Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato - Protocollo Aggiuntivo (II), L'Aja, 26 marzo 1999

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1999 diritto diritto Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Intestazione 11 settembre 2008 25% diritto


Le Parti,

Conscie della necessità di migliorare la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e di creare un sistema rinforzato di protezione per beni culturali specificamente designati;

Riaffermando l’importanza delle disposizioni della Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in caso di Conflitto Armato, fatto all’Aja il 14 Maggio 1954, ed enfatizzando la necessità di integrare queste disposizioni mediante misure per rafforzare la loro applicazione;

Desiderando fornire alle Alte Parti Contraenti della Convenzione un mezzo per essere più attentamente coinvolte nella protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato stabilendo appropriate procedure a tal fine;

Considerando che le regole che governano la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato devono rispecchiare gli sviluppi del diritto internazionale;

Affermando che le norme del Diritto Internazionale consuetudinario continueranno a guidare le questioni non regolate dalle disposizioni di questo Protocollo;

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1 Introduzione

Articolo 1 Definizioni

Per gli scopi di questo Protocollo: a. "Parte" significa uno Stato Parte di questo Protocollo; b. "Beni culturali" significa beni culturali come definiti nell’Articolo 1 della Convenzione; c. "Convenzione" significa la Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in caso di Conflitto Armato, fatto all’Aja il 14 Maggio 1954; d. "Alta Parte Contraente" significa uno Stato Parte della Convenzione; e. "Protezione rinforzata" significa il sistema di protezione rinforzata introdotto dagli Articoli 10 e 11; f. "Obiettivo militare" significa un obiettivo che per la sua natura, ubicazione, scopo od utilizzo fornisce un’efficace contributo all’azione militare e la cui totale o parziale distruzione, cattura o neutralizzazione, nelle circostanze correnti del momento, offre un definito vantaggio militare; g. "Illecito" significa sotto coercizione o altrimenti in violazione delle norme applicabili del diritto interno del territorio occupato o del diritto internazionale. h. "Lista" significa la Lista Internazionale dei Beni Culturali sotto Protezione rinforzata stabilita secondo l’Articolo 27, sottopara. 1(b); i. "Direttore Generale" significa il Direttore Generale dell’UNESCO; j. "UNESCO" significa l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura; k. "Primo Protocollo" significa il Protocollo per la Protezione dei Beni Culturali in caso di Conflitto Armato fatto all’Aja il 14 Maggio 1954;

Articolo 2 Relazione con la Convenzione

Questo Protocollo integra la Convenzione nelle relazioni fra le Parti.

Articolo 3 Campo di applicazione

  1. In aggiunta alle disposizioni che si applicheranno in tempo di pace, questo Protocollo si applicherà nelle situazioni alle quali si riferiscono gli Articoli 18 para. 1 e 2 e 22 para. 1della Convenzione.
  2. Se una delle Parti in conflitto armato non è vincolato da questo Protocollo, le Parti di questo Protocollo ne rimarranno vincolate nelle loro reciproche relazioni. Esse saranno inoltre vincolate da questo Protocollo nelle relazioni con uno Stato parte in conflitto che non ne sia vincolato, se quest’ultimo accetta le disposizioni di questo Protocollo e fintanto che le applica.

Articolo 4 Relazione fra Capitolo 3 e altre disposizioni della Convenzione e questo Protocollo

L’applicazione delle disposizioni del Capitolo 3 di questo Protocollo non pregiudica: a. l’applicazione delle disposizioni del Capitolo I della Convenzione e del Capitolo 2 di questo Protocollo; b. l’applicazione delle disposizioni del Capitolo 2 della Convenzione salvo i casi, come fra Parti di questo Protocollo o fra una Parte ed uno Stato che accetta ed applica questo Protocollo ai sensi dell’Articolo 3 para. 2, laddove ai beni culturali sia stata garantita tanto la protezione speciale quanto la protezione rinforzata, si applicheranno solo le disposizioni della protezione rinforzata.

Capitolo 2 Disposizioni generali riguardanti la protezione

Articolo 5 Salvaguardia dei beni culturali

Le misure preparatorie prese in tempo di pace per la salvaguardia dei beni culturali contro i prevedibili effetti di un conflitto armato in conformità con l’Articolo 3 della Convenzione includerà, come ritenuto opportuno, la preparazione di inventari, la pianificazione di misure di emergenza per la protezione contro incendi o collasso strutturale, la preparazione per la rimozione di beni culturali mobili o le disposizioni per l’adeguata protezione in situ di tale bene, e la designazione delle autorità competenti responsabili della salvaguardia dei beni culturali.

