuovo codice.

164. I giudici di prima e seconda instanza, come pure i giudici di pace sono nominati dal Re ogni due anni.

Possono essere confermati sulla domanda del consiglio civico di loro comune, deliberata a maggioranza di due terzi di voti.

165. I giudici di prima e seconda instanza ed i giudici di pace possono essere destituiti:

In caso di prevaricazione per sentenza dei tribunali competenti.

In caso di cattiva condotta per ordine del Re, quale ordine però non potrà essere spedito se non se preceduto da una deliberazione del consiglio civico della comune presa, a maggioranza di due terzi di voti, e per cui la destituzione sia domandata o consentita.

166. Qualunque giudice od ufficiale di giustizia dev’essere siciliano, deve aver compiuto l’età di anni 30 e possedere un reddito di 18 oncie (234 fr.) quale prescrive la Costituzione per godere del diritto di elettore.

167. V’ha incompatibilità tra l’ufficio di giudice e qualunque impiego amministrativo.

Questa incompatibilità non si estende però ai giudici di pace.