Protezione delle persone civili in tempo di guerra - Convenzione (IV), Ginevra, 12 agosto 1949
IV Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949
I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949, allo scopo di elaborare una Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, hanno convenuto quanto segue:
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare ed a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.
Art. 2. Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o pi delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. La Convenzione si applicherˆ parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza alcuna militare. Se una delle Potenze in conflitto non Parte della presente Convenzione, le Potenze che fossero Parte rimarranno cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne accetti e ne applichi le disposizioni.
Art. 3. Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarˆ tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilitˆ, compresi i membri di Forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanitˆ, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a) le violenze contro la vita e l'integritˆ corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) la cattura di ostaggi; c) gli oltraggi alla dignitˆ personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito che offra le ga- ranzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. 2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrˆ offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto. Le parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrˆ effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto.
Art. 4. Sono protette dalla Convenzione le persone che, in un momento o in modo qualsiasi si trovino, in caso di conflitto o di occupazione, in potere di una Parte in conflitto o di una Potenza occupante, di cui essi non siano cittadini. I cittadini di uno Stato, che non sia vincolato dalla Convenzione, non sono protetti dalla stessa. I cittadini di uno Stato neutrale, che si trovano sul territorio di uno Stato belligerante, e i cittadini di uno Stato cobelligerante non saranno considerati come persone protette finch lo Stato, di cui sono cittadini, avrˆ una rappresentanza diplomatica normale presso lo Stato in potere del quale essi si trovano. Le disposizioni del Titolo II hanno tuttavia un campo di applicazione pi esteso, precisato nell'art. 13. Le persone protette dalla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, o da quella di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, oppure da quella di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, non saranno considerate come persone protette nel senso della presente Convenzione.
Art. 5. Se, sul territorio di una Parte in conflitto, questa avesse serie ragioni di ritenere che una persona protetta dalla presente convenzione fosse giustamente sospettata di svolgere una attivitˆ dannosa per la sicurezza dello Stato o fosse accertato che essa svolge effettivamente una siffatta attivitˆ, detta persona non potrˆ avvalersi dei diritti e privilegi conferiti dalla presente Convenzione, diritti e privilegi che se fossero applicati in suo favore, potrebbero nuocere alla sicurezza dello Stato. Se, in un territorio occupato, una persona protetta dalla Convenzione arrestata come spia o per atti di sabotaggio, oppure perchŽ giustamente sospettata di svolgere un'attivitˆ dannosa per la sicurezza della Potenza occupante, detta persona potrˆ, se la sicurezza militare lo esige in modo assoluto, essere privata dei diritti di comunicazione previsti dalla presente convenzione. In ciascuno di questi casi, le persone, cui si applicano i capoversi precedenti, saranno comunque trattate con umanitˆ e, in caso di procedimento giudiziario, non saranno private del loro diritto ad un processo equo e regolare, come previsto dalla presente Convenzione. Esse recupereranno altres" il beneficio di tutti i diritti e privilegi che la presente Convenzione conferisce alla persona protetta, non appena ci˜ sia compatibile con la sicurezza, dello Stato e della Potenza occupante, secondo il caso.
Art. 6. La presente Convenzione si applicherˆ sin dall'inizio di qualsiasi conflitto od occupazione menzionati nell'art 2. Sul territorio delle Parti in conflitto l'applicazione della Convenzione cesserˆ con la fine generale delle operazioni militari. In territorio occupato l'applicazione della presente Convenzione cesserˆ un anno dopo la fine generale delle operazioni militari; la Potenza occupante sarˆ non di meno vincolata per la durata dell'occupazione ¥ semprechŽ questa Potenza eserciti le funzioni di governo sul territorio di cui si tratta ¥ dalle disposizioni degli articoli seguenti della presente Convenzione: dall'1 al 12, 27, dal 29 al 34, 49, 51, 52, 53, 59, dal 61 al 77 e 143. Alle persone protette, la cui liberazione, il cui rimpatrio o il cui stabilimento abbiano luogo dopo questi termini, continuerˆ ad applicarsi nell'intervallo, la Convenzione presente.
Art. 7. Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 e 149, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessun'intesa speciale potrˆ pregiudicare la situazione delle persone protette, come regolata dalla presente Convenzione, nŠ limitare i diritti che questa conferisce loro. Le persone protette continueranno a godere i benefici di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarˆ loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure pi favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti in conflitto.
Art. 8. Le persone protette non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro assicurati dalla presente Convenzione e, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente.
Art. 9. La presente Convenzione sarˆ applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati fra i loro cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrˆ essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione. Le Parti in conflitto faciliteranno, nella pi larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici. I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle imperiose necessitˆ di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni.
Art. 10. Le disposizioni della presente Convenzione non sono di ostacolo alle attivitˆ umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerˆ per la protezione delle persone civili e per prestar soccorso, con il consenso delle Parti in conflitto interessate.
Art. 11. Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialitˆ e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici. Se delle persone protette non fruiscono o non fruiscono pi, qualunque ne sia il motivo dell'attivitˆ di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformitˆ del primo comma, la Potenza detentrice dovrˆ chiedere sia ad uno stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto. Se la protezione non pu˜ in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrˆ chiedere ad un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici, o dovrˆ accettare, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, l'offerta di servigi di tale ente. Ogni Potenza neutrale oppure ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopra indicati dovrˆ, nella sua attivitˆ, rimaner consapevole della sua responsabilitˆ verso la Parte in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrˆ offrire sufficienti garanzie di capacitˆ per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialitˆ. Non potrˆ essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertˆ di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso. Ogni qualvolta fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si estenderanno e saranno applicate ai cittadini di uno Stato neutrale che si trovassero su un territorio occupato o sul territorio di uno Stato belligerante presso il quale lo Stato di cui sono cittadini non dispone di una rappresentanza diplomatica normale.