Articolo 6 Rispetto per i beni culturali

Con lo scopo di assicurare rispetto per i beni culturali in armonia con l’Articolo 4 della Convenzione: a. una rinuncia in base all’imperativa necessità militare in conformità con l’Articolo 4 para. 2 della Convenzione può essere invocata solo per dirigere un atto di ostilità contro beni culturali quanto e soltanto finché: i. il bene culturale, per la sua funzione, è stato trasformato in un obiettivo militare; e ii. non vi è altra alternativa utile disponibile per ottenere un vantaggio militare simile a quello offerto dal dirigere un atto di ostilità contro quell’obiettivo; b. una rinuncia in base all’imperativa necessità militare in conformità con l’Articolo 4 para. 2 della Convenzione può essere invocata solo per utilizzare beni culturali per scopi che potrebbero esporli a distruzione o danneggiamento quando e finché non vi sia scelta possibile fra tale uso dei beni culturali ed un altro metodo utile per ottenere un vantaggio militare simile; c. la decisione di invocare l’imperativa necessità militare sarà presa soltanto da un Ufficiale comandante una forza equivalente ad un battaglione o superiore, o una forza di entità inferiore qualora le circostanze non permettano altrimenti; d. in caso di un attacco basato su una decisione presa in armonia con il sottopara. (a), sarà dato un efficace preavviso ogni volta che le circostanze lo permettono.

Articolo 7 Precauzioni nell’attacco

Senza pregiudizio di altre precauzioni richieste dal diritto internazionale umanitario nella condotta di operazioni militari, ogni Parte in conflitto: a. farà tutto quanto possibile per verificare che l’obiettivo da attaccare non sia un bene culturale protetto secondo l’Articolo 4 della Convenzione; b. prenderà tutte le possibili precauzioni nella scelta dei mezzi e metodi di attacco nell’ottica di evitare, ed in ogni caso di minimizzare, danni accidentali a beni culturali protetti secondo l’Articolo 4 della Convenzione; c. si asterrà dalla decisione di lanciare qualsiasi attacco che potrebbe causare danni collaterali a beni culturali protetti dall’Articolo 4 della Convenzione che sarebbero eccessivi in relazione al previsto vantaggio militare concreto e diretto; e d. cancellerà o sospenderà un attacco se diventasse evidente: i. che l’obiettivo è un bene culturale protetto dall’Articolo 4 della Convenzione, ii. che l’attacco potrebbe causare danni collaterali a beni culturali protetti dall’Articolo 4 della Convenzione che sarebbero eccessivi in relazione al previsto vantaggio militare concreto e diretto.

Articolo 8 Precauzioni contro gli effetti delle ostilità

Le Parti in conflitto, nella massima estensione praticabile: a. rimuoveranno beni culturali mobili dalle vicinanze di obiettivi militari o provvederanno adeguata protezione in situ; b. eviteranno di collocare obiettivi militari vicino a beni culturali.

Articolo 9 Protezione dei beni culturali in territorio occupato

  1. Senza pregiudizio delle disposizioni degli Articoli 4 e 5 della Convenzione, una Parte che occupi in tutto o in parte il territorio di un’altra Parte proibirà e preverrà in relazione al territorio occupato:

a. ogni illecita esportazione, altre rimozioni o trasferimenti di proprietà di beni culturali; b. ogni scavo archeologico, salvo dove ciò sia strettamente richiesto per salvaguardare, registrare o preservare beni culturali; c. ogni alterazione, o cambio di uso di beni culturali intesi a celare o distruggere la testimonianza culturale, storica o scientifica.

  1. Ogni scavo archeologico, alterazione o cambio di uso di beni culturali in territorio occupato, a meno che le circostanze non lo permettano, sarà eseguito in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti del territorio occupato.

Capitolo 3 Protezione rinforzata

Articolo 10 Protezione rinforzata

Beni Culturali possono essere posti sotto protezione rinforzata se rispondono alle tre condizioni che seguono: a. siano beni culturali della massima importanza per l’umanità; b. sia protetto da adeguate misure interne legali ed amministrative che ne riconoscano l’eccezionale valore culturale e storico ed assicurino il più elevato livello di protezione; c. non sia usato per scopi militari o quale scudo di siti militari ed è stata fatta una dichiarazione dalla Parte che ha il controllo sul bene culturale, a conferma che non sarà usato a tali scopi.

