Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/269

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smo della religione cattolica, che conterrà inoltre una breve disposizione delle obbligazioni civili.

367. Sarà del pari regolato e fissato il numero competente di università e di altri stabilimenti di pubblica istruzione, che saranno giudicati convenienti all’insegnamento di tutte le scienze, della letteratura e delle belle arti.

368. Il piano d’insegnamento generale sarà uniforme in tutto il regno, dovendo spiegarsi la Costituzione politica della Monarchia in tutte le università e stabilimenti letterarj, ne’ quali s’insegnino le scienze ecclesiastiche e politiche.

369. Vi sarà una direzione generale degli studj, composta di persone di nota dottrina, a cui sarà appoggiata sotto l’autorità del governo l’ispezione del pubblico insegnamento.

370. Le Cortes col mezzo di piani e statuti speciali regoleranno quanto appartenga all’importante oggetto della pubblica istruzione.

371. Tutti gli Spagnuoli hanno libertà di scrivere, stampare, pubblicare le loro idee politiche senza bisogno di licenza, revisione o approvazione alcuna anteriore alla pubblicazione, sotto le restrizioni e la responsabilità che saranno stabilite dalle leggi.



TITOLO X.

DELL’OSSERVANZA DELLA COSTITUZIONE E DEL MODO DI PROCEDERE
PER CAMBIAMENTI DA FARSI IN ESSA


372. Le Cortes nelle prime loro sessioni prenderanno in considerazione le trasgressioni alla Costituzione che fossero loro state fatte presenti, onde porvi il conveniente rimedio e renderne responsabili i contravventori.