Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/256

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ciderla, dovrà essere maggiore di quello che ha assistito alla seconda nelle forme disposte dalla legge. A questa tocca pure determinare, atteso l’entità degli affari e la natura e qualità dei differenti giudizii, qual sentenza ha da essere quella che in ognuno debba essere esecutoria.


Dell’amministrazione della giustizia per affari criminali.


286. Le leggi regoleranno l’amministrazione della giustizia per il criminale, di maniera che il processo sia formato con sollecitudine e senza viziature, affinchè i delitti siano prontamente castigati.

287. Nessun Spagnuolo potrà essere preso senza che preceda informazione sommaria del fatto per il quale meriti secondo la legge di essere castigato con pena corporale, e similmente senza un mandato del giudice in iscritto che lo ordini, e questo se glielo notificherà nell’atto stesso dell’imprigionamento.

288. Ogni persona dovrà obbedire a questi mandati, e qualunque resistenza sarà reputata grave delitto.

289. Quando si facesse resistenza o si cercasse la fuga, potrà essere usata la forza per assicurarsi della persona.

290. L’arrestato, prima di essere posto in prigione, sarà presentato al giudice quando non abbia cosa che lo impedisse onde riceva la dichiarazione. Ma se questo non potesse verificarsi, si condurrà alla carcere in qualità di detenuto, ed il giudice riceverà la dichiarazione dentro le 24 ore.

291. La dichiarazione dell’arrestato sarà senza giuramento che da niuno si ha da volere in materie criminali sopra il fatto proprio.