Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/224

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97. Niuno impiegato pubblico nominato dal governo potrà essere eletto deputato di Cortes per la provincia, in cui esercita il suo impiego.

98. Il segretario estenderà gli atti delle elezioni, ai quali firmeranno insieme con lui il presidente e tutti gli elettori.

99. In seguito accorderanno a tutti gli elettori senza scusa alcuna, e a cadauno dei deputati tutti i più ampli poteri, secondo la seguente formola, rimettendo a ogni deputato suo corrispondente il potere per presentarsi nelle Cortes.

100. Li poteri saranno concepiti in questi termini: Nella città di........ di........ a...... dell’anno di....... nelle sale di....... trovandosi congregati li signori (qui si porranno i nomi del presidente e degli elettori di territorio che formano l’assemblea elettorale della provincia) dissero avanti di me infrascritto, scrivente e testimoni convocati che essendosi proceduto secondo la regola della costituzione politica della monarchia Spagnuola, alla nomina degli elettori parrocchiali e di territorio con tutte le solennità prescritte dalla medesima Costituzione, come consta dai certificati, che originali si esibiscono riuniti gli espressi elettori dei terrritori della provincia di....... nel giorno... del mese di..... del presente anno.... aveano fatto la nomina delli deputati, che in nome e rappresentazione di questa provincia devono concorrere alle Cortes, e che furono eletti per deputati per questa provincia li signori N. N. come risulta dagli atti estesi e firmati da N. N. Che in conseguenza loro conferiscono ampi poteri a tutti uniti e a cadauno da sè, per adempire e disimpegnare le auguste funzioni del loro incarico, e perchè con gli altri deputati di Cortes, come rappresentanti della Nazione Spagnuola possino accor-