Articolo 11 La garanzia della protezione rinforzata

  1. Ogni Parte dovrebbe sottomettere al Comitato una lista dei beni culturali per i quali essa intende richiedere la garanzia della protezione rinforzata.
  2. La Parte che ha giurisdizione o controllo sui beni culturali può chiedere che esso sia incluso nella Lista da stabilirsi in armonia con l’Articolo 27 sottopara. 1(b). Questa richiesta includerà tutte le informazioni necessarie riferite ai criteri menzionati nell’Articolo 10. Il Comitato può invitare una Parte a richiedere che beni culturali siano inclusi nella Lista.
  3. Altre Parti, il Comitato Internazionale dello Scudo Blu ed altre organizzazioni non governative con rilevante esperienza possono raccomandare specifici beni culturali al Comitato. In questi casi, il Comitato può decidere di invitare una Parte a richiedere l’inclusione di quel bene culturale nella Lista.
  4. Né la richiesta di inclusione di beni culturali situati in un territorio, la sovranità o la giurisdizione sul quale sia reclamata da più di uno Stato, né la sua inclusione, pregiudicherà in alcun modo i diritti delle parti nella controversia.
  5. Alla ricezione di una richiesta di inclusione nella Lista, il Comitato informerà tutte le Parti della richiesta. Le Parti possono presentare al Comitato osservazioni riguardanti tale richiesta entro sessanta giorni. Queste osservazioni saranno fatte solo in base ai criteri menzionati nell’Articolo 10. Essi saranno specifici e riferiti ai fatti. Il Comitato considererà le osservazioni, concedendo alla Parte richiedente l’inclusione una ragionevole opportunità di rispondere prima di prendere la decisione. Se avanti al Comitato pendono tali osservazioni, le decisioni di inclusione nella Lista saranno prese, in deroga all’Articolo 26, da una maggioranza di quattro quinti dei suoi membri presenti e votanti.
  6. Nel decidere su una richiesta, il Comitato dovrebbe chiedere il parere di organizzazioni governative e non governative, così come quello di esperti individuali.
  7. Una decisione di accordare o negare protezione rinforzata può essere presa solo sulla base dei criteri menzionati nell’Articolo 10.
  8. In casi eccezionali, se il Comitato ha concluso che la Parte richiedente l’inclusione di beni culturali nella Lista non può soddisfare i criteri dell’Articolo 10 sottopara. (b), il Comitato può decidere di accordare protezione rinforzata, purché la Parte richiedente sottoponga una richiesta di assistenza internazionale secondo l’Articolo 32.
  9. Allo scoppio di ostilità, una Parte in conflitto può richiedere, su una base di emergenza, la protezione rinforzata di beni culturali sotto la sua giurisdizione o controllo comunicando questa richiesta al Comitato. Il Comitato trasmetterà questa richiesta immediatamente a tutte le Parti in conflitto. In tali casi il Comitato considererà le osservazioni delle Parti interessate su una base di speditezza. La decisione di garantire protezione rinforzata provvisoria sarà presa al più presto e, in deroga all’Articolo 26, da una maggioranza di quattro quinti dei suoi membri presenti e votanti. La protezione rinforzata provvisoria può essere garantita dal Comitato in pendenza della conclusione della procedura regolare per la garanzia della protezione rinforzata, ammesso che siano rispettate le disposizioni dell’Articolo 10 sottopara. (a) e (c).
  10. La protezione rinforzata sarà garantita ai beni culturali dal Comitato dal momento della sua inclusione nella Lista.
  11. Il Direttore Generale invierà, senza ritardo, al Segretario-Generale delle Nazioni Unite ed a tutte le Parti notifica di ogni decisione del Comitato di includere beni culturali nella Lista.

Articolo 12 Immunità dei beni culturali sotto protezione rinforzata

Le Parti in conflitto assicureranno l’immunità dei beni culturali sotto protezione rinforzata astenendosi dal fare di tali beni l’oggetto di un attacco e da ogni uso dei beni o delle loro immediate adiacenze a sostegno di un’azione militare.

Articolo 13 Perdita della protezione rinforzata

  1. Beni Culturali sotto protezione rinforzata perderanno tale protezione soltanto:

a se tale protezione è sospesa o cancellata in base all’Articolo 14; o b se, e fintanto che, il bene, a causa del suo utilizzo, è diventato un obiettivo militare.

  1. Nelle circostanze del sottopara. 1(b), tale bene può essere oggetto di attacco se:

a l’attacco è l’unico mezzo praticabile per far cessare l’uso del bene contemplato dal sottopara. 1(b); b sono prese tutte le possibili precauzioni nella scelta di mezzi e metodi d’attacco, nell’ottica di far cessare tale uso ed evitare, o in ogni caso minimizzare, danni al bene culturale; c a meno che le circostanze non lo permettano, per le esigenze di autodifesa immediata: i. l’attacco è ordinato al più alto livello di comando operativo; ii. viene emesso alle forze opposte un effettivo preavviso anticipato richiedente la cessazione dell’uso del bene contemplato dal sottopara. 1(b); e iii. viene dato alle forze opposte un tempo ragionevole per modificare la situazione.

