Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/211

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17. La potestà di applicare le leggi, nelle cause civili e criminali, risiede nei tribunali civili stabiliti dalla legge.


Dei Cittadini Spagnuoli.


18. Sono cittadini quei Spagnuoli che per ambe le linee traggono la loro origine dai dominii spagnuoli, di tutti e due gli emisferi, e sono stabiliti in qualunque parte de’ medesimi dominii.

19. È pure cittadino ogni forestiero che acquistando dei diritti di essere Spagnuolo, otterrà dalle Cortes la carta speciale di cittadino.

20. Perchè lo straniero possa ottenere dalle Cortes la detta Carta, dovrà essere ammogliato con una spagnuola, o avere introdotto o stabilito nelle Spagne qualche invenzione o pregievole industria, o acquistato de’ beni stabili per li quali paghi una contribuzione diretta, o stabilito nel commercio con un capitale proprio e considerevole a giudizio delle medesime Cortes, o aver prestato de’ servigi segnalati, in bene e difesa della nazione.

21. Sono pure cittadini li figli legittimi dei forestieri domiciliati nelle Spagne, che essendo nati nei dominii spagnuoli, non siano sortiti mai dal Regno senza licenza del governo; aventi ventun anni compiti, e stabiliti in qualunque parte dei medesimi dominii, esercitando in essa qualche professione, ufficio od utile industria.

22. Agli Spagnuoli che per qualunque linea sieno creduti e reputati per originarii dell’Africa sarà aperta la porta della virtù e del merito per essere cittadini; in conseguenza di ciò le Cortes concederanno carta di cittadino a quelli che abbiano resi dei servigi qualificati alla Patria, a quelli che si distinguono col loro talento, applicazione e condotta, con la condizione che siano figli di legittimo matrimonio, di padre libero, e che siano