Art. 12. In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza. A questo scopo ognuna delle Potenze protettrici potrˆ su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autoritˆ incaricate della sorte delle persone protette eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre al gradimento delle Parti in conflitto una personalitˆ appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalitˆ delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarˆ invitata a partecipare a questa riunione.
TITOLO II
Protezione generale delle popolazioni contro taluni effetti della guerra
Art. 13. Le disposizioni del presente titolo concernono l'insieme delle popolazioni dei paesi in conflitto senza alcuna distinzione sfavorevole che si riferisca specialmente alla razza, alla nazionalitˆ, alla religione o alle opinioni politiche, e tendono a mitigare le sofferenze cagionate dalla guerra.
Art. 14. Le Alte Parti contraenti, giˆ in tempo di pace, e le Parti in conflitto, dopo l'inizio delle ostilitˆ, potranno costituire sul loro rispettivo territorio e, se necessario, sui territori occupati, delle zone e localitˆ sanitarie e di sicurezza organizzate in modo da proteggere dagli effetti della guerra i feriti e i malati, gli infermi, le persone attempate, i fanciulli d'etˆ inferiore ai quindici anni, le donne incinte e le madri di bambini d'etˆ inferiore ai sette anni. Sin dall'inizio di un conflitto e durante lo stesso, le Parti interessate potranno conchiudere tra di loro degli accordi relativi al riconoscimento delle zone e localitˆ da esse costituite. Esse potranno, a questo scopo, attuare le disposizioni previste nel disegno di accordo allegato alla presente Convenzione, apportandovi eventualmente le modificazioni che ritenessero necessarie. Le Potenze protettrici e il Comitato internazionale della Croce Rossa sono invitati a prestare i loro buoni uffici per facilitare la costituzione ed il riconoscimento di siffatte zone e localitˆ sanitarie e di sicurezza.
Art. 15. Ognuna delle Parti in conflitto potrˆ, sia direttamente, sia per il tramite di uno Stato neutrale o di un ente umanitario, proporre alla Parte avversaria la costituzione nelle regioni dove si svolgono combattimenti, di zone neutralizzate destinate a porre al riparo dai pericoli dei combattimenti, senza distinzione alcuna, le persone seguenti:
a) i feriti e i malati, combattenti, o non combattenti;
b) le persone civili che non partecipano alle ostilitˆ e che non compiono alcun lavoro di carattere militare durante il loro soggiorno in dette zone. Non appena le Parti in conflitto si saranno intese su l'ubicazione geografica, l'amministrazione, il vettovagliamento e il controllo della zona neutralizzata prevista, sarˆ stabilito per iscritto e firmato dai rappresentanti delle Parti in conflitto un accordo, che fisserˆ l'inizio e la durata della neutralizzazione della zona.
Art. 16. I feriti e i malati, come pure gli infermi e le donne incinte fruiranno di una protezione e di un rispetto particolari. Per quanto le esigenze militari lo consentano, ognuna delle Parti in conflitto favorirˆ i provvedimenti presi per ricercare i morti o i feriti, per soccorrere i naufraghi e altre persone esposte ad un grave pericolo e proteggerle contro il saccheggio e i cattivi trattamenti.
Art. 17. Le Parti in conflitto si sforzeranno di conchiudere accordi locali per lo sgombero, da una zona assediata o accerchiata, dei feriti, dei malati, degli infermi, dei vecchi, dei fanciulli e delle puerpere, come pure per il passaggio dei ministri di qualsiasi religione, del personale e del materiale sanitario destinato in questa zona.
Art. 18. Gli ospedali civili organizzati per prestare cure ai feriti, ai malati, agli infermi e alle puerpere non potranno, in nessuna circostanza, essere fatti segno ad attacchi; essi saranno, in qualsiasi tempo, rispettati e protetti dalle Parti in conflitto. Gli Stati partecipanti ad un conflitto dovranno rilasciare a tutti gli ospedali civili un documento che attesti il loro carattere di ospedale civile e precisi che gli edifici da essi occupati non sono utilizzati a scopi che, nel senso dell'articolo 19, potessero privarli della protezione. Gli ospedali civili saranno contrassegnati, semprechŽ vi siano autorizzati dallo Stato, mediante l'emblema previsto dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Le Parti in conflitto, in quanto le esigenze militari lo consentano, prenderanno le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche, terrestri, aeree e marittime, gli emblemi distintivi che se gnalano gli ospedali civili, allo scopo di scongiurare la possibilitˆ di qualunque azione aggressiva. In considerazione dei pericoli che la prossimitˆ di obiettivi militari pu˜ costituire per gli ospedali, si dovrˆ vigilare affinchŽ tali obiettivi ne siano possibilmente lontani.
Art. 19. La protezione dovuta agli ospedali civili potrˆ cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all'infuori dei doveri umanitari, atti dannosi al nemico. Tuttavia, la protezione cesserˆ soltanto dopo che un'intimazione con la quade fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto. Non sar… considerato come atto dannoso il fatto che in questi ospedali siano curati dei militari feriti o malati o che vi si trovino armi portatili e munizioni ritirate a questi militari e non ancora consegnate al servizio competente.
Art. 20. Il personale regolarmente ed unicamente adibito al funzionamento o all'amministrazione degli ospedali civili, compreso quello incaricato della ricerca, della raccolta, del trasporto e della cura dei feriti e malati civili, degli infermi e delle puerpere, sarˆ rispettato e protetto. Nei territori occupati e nelle zone di operazioni militari questo personale si farˆ riconoscere mediante una carta di identitˆ attestante la qualitˆ del titolare, munita della sua fotografia e del bollo a secco dell'autoritˆ responsabile, nonch quando si trova in servizio, mediante un bracciale bollato, resistente all'umiditˆ e portato al braccio sinistro. Questo bracciale sarˆ fornito dallo Stato e munito dell'emblema previsto dall'art. 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Qualunque altro personale, adibito al funzionamento o all'amministrazione degli ospedali civili, sar… rispettato e protetto e avrˆ diritto, durante l'esercizio delle sue funzioni, di portare il bracciale, come sopra previsto e alle condizioni prescritte dal presente articolo. La carta d'identitˆ indicherˆ i compiti che gli sono assegnati. La direzione di ogni ospedale civile terrˆ costantemente a disposizione delle autoritˆ competenti, nazionali ed occupanti, l'elenco aggiornato del suo personale.
