Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/200

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222. Niun altro culto potrà essere esercitato pubblicamente nel regno.

223. Il Re deve professare la religione nazionale. Ove professasse altro culto, s’intenderebbe per questo decaduto dal trono di Sicilia.

Tale è la Costituzione Siciliana, spogliata di moltissime ripetizioni e d’infinite minutezze. Son certo che raffrontando il mio lavoro col testo della Costituzione stessa, si durerebbe fatica a riconoscerlo sulle prime. La sanzione reale che a quell’epoca non era peranco ristretta nei limiti costituzionali, avea modificato e spesso d’una maniera assai vaga e confusa una parte degli articoli proposti dal Parlamento. Per riempiere molte lacune, schiarire molti passi che oscuri restavano, ho dovuto procurarmi particolari schiarimenti, quali però ebbi cura di attingere a sicurissima fonte.

Dissi a pagina 30 di quest’opera che la Costituzione Siciliana era assai più popolare della Carta francese; e credo non ne possa rimaner dubbio. Avrà osservato il lettore come la legge elettorale favorisca in Sicilia i piccoli proprietarii, come vi si trovi indipendente la Camera dei Comuni per essere esclusi tutti i pubblici funzionarii ad eccezione dei ministri, come il Parlamento vi eserciti un vero potere legislativo, avendo il diritto dell’iniziativa nelle leggi, e come finalmente i Comuni Rappresentati da corpi numerosi, popolari e da magistrati eletti da questi ultimi, godano della più alta indipendenza nella loro amministrazione.

Stimo inutile spingere più oltre il confronto. Del resto non fu mia mente insinuare che la Carta fran-