Articolo 14 Sospensione e cancellazione della protezione rinforzata

  1. Laddove un bene culturale non presenti più uno qualsiasi dei criteri previsti dall’Articolo 10 di questo Protocollo, il Comitato può sospendere il suo status di protezione rinforzata o cancellare quello status rimuovendo quel bene culturale dalla Lista.
  2. In caso di una violazione grave dell’Articolo 12 in relazione ad un bene culturale sotto protezione rinforzata derivante dal suo utilizzo in supporto di un’azione militare, il Comitato può sospendere il suo status di protezione rinforzata. Laddove tali violazioni siano continuate, il Comitato può eccezionalmente cancellare lo status di protezione rinforzata rimuovendo il bene culturale dalla Lista.
  3. Il Direttore Generale invierà, senza indugio, al Segretario Generale delle Nazioni Unite ed a tutte le Parti di questo Protocollo notifica di ogni decisione del Comitato di sospendere o cancellare la protezione rinforzata di beni culturali.
  4. Prima di prendere una tale decisione, il Comitato concederà alle Parti un’opportunità di far conoscere i loro punti di vista.

Capitolo 4 Responsabilità penale e giurisdizione

Articolo 15 Violazioni gravi di questo Protocollo

  1. Ogni persona commette un’offesa ai sensi di questo Protocollo se quella persona intenzionalmente ed in violazione della Convenzione o di questo Protocollo commette qualsiasi delle azioni che seguono:

a. far oggetto di attacco beni culturali sotto protezione rinforzata; b. utilizzare beni culturali sotto protezione rinforzata o le loro immediate vicinanze in supporto di azione militare; c. estesa distruzione o appropriazione di beni culturali protetti dalla Convenzione e da questo Protocollo; d. far oggetto di attacco beni culturali protetti dalla Convenzione e da questo Protocollo; e. furto, saccheggio o appropriazione indebita di, o atti di vandalismo diretti contro beni culturali protetti dalla Convenzione.

  1. Ogni Parte adotterà quelle misure che possano essere necessarie per definire offese penali nel proprio diritto interno le offese previste da questo Articolo e di rendere tali offese punibili da pene appropriate. Nel fare ciò, le Parti si adegueranno ai principi generali del diritto e del diritto internazionale, incluse le norme che estendono la responsabilità penale individuale a persone diverse da quelle che direttamente hanno commesso il fatto.

Articolo 16 Giurisdizione

  1. Senza pregiudizio del para. 2, ogni Parte prenderà le misure legislative necessarie per affermare la sua giurisdizione sulle offese previste dall’Articolo 15 nei seguenti casi:

a. quando una tale offesa è commessa nel territorio di quello Stato; b. quando il presunto offensore è cittadino di quello Stato; c. nel caso di offese previste dall’Articolo 15 sottopara. 1 da (a) a (c), quando il presunto offensore è presente nel suo territorio.

  1. Nel rispetto dell’esercizio della giurisdizione e senza pregiudizio dell’Articolo 28 della Convenzione:

a. questo Protocollo non preclude la responsabilità penale individuale o l’esercizio della giurisdizione in base al diritto nazionale ed internazionale che possa essere applicabile, né riguarda l’esercizio della giurisdizione in base al diritto internazionale consuetudinario; b. eccezion fatta per quanto uno Stato che non è Parte di questo Protocollo può accettare ed applicare le sue disposizioni in armonia con l’Articolo 3 para. 2, membri delle Forze armate e cittadini di uno Stato che non è Parte di questo Protocollo, eccetto per quei cittadini che prestano servizio nelle Forze armate di uno Stato Parte di questo Protocollo, non incorrono in responsabilità penale individuale in virtù di questo Protocollo, né questo Protocollo impone un obbligo di esercitare giurisdizione su tali persone o di estradarle.

Articolo 17 Perseguimento

  1. La Parte nel cui territorio si scopra essere presente il presunto offensore di un’offesa prevista dall’Articolo 15 sottopara. 1 da (a) a (c), se essa non estrada quella persona, sottometterà, senza eccezione di sorta e senza indebito ritardo, il caso alle proprie autorità competenti, con lo scopo di perseguimento, attraverso procedure in armonia con il suo diritto interno o, se applicabili, con le principali norme del diritto internazionale.
  2. Senza pregiudizio delle principali norme del diritto internazionale, se applicabili, ad ogni persona nei riguardi della quale sia stato aperto un procedimento in connessione con la Convenzione o con questo Protocollo sarà garantito trattamento fair ed un processo fair in armonia con il diritto interno ed il diritto internazionale in tutti gli stadi del procedimento, ed in nessun caso a tali persone saranno fornite garanzie meno favorevoli di quelle fornite dal diritto internazionale.