Art. 21. I trasporti di feriti e malati civili, di infermi e di puerpere, eseguiti su terra a mezzo di convogli di veicoli e di treni-ospedali, o, per mare, a mezzo di navi destinate a tali trasporti, saranno rispettati e protetti come gli ospedali previsti dall'art. 18 e si segnaleranno inalberando con l'autorizzazione dello Stato, l'emblema distintivo previsto dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.
Art. 22. Gli aeromobili utilizzati esclusivamente per il trasporto dei feriti e malati civili, degli infermi e delle puerpere, oppure per il trasporto del personale e del materiale sanitario, non saranno attaccati, ma saranno rispettati quando volino a quote, a ore e su rotte specialmente convenute di comune accordo tra le Parti in conflitto interessate. Essi potranno essere contrassegnati con l'emblema distintivo previsto dall'art. 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e malati nelle forze armate in campagna. Salvo accordo contrario, vietato sorvolare il territorio nemico o i territori occupati dal nemico. Questi aeromobili obbediranno a qualunque ordine di atterraggio. In caso di atterraggio imposto in tal modo, l'aeromobile ed i suoi occupanti potranno proseguire il loro volo dopo eventuale visita.
Art. 23. Ciascuna Parte contraente accorderˆ il libero passaggio per qualsiasi invio di medicamenti e di materiale sanitario, come pure per gli oggetti necessari alle funzioni religiose, destinati unicamente alla popolazione civile di un'altra Pane contraente, anche se nemica. Essa autorizzerˆ pure il passaggio di qualunque invio di viveri indispensabili, di capi di vestiario e di ricostituenti riservati ai fanciulli d'etˆ inferiore ai quindici anni, alle donne incinte o alle puerpere. L'obbligo, per una Parte contraente, di concedere il libero passaggio degli invii indicati nel capoverso precedente subordinato alla condizione che questa Parte sia sicura di non aver alcun serio motivo di temere che:
a) gli invii possano essere sottratti alla loro destinazione, oppure
b) che il controllo possa non essere efficace, o
c) che il nemico possa trarne evidente vantaggio per i suoi sforzi militari o la sua economia, sostituendo con questi invii delle merci che avrebbe altrimenti dovuto fornire o produrre, oppure liberando delle materie, dei prodotti o dei servizi che avrebbe altrimenti dovuto destinare alla produzione di tali merci. La Potenza che permette il passaggio degli invii indicati nel primo capoverso del presente articolo, pu˜ porre come condizione per la sua autorizzazione che la distribuzione ai beneficiari avvenga sotto il controllo, eseguito sul posto, delle Potenze protettrici. Detti invii dovranno essere avviati il pi rapidamente possibile e lo Stato che ne permette il libero passaggio avrˆ diritto di fissare le condizioni tecniche alle quali sarˆ autorizzato.
Art. 24. Le Parti in conflitto prenderanno le misure necessarie affinchŽ i fanciulli d'etˆ inferiore ai quindici anni, divenuti orfani o separati dalla loro famiglia a cagione della guerra, non siano abbandonati a se stessi e siano facilitati, in ogni circostanza, il loro sostentamento, l'esercizio della loro religione e la loro educazione. Quest'ultima sarˆ, se possibile, affidata a persone della medesima tradizione culturale. Le Parti in conflitto favoriranno l'ammissione di questi fanciulli in un paese neutrale per la durata della guerra, con il consenso della Potenza protettrice, se ve ne una, e se esse hanno la garanzia che siano rispettati i principi indicati nel primo capoverso. Esse si sforzeranno inoltre di prendere le misure necessarie affinch tutti i fanciulli d'etˆ inferiore ai dodici anni possano essere identificati, mediante una targhetta di identitˆ o con qualsiasi altro documento.
Art. 25. Ogni persona, che si trovi sul territorio di una Parte in conflitto o in un territorio da essa occupato, potrˆ dare ai membri della sua famiglia, ovunque si trovino, notizie di carattere strettamente familiare e riceverne. Questa corrispondenza sarˆ avviata rapidamente e senza ritardo ingiustificato. Se, a cagione delle circostanze, lo scambio della corrispondenza familiare per via postale ordinaria fosse difficile o impossibile, le Parti in conflitto interessate si rivolgeranno ad un intermediario neutrale, come l'Agenzia centrale prevista dall'art. 140, per stabilire di comune accordo i mezzi per assicurare l'esecuzione dei loro obblighi nelle condizioni migliori possibili, specialmente con il concorso delle societˆ nazionali della Croce Rossa (della Mezzaluna Rossa, del Leone e Sole Rossi). Qualora le Parti in conflitto ritenessero necessario di sottoporre la corrispondenza familiare a restrizioni, esse potranno imporre tutt'al pi l'uso di moduli-tipo contenenti venticinque parole liberamente scelte e limitarne l'invio ad uno solo per mese.
Art. 26. Ciascuna Parte in conflitto faciliterˆ le ricerche intraprese dai membri delle famiglie disperse dalla guerra per riprendere contatto gli uni con gli altri e, se possibile, ritrovarsi insieme. In particolare, essa favorirˆ l'opera degli enti che si dedicano a questo compito, a condizione che essa abbia dato loro il suo gradimento, e che si conformino alle misure di sicurezza da essa prese.
