Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/263

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332. Quando il capo superiore della provincia non potesse presiedere alla deputazione, vi presiederà l’intendente, ed in sua mancanza il votante primo nominato.

333. La deputazione nominerà un segretario pagato coi fondi pubblici della provincia.

334. Terrà la deputazione novanta giorni di sessione al più in ogni anno, distribuiti ne’ tempi che si crederanno più convenienti. Nella penisola dovranno trovarsi riunite le deputazioni per il primo di marzo, ed oltremare per il primo di giugno.

335. Sarà incumbenza di queste deputazioni:

1. Assistere ed approvare il riparto fatto ai comuni delle contribuzioni spettanti alla provincia.

2. Vegliare al buon impiego de’ fondi comunali, ed esaminare i conti, affinchè col loro visto buono ne possa sortire la superiore approvazione, curando che sieno osservate in tutto le leggi ed i regolamenti.

3. Aver cura che sieno formate delle municipalità dove è conveniente che ve ne sia, conforme a quanto si è provveduto coll’art. 310.

4. Se occorressero nuovi lavori di utilità della provincia, o ristauro de’ già fatti, proporre al governo i fondi straodinarj che si crederanno più opportuni alla loro esecuzione, onde ottenerne il necessario permesso dalle Cortes.

Oltremare, se l’urgenza dell’opera pubblica non permettesse di attendere la risoluzione delle Cortes, potrà la deputazione, con espresso assenso del capo della provincia, impiegar tosto i fondi straordinarj, dandone immediato conto al governo per l’approvazione delle Cortes.

Per la riscossione de’ fondi straordinarj la deputazione nominerà, sotto la sua responsabilità, un depositario, ed i conti dello speso, esaminati dalla deputazione si rimet-