Articolo 18 Estradizione

  1. Le offese previste dall’Articolo 15 sottopara. 1 da (a) a (c) saranno ritenute da includere quali offese passibili di estradizione in ogni trattato sull’estradizione esistente fra ognuna delle Parti prima dell’entrata in vigore di questo Protocollo. Le Parti intraprenderanno l’inclusione di tali offese in ogni trattato di estradizione che sarà successivamente concluso fra di essi.
  2. Quando una Parte che condiziona l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un’altra Parte con la quale non ha trattato di estradizione, la Parte richiesta può, a proprio giudizio, considerare il presente Protocollo come base legale per l’estradizione riguardo le offese previste dall’Articolo 15 sottopara. 1 da (a) a (c).
  3. Le Parti che non condizionano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconosceranno le offese previste dall’Articolo 15 sottopara. 1 da (a) a (c) come offese passibili di estradizione fra di loro, soggetta alle condizioni previste dalla legge della Parte richiesta.
  4. Se necessario, le offese previste dall’Articolo 15 sottopara. 1 da (a) a (c) saranno trattate, per gli scopi di estradizione fra Parti, come se fossero state commesse non solo nel posto nel quale esse sono avvenute ma anche nel territorio delle Parti che hanno stabilito la giurisdizione in armonia con l’Articolo 16 para. 1.

Articolo 19 Mutua assistenza legale

  1. Le Parti concederanno l’un l’altra la massima misura di assistenza in connessione con procedimenti investigativi o penali o di estradizione riguardanti le offese previste dall’Articolo 15, inclusa l’assistenza per ottenere a loro disposizione prove necessarie ai procedimenti.
  2. Le Parti soddisferanno i loro obblighi secondo il para. 1 in conformità con ogni trattato od altri accordi sulla mutua assistenza legale che possano esistere fra di essi. In assenza di tali trattati o accordi, le Parti forniranno reciproca assistenza in armonia con il loro diritto interno.

Articolo 20 Motivi di rifiuto

  1. Ai fini dell’estradizione, le offese previste dall’Articolo 15 sottopara. 1 da (a) a (c), ed ai fini della mutua assistenza legale, le offese previste dall’Articolo 15 non saranno considerate offese politiche né offese connesse con offese politiche né offese ispirate da motivi politici. Conseguentemente, una richiesta di estradizione o per mutua assistenza legale basata su tali offese non può essere rifiutata per il solo motivo che essa concerne un’offesa politica o un’offesa connessa con un’offesa politica o un’offesa ispirata da motivi politici.
  2. Niente in questo Protocollo sarà interpretato come imposizione di un obbligo ad estradare o a permettere mutua assistenza legale se la Parte richiesta ha sostanziali motivi di credere che la richiesta di estradizione per offese previste dall’Articolo 15 sottopara. 1 da (a) a (c) o per mutua assistenza legale riguardo offese previste dall’Articolo 15 sia stata fatta allo scopo di perseguire o punire una persona in considerazione della sua razza, religione, nazionalità, origine etnica od opinione politica o che l’accoglimento della richiesta causerebbe pregiudizio alla posizione di quella persona per una di queste ragioni.

Articolo 21 Misure riguardanti altre violazioni

Senza pregiudizio dell’Articolo 28 della Convenzione, ogni Parte adotterà quelle misure legislative, amministrative o disciplinari che possano essere necessarie a sopprimere i seguenti atti quando commessi intenzionalmente:

  1. ogni uso di beni culturali in violazione della Convenzione o di questo Protocollo;
  2. ogni illecita esportazione, altra rimozione o trasferimento di proprietà di beni culturali dal territorio occupato in violazione della Convenzione o di questo Protocollo.

Capitolo 5 La protezione dei beni culturali in conflitti armati non a carattere internazionale

Articolo 22 Conflitti armati non a carattere internazionale

  1. Questo Protocollo sarà applicato in caso di un conflitto armato non a carattere internazionale, verificantesi nell’ambito del territorio di una delle Parti.
  2. Questo Protocollo non sarà applicato a situazioni di disordini e tensioni interne, come sommosse, isolati e sporadici atti di violenza ed altri atti di simile natura.
  3. Niente in questo Protocollo sarà invocato con lo scopo di colpire la sovranità di uno Stato o la responsabilità del governo, con tutti i mezzi legittimi, di mantenere o ristabilire legge ed ordine nello Stato o di difendere l’unità nazionale e l’integrità territoriale dello Stato.
  4. Niente in questo Protocollo pregiudicherà la giurisdizione primaria di una Parte, nel cui territorio si svolge un conflitto armato di carattere non internazionale, sulle violazioni indicate dall’Articolo 15.
  5. Niente in questo Protocollo sarà invocato a giustificazione per intervenire, direttamente o indirettamente, per qualsiasi ragione, nel conflitto armato o negli affari interni od esteri della Parte nel cui territorio si svolge quel conflitto.
  6. L’applicazione di questo Protocollo alla situazione cui si riferisce il para. 1 non riguarderà lo status legale delle parti in conflitto
  7. L’UNESCO può offrire i suoi servigi alle parti in conflitto.