TITOLO III
Statuto e trattamento delle persone protette
SEZIONE I. - DISPOSIZIONI COMUNI PER I TERRITORI DELLE PARTI IN CONFLITTO E I TERRITORI OCCUPATI
Art. 27. Le persone protette hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona, del loro onore, dei loro diritti familiari, delle loro convinzioni e pratiche religiose, delle loro consuetudini e dei loro costumi. Esse saranno trattate sempre con umanitˆ e protette, in particolare, contro qualsiasi atto di violenza o d'intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiositˆ. Le donne saranno specialmente protette contro qualsiasi offesa al loro onore e, in particolare, contro lo stupro, la coercizione alla prostituzione e qualsiasi offesa al loro pudore. Tenuto conto delle disposizioni concernenti le condizioni di salute, l'etˆ e il sesso, le persone protette saranno trattate tutte dalla Parte in conflitto nel cui potere si trovano con gli stessi riguardi, senza alcuna distinzione sfavorevole, segnatamente di razza, di religione o di opinioni politiche. Le Parti in conflitto potranno tuttavia prendere nei confronti delle persone protette, le misure di controllo o di sicurezza imposte dalla guerra.
Art. 28. Nessuna persona protetta potrˆ essere utilizzata per mettere, con la sua presenza, determinati punti o determinate regioni al sicuro dalle operazioni militari.
Art. 29. La Parte in conflitto, in cui potere si trovano delle persone protette, responsabile del trattamento loro applicato dai suoi agenti, senza pregiudizio delle responsabilitˆ individuali nelle quali fosse possibile incorrere.
Art. 30. Le persone protette avranno tutte le facilitazioni per rivolgersi alle Potenze protettrici, al Comitato internazionale della Croce Rossa, alla Societˆ nazionale della Croce Rossa (della Mezzaluna Rossa, del Leone e Sole Rossi) del paese dove si trovano, come pure a qualsiasi organizzazione che potesse soccorrerli. Questi diversi enti riceveranno, a tal fine, da parte delle autoritˆ, ogni facilitazione nei limiti ammessi dalle necessitˆ militari o di sicurezza. Oltre alle visite dei delegati delle Potenze protettrici e del Comitato internazionale della Croce Rossa previste dall'art. 143, le Potenze detentrici od occupanti faciliteranno in quanto possibile, le visite che desiderassero fare alle persone protette i rappresentanti di altre istituzioni aventi lo scopo di recare a queste persone un aiuto spirituale o materiale.
Art. 31. Nessuna coercizione di carattere fisico o morale potrˆ essere esercitata sulle persone protette, specialmente per ottenere da esse, oppure da terzi, delle informazioni.
Art. 32. Le Alte Parti contraenti considerano esplicitamente come proibita qualsiasi misura atta a cagionare sia sofferenze fisiche, sia lo sterminio delle persone protette in loro potere. Questo divieto concerne non solo l'assassinio, la tortura, le pene corporali, le mutilazioni e gli esperimenti medici o scientifici non richiesti dalla cura medica di una persona protetta, ma anche qualsiasi altra brutalitˆ, sia essa compiuta da agenti civili o da agenti militari.
Art. 33. Nessuna persona protetta pu˜ essere punita per un'infrazione che non ha commesso personalmente. Le pene collettive, come pure qualsiasi misura d'intimazione o di terrorismo, sono vietate. ‚ proibito il saccheggio. Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti delle persone protette e dei loro beni.
Art. 34. La cattura di ostaggi vietata.
SEZIONE II. - STRANIERI SUL TERRITORIO Dl UNA PARTE IN CONFLITTO
Art. 35. Qualunque persona protetta che desiderasse lasciare il territorio all'inizio o nel corso di un conflitto, avrˆ il diritto di farlo, a meno che la sua partenza non sia contraria agli interessi nazionali dello Stato. La domanda di lasciare il territorio sarˆ esaminata secondo una procedura regolare, e la decisione dovrˆ essere presa il pi rapidamente possibile. La persona autorizzata a lasciare il territorio potrˆ munirsi del denaro necessario per il suo viaggio e portar seco un quantitativo di effetti e di oggetti d'uso personale. Le persone alle quali rifiutato il permesso di lasciare il territorio, avranno il diritto di ottenere che un tribunale o un collegio amministrativo competente, istituito a questo scopo dalla Potenza detentrice, riesamini questo rifiuto entro il pi breve termine possibile. Se ne fatta richiesta, dei rappresentanti della Potenza protettrice potranno, a meno che vi si oppongano motivi di sicurezza o che gli interessati sollevino obiezioni, ottenere di essere informati del rifiuto opposto alle persone che avevano chiesto il permesso di lasciare il territorio e, il pi rapidamente possibile, dei nomi di tutte le persone che si trovino in questo caso.
Art. 36. Le partenze autorizzate in virt del precedente articolo avranno luogo in condizioni soddisfacenti di sicurezza, di igiene, di salubritˆ e di alimentazione. Tutte le spese che ne risultano, a contare dall'uscita del territorio della Potenza detentrice, saranno a carico del Paese di destinazione o, in caso di soggiorno in Paese neutro, a carico della Potenza della quale i beneficiari sono cittadini. Le modalitˆ pratiche di questi trasferimenti saranno, se necessario, fissate mediante accordi speciali tra le Potenze interessate. Si fa riserva per gli accordi speciali che le Parti in conflitto possono aver conchiuso sullo scambio e il rimpatrio dei loro cittadini caduti in potere del nemico.
Art. 37. Le persone protette che si trovano in detenzione preventiva o che subiscono una pena privativa della libertˆ personale, saranno durante la loro detenzione, trattate con umanitˆ. Esse potranno, non appena liberate, domandare di lasciare il territorio, in conformitˆ degli articoli precedenti.
