Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato - Protocollo Aggiuntivo (I), L'Aja, 14 maggio 1954

Da Wikisource.
Stati vari

1954 diritto diritto Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto


Le Alti Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

  1. Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna ad impedire l'esportazione, da un territorio occupato durante un conflitto armato, di beni culturali quali sono definiti all'articolo 1 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja, il 14 maggio 1954.
  2. Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a porre sotto sequestro i beni culturali importati sul suo territorio e provenienti direttamente o indirettamente da un qualsiasi territorio occupato. Il sequestro sarà pronunciato sia d'ufficio al momento dell'importazione, sia, in difetto di detto provvedimento, a richiesta delle autorità del territorio suddetto.
  3. Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a consegnare alla fine delle ostilità alle autorità competenti del territorio precedentemente occupato i beni culturali che si trovano presso di essa, qualora tali beni siano stati esportati in violazione al principio del paragrafo primo. In nessun caso tali ben potranno essere trattenuti a titolo di riparazioni di guerra.
  4. L'Alta Parte contraente che aveva l'obbligo di impedire l'esportazione dei beni cultural dal territorio da essa occupato, deve indennizzare i possessori in buona fede dei beni culturali che devono essere consegnati secondo il paragrafo precedente.
  5. I beni culturali provenienti dal territorio di un'Alta Parte contraente e da essa depositati, al fine di proteggerli contro i pericoli di un conflitto armato, nel territorio di un'altra Alta Parte contraente, saranno da quest'ultima consegnati, al termine delle ostilità, alle autorità competenti del territorio di provenienza.
  6. Il presente Protocollo recherà la data del 14 maggio 1954 e rimarrà aperto sino alla data del 31 dicembre 1954 alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza riunitasi all'Aja dal 21 aprile al 14 maggio 1954.
  7. a) Il presente protocollo sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari conformemente alle loro procedure costituzionali.

b) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione , la scienza e la cultura.

  1. A datare dal giorno della sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati contemplati al paragrafo 6, non firmatari, come pure a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione avverrà mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
  2. Gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8 potranno, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare che essi non saranno vincolati dalle disposizioni della Parte I o da quelle della Parte II del presente Protocollo.
  3. a) Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che cinque strumenti di ratifica saranno stati depositati.

b) Successivamente, esso entrerà in vigore, per ciascuna Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione. c) Le situazioni previste dagli articoli 18 e 19 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja in 14 maggio 1954, daranno effetto immediato alle ratifiche e alle adesioni depositate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In tali casi, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste al paragrafo 14.

  1. a) Gli Stati Parti del Protocollo alla data della sua entrata in vigore prenderanno, ciascuno per quanto lo concerne, tutti i provvedimenti richiesti per la sua applicazione effettiva entro un termine di sei mesi.

b) Questo termine sarà di sei mesi a partire da deposito dello strumento di ratifica o di adesione, per tutti gli Stati che abbiano depositato il loro strumento di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore del Protocollo.

  1. Al momento della ratifica e dell'adesione, o in qualsiasi momento ulteriore, ogni Alta Parte contraente potrà dichiarare mediante notifica indirizzata al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che il presente Protocollo si estenderà all'insieme o ad uno qualsiasi dei territori, di cui assicura le relazioni internazionali. La suddetta notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.
  2. a) Ciascuna delle Alti Parti contraenti avrà facoltà di denunciare il presente Protocollo in proprio nome o in quello di ogni territorio, di cui assicura le relazioni internazionali.

b) La denuncia sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. c) La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Se tuttavia, alla data di scadenza dell'anno, la Parte denunciante si dovesse trovare implicata in un conflitto armato, l'effetto della denuncia rimarrà sospeso sino alla fine delle ostilità e comunque fino a quando le operazioni di rimpatrio dei beni culturali non saranno ultimate.

  1. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura,informerà gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8,nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica,adesione o accettazione, menzionati ai paragrafi 7,8 e 15,come pure delle notifiche e denunce previste rispettivamente ai paragrafi 12 e 13.
  2. a) Il presente Protocollo può essere riveduto se la revisione é richiesta da più di un terzo delle Alti Parti contraenti.

b) Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, convocherà una conferenza a questo scopo. c) Gli emendamenti al presente Protocollo non entreranno in vigore se non dopo essere adottati all'unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla conferenza ed essere accettati da ciascuna delle Alti Parti contraenti. d) L'accettazione da parte delle Alti Parti contraenti degli emendamenti al presente Protocollo, che saranno stati adottati dalla conferenza, prevista ai commi b) e c), avrà luogo mediante deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. e) Dopo l'entrata in vigore di emendamenti al presente Protocollo, solo il testo così modificato rimarrà aperto alla ratifica o all'adesione. Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il presente Protocollo sarà registrato presso il Segretario delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto all'Aja, il 14 maggio 1954, in francese, inglese, russo e spagnolo, i quattro testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e di cui copie certificate conformi saranno inoltrate a tutti gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8, nonché all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Firme: Austria, Belgio, Bielorussia, Birmania, Brasile, Cambogia, Cecoslovacchia, Cina, Cuba, Danimarca, Equador, Egitto, El Salvador, Francia, Filippine, Germania (Repubblica Federale),Giappone, Giordania, Grecia, India, Indonesia, Irak, Iran, Italia, Jugoslavia, Libano, Libia, Lussemburgo, Monaco, Nicaragua, Norvegia, Olanda, Polonia, San Marino, Siria, Spagna, Ucraina, URSS, Uruguay.

Entrata in vigore: 7 agosto 1956