Capitolo 6 Questioni Istituzionali

Articolo 23 Riunione delle Parti

  1. La Riunione delle Parti sarà convocata contemporaneamente alla Conferenza Generale dell’UNESCO, ed in coordinazione con la Riunione delle Alte Parti contraenti, se tale riunione è stata convocata dal Direttore Generale.
  2. La Riunione delle Parti adotterà le sue Norme di Procedura.
  3. La Riunione delle Parti avrà le seguenti funzioni:

a. eleggere i Membri del Comitato, in armonia con l’Articolo 24 para. 1; b. approvare le linee guida sviluppate dal Comitato in armonia con l’Articolo 27 sottopara. 1(a); c. fornire linee guida per il Fondo, e sovrintendere al suo uso da parte del Comitato; d. esaminare il rapporto sottoposto dal Comitato in armonia con l’Articolo 27 sottopara. 1(d); e. discutere ogni problema relativo all’applicazione di questo Protocollo, e fare raccomandazioni, come ritenuto opportuno.

  1. Su richiesta di almeno un quinto delle Parti, il Direttore Generale convocherà una Riunione Straordinaria delle Parti.

Articolo 24 Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

  1. Viene qui costituito il Comitato per la Protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato. Esso sarà composto di dodici Parti che saranno elette dalla Riunione delle Parti.
  2. Il Comitato si riunirà una volta l’anno in sessione ordinaria ed in sessioni straordinarie ogniqualvolta ritenuto necessario.
  3. Nel determinare i Membri del Comitato, le Parti cercheranno di assicurare una equa rappresentativa delle differenti regioni e culture del mondo.
  4. Le Parti membri del Comitato sceglieranno quali loro rappresentanti persone qualificate nei campi dei beni culturali, della difesa o del diritto internazionale, ed essi si sforzeranno, in consultazione l’un l’altro, di assicurare che il Comitato nella sua interezza contenga adeguata competenza in tutti questi campi.

Articolo 25 Termini dell’incarico

  1. Una Parte sarà eletta al Comitato per quattro anni e sarà immediatamente rieleggibile per una sola volta.
  2. In deroga alle disposizioni del para. 1, il termine dell’incarico di metà dei membri scelti al momento della prima elezione cesseranno alla fine della prima sessione ordinaria della Riunione delle Parti successiva a quella nella quale essi furono eletti. Questi membri saranno estratti a sorte dal Presidente di questa Riunione dopo la prima elezione.

Articolo 26 Norme di procedura

  1. Il Comitato adotterà le sue Norme di Procedura.
  2. Una maggioranza dei membri costituirà un quorum. Le decisioni del Comitato saranno prese da una maggioranza di due terzi dei suoi membri votanti.
  3. I Membri non parteciperanno alla votazione su ogni decisione relativa a beni culturali interessati da un conflitto armato nel quale essi sono parte.

Articolo 27 Funzioni

  1. Il Comitato avrà le seguenti funzioni:

a. sviluppare linee guida per l’applicazione di questo Protocollo; b. garantire, sospendere o cancellare la protezione rinforzata per beni culturali e per impiantare, mantenere e promuovere la Lista dei beni culturali sotto protezione rinforzata; c. monitorizzare e supervedere l’applicazione di questo Protocollo e promuovere l’identificazione di beni culturali sotto protezione rinforzata; d. esaminare e commentare i rapporti delle Parti, chiedere chiarimenti se necessari, e preparare i propri rapporti sull’applicazione di questo Protocollo per la Riunione delle Parti; e. ricevere ed esaminare richieste di assistenza internazionale secondo l’Articolo 32; f. determinare l’impiego del Fondo; g. eseguire ogni altra funzione che gli possa essere assegnata dalla Riunione delle Parti.

  1. Le funzioni del Comitato saranno eseguite in cooperazione con il Direttore Generale.
  2. Il Comitato coopererà con organizzazioni internazionali e nazionali governative e non governative aventi obiettivi simili a quelli della Convenzione, del suo Primo Protocollo e di questo Protocollo. Per aiuto nell’esecuzione delle sue funzioni, il Comitato può invitare alle sue riunioni, in funzione consultiva, eminenti organizzazioni professionali come quelle che hanno formali relazioni con l’UNESCO, incluso il Comitato Internazionale dello Scudo Blu (ICBS) ed i suoi organi costitutivi. Possono essere invitate anche rappresentative del Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma) (ICCROM) e del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) a partecipare in funzione consultiva.

Articolo 28 Segretariato

Il Comitato sarà assistito dal Segretariato dell’UNESCO che preparerà la documentazione del Comitato e l’agenda per le sue riunioni ed avrà la responsabilità dell’applicazione delle sue decisioni.

Articolo 29 Il Fondo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

  1. Con questo mezzo si stabilisce un Fondo per i seguenti scopi:

a. provvedere assistenza finanziaria o altro in supporto di attività preparatorie od altre misure da prendersi in tempo di pace in armonia con, inter alia, l’Articolo 5, l’Articolo 10 sottopara. (b) e l’Articolo 30; e b. provvedere assistenza finanziaria o altro in relazione a misure di emergenza, provvisorie od altre misure da prendersi per proteggere beni culturali durante periodi di conflitto armato o di recupero immediato dopo la fine delle ostilità in armonia con, inter alia, l’Articolo 8 sottopara. (a).