Art. 38. Fatta eccezione dei provvedimenti speciali che possono essere presi in virt della presente Convenzione, specie degli articoli 27 e 41, la situazione delle persone protette rimarrˆ, di massima, regolata dalle disposizioni relative al trattamento degli stranieri in tempo di pace. In ogni caso, saranno loro accordati i seguenti diritti: 1) esse potranno ricevere i soccorsi individuali o collettivi che fossero loro inviati; 2) esse riceveranno, se il loro stato di salute lo esige, assistenza medica e cure cliniche nella stessa misura che i cittadini dello Stato interessato; 3) esse potranno praticare la loro religione e ricevere l'assistenza spirituale dei ministri del loro culto; 4) se risiedono in una regione particolarmente esposta ai pericoli della guerra, esse saranno autorizzate a trasferirsi altrove, nella stessa misura che i cittadini dello Stato interessato; 5) i fanciulli d'etˆ inferiore a quindici anni, le donne incinte e le madri dei bambini d'etˆ inferiore a sette anni fruiranno, nella stessa misura che i cittadini dello Stato interessato, di qualsiasi trattamento preferenziale.
Art. 39. Le persone protette, che, in seguito al conflitto, avessero perso la loro attivitˆ remunerata, saranno messe in grado di trovare un lavoro retribuito e fruiranno, a questo fine (con riserva delle considerazioni di sicurezza e delle disposizioni dell'art. 40), degli stessi vantaggi dei cittadini della Potenza sul cui territorio si trovano. Se una Parte in conflitto sottopone una persona protetta a misure di controllo che le impediscano di provvedere al proprio sostentamento, specialmente quando questa persona non pu˜, per ragioni di sicurezza, trovare un lavoro retribuito a condizioni ragionevoli, detta Parte in conflitto sopperirˆ ai bisogni della stessa e delle persone a suo carico. Le persone protette potranno, in ogni caso, ricevere sussidi dal loro paese d'origine, dalla Potenza protettrice o dalle societˆ di beneficenza menzionate nell'art. 30.
Art. 40. Le persone protette possono essere obbligate al lavoro soltanto nella stessa misura che i cittadini della Parte in conflitto sul territorio della quale esse si trovano. Se le persone protette sono di nazionalitˆ nemica, esse potranno essere obbligate soltanto ai lavori che sono normalmente necessari per assicurare il vitto, l'alloggio, l'abbigliamento, il trasporto e la salute di esseri umani e che non sono in rapporto diretto con la condotta delle operazioni militari. Nei casi indicati nei precedenti capoversi, le persone protette obbligate al lavoro fruiranno di condizioni di lavoro e di misure di protezione identiche a quelle previste per i lavoratori nazionali, specialmente per quanto concerne il salario, la durata del lavoro, l'equipaggiamento, la formazione preparatoria e il risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali. In caso di violazione delle prescrizioni sopra indicate, le persone protette saranno autorizzate ad esercitare il loro diritto di reclamo, conformemente all'art. 30.
Art. 41. Se la Potenza, nel cui potere si trovano le persone protette, non ritenga sufficienti le altre misure di controllo indicate nella presente Convenzione, le pi severe misure di controllo alle quali essa potrˆ ricorrere saranno l'assegnazione di una residenza forzata o l'internamento, conformemente alle disposizioni degli articoli 42 e 43. Applicando le disposizioni del secondo comma dell'articolo 39 al caso delle persone costrette a lasciare la loro residenza consueta in virt di una decisione che assegna loro una residenza forzata in altro luogo, la Potenza detentrice si conformerˆ, il pi esattamente possibile, alle norme che regolano il trattamento degli internati (sezione IV, titolo III della presente Convenzione).
Art. 42. L'internamento o l'assegnazione di una residenza forzata potranno essere ordinati, nei confronti delle persone protette, soltanto se la sicurezza della Potenza, in cui potere queste persone si trovano, lo rende assolutamente necessario. Se una persona domanda, per il tramite dei rappresentanti della Potenza protettrice, il proprio internamento volontario e se la sua situazione lo rende necessario, la Potenza in cui potere essa si trova procederˆ a questo internamento.
Art. 43. Ogni persona protetta che sia stata internata o alla quale sia stata assegnata una residenza forzata, avrˆ il diritto di ottenere che un tribunale o un collegio amministrativo competente, istituito a questo scopo dalla Potenza protettrice, riesamini entro il pi breve termine possibile la decisione presa nei suoi confronti. Se l'internamento o la residenza forzata sono mantenuti, il tribunale o il collegio amministrativo procederˆ periodicamente, e almeno due volte l'anno, ad un esame del caso di questa persona al fine di correggere in suo favore la decisione iniziale, qualora le circostanze lo permettano. Salvo che le persone protette interessate vi si oppongano, la Potenza detentrice comunicherˆ, il pi rapidamente possibile, alla Potenza protettrice i nomi delle persone protette che sono state internate o alle quali stata assegnata una residenza forzata, come pure i nomi di quelle che sono state liberate dall'internamento o dalla residenza forzata. Con la stessa riserva, le decisioni dei tribunali o collegi indicati nel primo comma del presente articolo saranno pure notificate il pi rapidamente possibile alla Potenza protettrice.
Art. 44. Prendendo le misure di controllo previste dalla presente Convenzione, la Potenza detentrice non tratterˆ come stranieri nemici, esclusivamente in base alla loro appartenenza giuridica ad uno Stato nemico, i rifugiati che non fruiscono effettivamente della protezione di alcun governo.
