Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/197

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Il secondo appello nel primo caso sarà portato nanti del suddetto giudice conservatore, e nel secondo caso nanti del tribunale d’appello competente.

205. La pubblicazione di scritti che appartengano ad una o più delle qui sotto descritte categorie costituisce un delitto.

I. Scritti diretti contro la Chiesa Cattolica Apostolica Romana;

II. Scritti portanti attentato contro il buon costume;

III. Scritti offensivi verso la persona del Re;

IV. Scritti offensivi verso i membri della famiglia reale;

V. Scritti contro le basi fondamentali della Costituzione;

VI. Scritti che provochino apertamente e con animo deliberato, la disubbidienza alle leggi, agli ordini, e sentenze dei magistrati aventi per oggetto l’esecuzione delle leggi, senza che possa da questa disposizione inferirsi, che non sia permesso a qualunque Siciliano di pubblicare liberamente la sua opinione sulle leggi, e sopra un atto qualsiasi del potere esecutivo, e del potere giudiziario.

VII. I libelli infamatorii e calunniosi; gli scritti che svelassero i secreti scandalosi delle famiglie.

206. Il codice determinerà le pene applicabili ai delitti contemplati nelle categorie stabilite dall’articolo precedente.

207. La persona offesa da qualche stampato porta la sua querela ai tribunali competenti a termini del codice.

SANTAROSA.
 
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