  1. Il Fondo costituirà un fondo fiduciario, in conformità con le disposizioni del regolamento finanziario dell’UNESCO.
  2. I finanziamenti da parte del Fondo saranno impiegati solo per quegli scopi che il Comitato deciderà in armonia con le linee guida definite dall’Articolo 23 sottopara. 3(c). Il Comitato può accettare contribuzioni da utilizzarsi solo per un certo programma o progetto, ammesso che il Comitato abbia deciso l’applicazione di tale programma o progetto.
  3. Le risorse del Fondo consisteranno in:

a. contribuzioni volontarie fatte dalle Parti; b. contribuzioni, doni o lasciti fatti da: i. altri Stati; ii. l’UNESCO o altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite; iii. altre organizzazioni governative e non governative; e iv. gruppi o individui pubblici o privati; c. ogni interesse accreditato al Fondo; d. fondi raccolti da sottoscrizioni e ricavi di eventi organizzati a beneficio del Fondo; e e. tutte le altre risorse autorizzate dalle linee guida applicabili al Fondo.

Capitolo 7 Diffusione delle Informazioni e Assistenza Internazionale

Articolo 30 Diffusione

  1. Le Parti cercheranno con appropriati mezzi, e in particolare con programmi educativi ed informativi, di rafforzare apprezzamento e rispetto per i beni culturali da parte di tutta la loro popolazione.
  2. Le Parti diffonderanno questo Protocollo nella maniera più ampia possibile, sia in tempo di pace sia in tempo di conflitto armato.
  3. Ogni autorità militare o civile che, in tempo di conflitto armato, assume responsabilità relativamente all’applicazione di questo Protocollo, ne conoscerà completamente il testo. A tal fine le Parti, come ritenuto opportuno:

a. inseriranno linee guida ed istruzioni sulla protezione dei beni culturali nei loro regolamenti militari; b. svilupperanno e applicheranno, in cooperazione con l’UNESCO e con rilevanti organizzazioni governative e non governative, addestramento del tempo di pace e programmi educativi; c. comunicheranno l’un l’altro, tramite il Direttore Generale, informazioni sulle leggi, disposizioni amministrative e misure prese circa i sottopara. (a) e (b); d. comunicheranno l’un l’altro, al più presto, tramite il Direttore Generale, le leggi e le disposizioni amministrative che esse possono adottare per assicurare l’applicazione di questo Protocollo.

Articolo 31 Cooperazione internazionale

In situazioni di gravi violazioni di questo Protocollo, le Parti intraprendono azioni, unitariamente tramite il Comitato, o individualmente, in cooperazione con l’UNESCO e le Nazioni Unite e in conformità con la Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 32 Assistenza internazionale

  1. Una Parte può richiedere dal Comitato assistenza internazionale per beni culturali sotto protezione rinforzata così come assistenza per la preparazione, sviluppo o applicazione delle leggi, delle disposizioni amministrative e delle misure cui si riferisce l’Articolo 10.
  2. Una parte in conflitto, che non è Parte di questo Protocollo ma che accetta ed applica le sue disposizioni in accordo con l’Articolo 3, para. 2, può richiedere appropriata assistenza internazionale dal Comitato.
  3. Il Comitato adotterà norme per la sottoposizione di richieste di assistenza internazionale e definirà la forma che potrà prendere l’assistenza internazionale.
  4. Le Parti sono incoraggiate a dare assistenza tecnica di tutti i tipi, tramite il Comitato, a quelle Parti o parti in conflitto che lo richiedano.

Articolo 33 Assistenza dell’UNESCO

  1. Una Parte può chiedere tramite l’UNESCO assistenza tecnica per organizzare la protezione dei suoi beni culturali, quali azioni preparatorie per salvaguardare beni culturali, misure preventive ed organizzative per situazioni di emergenza e compilazione di inventari nazionali di beni culturali, o in connessione con qualsiasi altro problema che sorga dall’applicazione di questo Protocollo. L’UNESCO accorderà tale assistenza entro i limiti fissati dai suoi programmi e dalle sue risorse.
  2. Le Parti sono incoraggiate a dare assistenza tecnica a livello bilaterale o multilaterale.
  3. L’UNESCO è autorizzata a fare, di propria iniziativa, proposte alle Parti su queste materie.

Capitolo 8 Esecuzione di questo Protocollo

Articolo 34 Potenze Protettrici

Questo Protocollo sarà applicato con la cooperazione delle Potenze Protettrici responsabili della salvaguardia degli interessi delle Parti in conflitto.