Art. 45. Le persone protette non potranno essere trasferite a una Potenza che non partecipi alla Convenzione. Questa disposizione non pu˜ impedire il rimpatrio delle persone protette o il loro ritorno al paese di loro domicilio dopo la fine delle ostilitˆ. Le persone protette non potranno essere trasferite dalla Potenza detentrice ad una Potenza partecipante alla Convenzione, se non dopo che la Potenza detentrice si sia assicurata che la Potenza di cui si tratta desidera ed in grado di applicare la Convenzione. Quando le persone protette siano in tal modo trasferite, la responsabilitˆ dell'applicazione della Convenzione incomberˆ alla Potenza che ha accettato di accoglierle per il tempo durante il quale le saranno affidate. Tuttavia, nel caso in cui questa Potenza non applicasse le disposizioni della Convenzione, in qualunque punto importante, la Potenza che ha provveduto al trasferimento delle persone protette dovrˆ, in seguito a notifica da parte della Potenza protettrice, prendere misure efficaci per rimediare alla situazione, o chiedere che le persone protette le siano rinviate. Dovrˆ esser dato seguito a questa domanda. Una persona protetta non potrˆ, in nessun caso, essere trasferita in un paese dove essa pu˜ temere di essere perseguitata per le sue opinioni politiche o religiose. Le disposizioni del presente articolo non impediscono la estradizione, in virt dei trattati d'estradizione conchiusi prima dell'inizio delle ostilitˆ, delle persone protette incolpate di reati di diritto comune.
Art. 46. Le misure restrittive prese nei confronti delle persone protette cesseranno, se non siano state revocate anteriormente, il pi rapidamente possibile dopo la fine delle ostilitˆ. Le misure restrittive prese nei confronti dei loro beni cesseranno il pi rapidamente possibile dopo la fine delle ostilitˆ, conformemente alla legislazione della Potenza detentrice.
SEZIONE III. - TERRITORI OCCUPATI
Art. 47. Le persone protette che si trovano in un territorio occupato non saranno private, in nessun caso e in nessun modo, del beneficio della presente Convenzione, nŠ in virt di un cambiamento qualsiasi apportato in seguito all'occupazione alle istituzioni o al governo del territorio di cui si tratta, nŠ in virt di un accordo conchiuso tra le autoritˆ del territorio occupato e la Potenza occupante, nŠ, infine, in seguito all'annessione, da parte di quest'ultima, di tutto il territorio occupato o parte di esso.
Art. 48. Le persone protette, che non sono cittadini della Potenza il cui territorio occupato, potranno avvalersi del diritto di lasciare il territorio alle condizioni previste dall'art.35 e le decisioni saranno prese conformemente alla procedura che la Potenza occupante deve istituire in virt di detto articolo.
Art. 49. I trasferimenti fondati, in massa o individuali, come pure le deportazioni di persone protette, fuori del territorio occupato e a destinazione del territorio della Potenza occupante o di quello di qualsiasi altro Stato, occupato o no, sono vietati, qualunque ne sia il motivo. La Potenza occupante potrˆ tuttavia procedere allo sgombero completo o parziale di una determinata regione occupata, qualora la sicurezza della popolazione o impellenti ragioni militari lo esigano. Gli sgombri potranno aver per conseguenza lo spostamento di persone protette soltanto nell'interno del territorio occupato, salvo in caso di impossibilitˆ materiale. La popolazione in tal modo evacuata sarˆ ricondotta alle sue case non appena le ostilitˆ saranno cessate nel settore interessato. Procedendo a siffatti trasferimenti o sgomberi, la Potenza occupante dovrˆ provvedere, in tutta la misura del possibile, affinch le persone protette siano ospitate convenientemente, i trasferimenti si compiano in condizioni soddisfacenti di salubritˆ, di igiene, di sicurezza e di vitto e i membri di una stessa famiglia non siano separati gli uni dagli altri. La Potenza protettrice sarˆ informata dei trasferimenti e degli sgombri non appena essi avranno avuto luogo. La Potenza occupante non potrˆ trattenere le persone protette in una regione particolarmente esposta ai pericoli della guerra, salvo che la sicurezza della popolazione o imperiose ragioni militari lo esigano. La Potenza occupante non potrˆ procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della sua propria popolazione civile nel territorio da essa occupato.
Art. 50. La Potenza occupante faciliterˆ, con il concorso delle autoritˆ nazionali e locali, l'ordinato esercizio degli stabilimenti adibiti alle cure e all'educazione dei fanciulli. Essa prenderˆ tutti i provvedimenti necessari per facilitare l'identificazione dei fanciulli e la registrazione della loro filiazione. In nessun caso essa potrˆ procedere ad un mutamento del loro stato personale, nŠ arruolarli in formazioni o organizzazioni dipendenti da essa. In mancanza di adeguate istituzioni locali, la Potenza occupante dovrˆ prendere disposizioni per assicurare il sostentamento e l'educazione, possibilmente a cura di persone della stessa nazionalitˆ, lingua e religione, dei fanciulli orfani o separati dai loro genitori in seguito alla guerra e che non abbiano un parente prossimo o un amico che possa provvedervi. Una sezione speciale dell'ufficio istituito in virt delle disposizioni dell'art. 136 sarˆ incaricato di prendere tutti i provvedimenti necessari per stabilire, nei casi incerti, l'esatta identitˆ dei fanciulli. Le indicazioni che si possedessero sui loro genitori o su altri congiunti prossimi saranno sempre registrate. La Potenza occupante non dovrˆ ostacolare l'applicazione delle misure preferenziali che fossero state adottate, prima dell'occupazione, in favore dei fanciulli di etˆ inferiore a quindici anni, delle donne incinte e delle madri di fanciulli di etˆ inferiore a sette anni, per quanto concerne il vitto, le cure mediche e la protezione contro gli effetti della guerra
Art. 51. La Potenza occupante non potrˆ costringere persone protette a prestar servizio nelle sue forze armate o ausiliarie. Qualsiasi pressione o propaganda intesa ad ottenere arruolamenti volontari vietata. Essa potrˆ costringere al lavoro persone protette soltanto se queste hanno pi di diciotto anni; potrˆ per˜ trattarsi unicamente di lavori necessari ai bisogni dell'esercito d'occupazione o ai servizi d'interesse pubblico, al vitto, all'alloggio, all'abbigliamento, ai trasporti o alla salute della popolazione del paese occupato. Le persone protette non potranno essere obbligate ad alcun lavoro che le costringa a partecipare ad operazioni militari. La Potenza occupante non potrˆ costringere le persone protette a garantire con la forza la sicurezza degli impianti dove esse eseguono un lavoro imposto. Il lavoro sarˆ eseguito esclusivamente nell'interno del territorio occupato dove si trovano le persone di cui si tratta. Ognuna di queste persone occupate sarˆ mantenuta, per quanto possibile, nel suo luogo abituale di lavoro. Il lavoro sarˆ equamente retribuito e proporzionato alle capacitˆ fisiche e intellettuali dei lavoratori. La legislazione vigente del paese occupato sulle condizioni di lavoro e le misure di protezione, specie per quanto concerne il salario, la durata del lavoro, l'equipaggiamento, la formazione preventiva e il risarcimento per gli infortuni del lavoro e per le malattie professionali, sarˆ applicabile alle persone protette che eseguono lavori nel senso del presente articolo. In nessun caso le requisizioni di mano d'opera dovranno condurre alla mobilitazione di lavoratori sottoposti ad un regime militare o semimilitare.
