Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/198

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L’instruzione ed il giudizio avrà luogo nella stessa guisa degli altri affari criminali del regno.

208. Lo stampatore è obbligato a far firmare il manoscritto dall’autore alla presenza di due testimonii.

Dovrà conoscere pienamente la persona da cui gli venne rimesso il manoscritto originale.

209. Deve apporre al libro od altro stampato il suo nome, il luogo e l’anno in cui si eseguì la stampa.

210. Rimette al ministro dell’interno un esemplare dell’opera.

211. Lo stampatore è obbligato a palesare il nome dell’autore nel sol caso che gliene venga fatta intimazione dal giudice ordinario nanti cui sarà stata portata querela contro l’opera.

Lo stampatore incorre nella responsabilità dell’autore ove non voglia svelarlo.

212. Il cittadino Siciliano può liberamente parlare su qualunque soggetto politico e lagnarsi con egual libertà delle ingiustizie che credesse aver sofferto.

I magistrati non devono badare ed aver alcun riguardo ai denunciatori dei cittadini.

213. Ove però questi discorsi fossero di lor natura tali da appartenere ad una o più categorie degli scritti enunciate a l’art. 205 della Costituzione saranno un delitto.

214. Tutti i diritti feudali, diritti privativi, prestazioni servili ed altre obbligazioni provenienti da rapporti tra vassallo e signore sono e restano aboliti per sempre.