Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/193

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174. Il consiglio si raduna di pien diritto una volta ogni mese.

Il magistrato municipale può convocarlo straordinariamente.

175. Il consiglio civico delibera sul modo di stabilire e conservare le rendite della comune.

Ne sorveglia l’amministrazione.

176. Regola le spese comunali.

177. Delibera sui stabilimenti e sui lavori pubblici della comune; si occupa della conservazione e del progresso dei primi, sorveglia all’esecuzione dei secondi.

178. Le misure relative alle contribuzioni sono parimente l’oggetto delle deliberazioni del consiglio civico in ciò che risguardano l’interesse di sua comune.

179. Il consiglio civico non può imporre alcuna tassa nè decretare imprestiti sforzosi senza l’autorizzazione del Parlamento.

180. Non può impedire, nè restringere l’entrata o la sortita delle mercanzie e di qualunque derrata.

181. Egli non può impedire nè ristringere l’uso legale della proprietà.

182. Però nelle circostanze straordinarie come di pestilenza, incendio, innondazione, terremoto, sbarco di nemico, il consiglio civico è autorizzato ad ordinare imprestiti sforzosi.

Ma i proprietarii non domiciliati nella comune non vi possono essere assoggettati, ed i cittadini che si credessero pregiudicati sia dall’ordine come dal riporto dell’imprestito potranno sporger ricorso al Parlamento.