Art. 52. Nessun contratto, accordo o regolamento potrˆ ledere il diritto di ogni singolo lavoratore, volontario o no, ovunque esso si trovi, di rivolgersi ai rappresentanti della Potenza protettrice per chiederne l'intervento. ‚ vietata qualsiasi misura intesa a provocare la disoccupazione o a limitare le possibilitˆ di lavoro dei lavoratori di un paese occupato, per indurli a lavorare per la Potenza occupante.
Art. 53. ‚ vietato alla Potenza occupante di distruggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui tali distruzioni fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari.
Art. 54. ‚ vietato alla Potenza occupante modificare l'ordinamento dei funzionari o dei magistrati del territorio occupato o prendere nei loro confronti sanzioni o misure qualsiasi di coercizione o discriminazione per il fatto che si astenessero dall'esercitare le loro funzioni per motivi di coscienza. Quest'ultimo divieto non preclude l'applicazione del secondo capoverso dell'art. 51. Esso non limita la facoltˆ della Potenza occupante di destituire dalle loro cariche i titolari di pubbliche funzioni.
Art. 55. La Potenza occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei suoi mezzi, il vettovagliamento della popolazione con viveri e medicinali; in particolare, essa dovrˆ importare viveri, medicinali e altri articoli indispensabili, qualora le risorse del territorio occupato fossero insuffficienti. La Potenza occupante non potrˆ requisire viveri, articoli indispensabili o medicinali che si trovano nel territorio occupato, se non per le forze e l'amministrazione d'occupazione; essa dovrˆ tener conto dei bisogni della popolazione civile. Con riserva delle disposizioni di altre convenzioni internazionali, la Potenza occupante dovrˆ prendere le disposizioni necessarie affinch ogni requisizione sia risarcita secondo il suo giusto valore. Le Potenze protettrici sotto riserva delle restrizioni temporanee che fossero imposte da imperiose necessitˆ militari potranno, in ogni tempo, controllare senza ostacolo lo stato d'approvvigionamento dei territori occupati per quanto concerne i viveri e medicamenti.
Art. 56. La Potenza occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei suoi mezzi, e di mantenere, con il concorso delle autoritˆ nazionali e locali, gli stabilimenti e i servizi sanitari e ospedalieri, come pure la salute e l'igiene pubbliche nel territorio occupato, specie adottando e applicando le misure profilattiche e preventive necessarie per combattere il propagarsi di malattie contagiose e di epidemie. Il personale sanitario d'ogni categoria sar… autorizzato a svolgere la sua missione. Qualora nuovi ospedali fossero fondati in territorio occupato e gli organi competenti dello Stato occupato non fossero pi in funzione, le autontˆ d'occupazione procederanno, occorrendo, al riconoscimento previsto dall'art. 18. In circostanze analoghe, le autoritˆ d'occupazione dovranno parimenti procedere al riconoscimento del personale degli ospedali e dei veicoli da trasporto, ai sensi delle disposizioni degli articoli 20 e 21. Adottando le misure sanitarie e d'igiene, come pure mettendole in vigore, la Potenza occupante terrˆ conto delle esigenze morali ed etiche della popolazione del territorio occupato.
Art. 57. Solo temporaneamente e in caso d'urgente necessitˆ la Potenza occupante potrˆ requisire gli ospedali civili per curare feriti e malati militari, e soltanto a condizione che siano presi in tempo utile provvedimenti adeguati per garantire la cura e l'assistenza medica delle persone ricoverate e per rispondere ai bisogni della popolazione civile. Il materiale e i depositi degli ospedali civili non potranno essere requisiti, finch saranno necessari per i bisogni della popolazione civile.
Art. 58. La Potenza occupante permetterˆ ai ministri dei culti di provvedere all'assistenza spirituale dei loro correligionari. Essa accetterˆ altres" gli invii di libri e di oggetti necessari per i bisogni religiosi e ne agevolerˆ la distribuzione in territorio occupato.