Articolo 35 Procedura di Conciliazione

  1. Le Potenze Protettrici presteranno i loro buoni uffici in tutti i casi dove essi possano ritenerlo utile nell’interesse dei beni culturali, particolarmente se vi è disaccordo fra le Parti in conflitto circa l’applicazione o l’interpretazione delle disposizioni di questo Protocollo.
  2. A questo scopo, ognuna delle Potenze Protettrici può, su invito di una Parte, o del Direttore Generale, o di sua propria iniziativa, proporre alle parti in conflitto un incontro di loro rappresentative, e in particolare delle autorità responsabili della protezione dei beni culturali, se ritenuto appropriato, sul territorio di uno Stato non parte in conflitto. Le parti in conflitto saranno vincolate a dare efficacia alle proposte di incontro fatte loro. Le Potenze Protettrici proporranno per l’approvazione delle Parti in conflitto una persona appartenente ad uno Stato non parte in conflitto o una persona presentata dal Direttore Generale, persona che sarà invitata a prender parte a tale incontro in qualità di Chairman.

Articolo 36 Conciliazione in assenza di Potenze Protettrici

  1. In un conflitto dove non sono designate Potenze Protettrici il Direttore Generale può prestare buoni uffici o agire in ogni altra forma di conciliazione o mediazione, nell’ottica di comporre la disputa.
  2. Su invito di una Parte o del Direttore Generale, il Chairman del Comitato può proporre alle Parti in conflitto un incontro delle loro rappresentative, e in particolare delle autorità responsabili della protezione dei beni culturali, se considerato appropriato, sul territorio di uno Stato non parte in conflitto.

Articolo 37 Traduzioni e rapporti

  1. Le Parti tradurranno questo Protocollo nelle loro lingue ufficiali e comunicheranno queste traduzioni ufficiali al Direttore Generale.
  2. Le Parti presenteranno al Comitato, ogni quattro anni, un rapporto sull’applicazione di questo Protocollo.

Articolo 38 Responsabilità dello Stato

Nessuna disposizione in questo Protocollo relativa alla responsabilità penale individuale riguarderà la responsabilità degli Stati secondo il diritto internazionale, incluso il dovere di provvedere riparazione.

Capitolo 9 Clausole finali

Articolo 39 Lingue

Questo Protocollo è redatta in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo, dove i sei testi sono egualmente autentici.

Articolo 40 Firma

Questo Protocollo recherà la data del 26 Maggio 1999. Esso sarà aperto alla firma di tutte le Alte Parti contraenti all’Aja dal 17 Maggio 1999 fino al 31 Dicembre 1999.

Articolo 41 Ratifica, accettazione o approvazione

  1. Questo Protocollo sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle Alte Parti contraenti che hanno firmato questo Protocollo, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.
  2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositate presso il Direttore Generale.

Articolo 42 Accessione

  1. Questo Protocollo sarà aperto per l’accessione di altre Alte Parti contraenti dal 1° gennaio 2000.
  2. L’accessione sarà effettuata con il deposito di uno strumento di accessione presso il Direttore Generale.

Articolo 43 Entrata in vigore

  1. Questo Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che saranno stati depositati venti strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.
  2. Successivamente, esso entrerà in vigore, per ciascuna Parte, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.

Articolo 44 Entrata in vigore in situazioni di conflitto armato

Le situazioni alle quali si riferiscono gli Articoli 18 e 19 della Convenzione daranno immediato effetto alle ratifiche, accettazioni ed approvazioni di questo Protocollo o alle accessioni ad esso depositate dalle Parti in conflitto sia prima sia dopo l’inizio delle ostilità o dell’occupazione. In tali casi il Direttore Generale trasmetterà le comunicazioni di cui all’Articolo 46 con il mezzo più veloce.

Articolo 45 Denuncia

  1. Ogni Parte può denunciare questo Protocollo.
  2. La denuncia sarà notificata da uno strumento scritto, depositato presso il Direttore Generale.
  3. La denuncia entrerà in efficacia un anno dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Tuttavia, se, prima del termine di questo periodo, la Parte denunciante è coinvolta in un conflitto armato, la denuncia non entrerà in efficacia fino alla data posteriore fra la fine delle ostilità ed il completamento delle operazioni di rimpatrio dei beni culturali.

Articolo 46 Notifiche

Il Direttore Generale informerà tutte le Alte Parti contraenti così come le Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accessione previsti dagli Articoli 41 e 42 e di denuncia previsto dall’Articolo 45.

Articolo 47 Registrazione presso le Nazioni Unite

In conformità con l’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, questo Protocollo sarà registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite a richiesta del Direttore Generale.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO all’Aja, questo ventisei di Marzo 1999, in unica copia che sarà depositata negli archivi dell’UNESCO, e copie autentiche della quale saranno consegnate a tutte le Alte Parti contraenti.