Art. 59. Allorch la popolazione di un territorio occupato o una parte della stessa fosse insufficientemente approvvigionata, la Potenza occupante accetterˆ le azioni di soccorso organizzate a favore di detta popolazione e le faciliterˆ nella piena misura dei suoi mezzi. Queste azioni, che potranno essere intraprese sia da Stati, sia da un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, consisteranno specialmente in invii di viveri, medicinali ed effetti di vestiario. Tutti gli Stati contraenti dovranno autorizzare il libero passaggio di questi invii e garantirne la protezione. Una Potenza che accorda il libero passaggio per invii destinati ad un territorio occupato da una Parte in conflitto avversa avrˆ tuttavia il diritto di controllare gli invii, di regolarne il passaggio secondo orari e itinerari prescritti e di ottenere dalla Potenza protettrice una sufficiente garanzia che questi invii siano destinati a soccorrere la popolazione bisognosa e non siano utilizzati a vantaggio della Potenza occupante.
Art. 60. Gli invii di soccorso non esonereranno affatto la Potenza occupante dalle responsabilitˆ che le incombono in virt degli articoli 55, 56 e 59. Essa non potrˆ sottrarre in nessun modo gli invii di soccorso alla destinazione loro assegnata, salvo in caso di urgente necessitˆ, nell'interesse della popolazione del territorio occupato e con il consenso della Potenza protettrice.
Art. 61. La distribuzione degli invii di soccorso menzionati negli articoli precedenti sarˆ fatta con il concorso e sotto il controllo della Potenza protettrice. Questa funzione potr… parimenti essere affidata, in seguito ad intesa tra la Potenza occupante e la Potenza protettrice, ad uno Stato neutro, al Comitato internazionale della Croce Rossa o a qualunque altro ente umanitario imparziale. In questi invii di soccorso non sarˆ riscosso in territorio occupato dazio, imposta e tassa alcuna, a meno che tale riscossione sia necessaria nell'interesse dell'economia del territorio. La Potenza occupante dovrˆ agevolare la rapida distribuzione di questi invii. Tutte le Parti contraenti faranno il possibile per permettere il transito e il trasporto gratuiti degli invii di soccorso destinati a territori occupati.
Art. 62. Con riserva di imperiosi motivi di sicurezza, le persone protette che si trovano in territorio occupato potranno ricevere gli invii individuali di soccorso che fossero loro indirizzati.
Art. 63. Con riserva delle misure temporanee che fossero imposte eccezionalmente da imperiosi motivi di sicurezza della Potenza occupante: a) le Societˆ nazionali della Croce Rossa (della Mezzaduna Rossa. dei Leone e Sole Rossi) riconosciute potranno proseguire le attivitˆ conformi ai principi della Croce Rossa, come sono definiti dalle conferenze internazionali della Croce Rossa. Le altre societˆ di soccorso dovranno poter proseguire le loro attivitˆ umanitarie in condizioni analoghe; b) la Potenza occupante non potrˆ esigere, quanto al personale e alla struttura di queste societˆ, cambiamento alcuno che possa pregiudicare le attivitˆ indicate. Le stesse norme si applicheranno all'attivitˆ e al personale di enti speciali di carattere non militare, giˆ esistenti o che fossero istituiti per garantire le condizioni d'esistenza della popolazione civile mantenendo i servizi essenziali di utilitˆ pubblica, distribuendo soccorsi e organizzando il salvataggio.
Art. 64.
La legislazione penale del territorio occupato rimarrˆ in vigore, salvo nella misura in cui potrˆ essere abrogata o sospesa dalla Potenza occupante se detta legislazione costituisce una minaccia per la sicurezza di questa Potenza o fosse di ostacolo all'applicazione della presente Convenzione. Con riserva di quest'ultima considerazione, come pure della necessitˆ di assicurare l'amministrazione effettiva della giustizia, i tribunali del territorio occupato continueranno a funzionare per tutte le infrazioni previste da detta legislazione. La Potenza occupante potrˆ tuttavia assoggettare la popolazione del territorio occupato a disposizioni che siano indispensabili per permetterle di adempiere i suoi obblighi risultanti dalla presente Convenzione e di garantire l'amministrazione regolare del territorio come pure la sicurezza sia della Potenza occupante, sia dei membri e dei beni delle forze o dell'amministrazione d'occupazione, nonch degli stabilimenti e delle linee di comunicazione da essa utilizzate.
Art. 65. Le disposizioni penali emanate dalla Potenza occupante entreranno in vigore solo dopo essere state pubblicate e comunicate alla popolazione, nella lingua della stessa. Esse non potranno avere effetto retroattivo.
Art. 66. La Potenza occupante potrˆ, in caso di infrazione delle disposizioni penali da essa emanate in virt del secondo capoverso dell'art. 64, deferire gli imputati ai suoi tribunali militari, non politici e regolarmente costituiti, a condizione che questi abbiano la loro sede nel paese occupato. I tribunali d'appello avranno di preferenza la loro sede nel paese occupato.
Art. 67. I tribunali potranno applicare soltanto le disposizioni legali anteriori all'infrazione e conformi alle norme generali del diritto, specie per quanto concerne il principio delle proporzionalitˆ delle pene. Essi dovranno tener conto del fatto che l'imputato non cittadino della Potenza occupante.
Art. 68. Quando una persona protetta commette un'infrazione unicamente nell'intento di nuocere alla Potenza occupante, ma quest'infrazione non colpisce la vita o l'integritˆ corporale dei membri delle forze o dell'amministrazione d'occupazione, non crea un serio pericolo collettivo e non danneggia gravemente i beni delle forze o dell'amministrazione d'occupazione o gli impianti da esse utilizzati, detta persona punibile con l'internamento o la semplice prigione; la durata dell'internamento o dell'imprigionamento sarˆ proporzionata all'infrazione commessa. Inoltre l'internamento o l'imprigionamento sarˆ, per tali infrazioni, la sola misura privativa della libertˆ personale che potr… essere presa nei confronti delle persone protette. I tribunali previsti dall'art. 66 della presente Convenzione saranno liberi di convertire la pena della prigione in una misura d'internamento della stessa durata. Le disposizioni di carattere penale emanate dalla Potenza occupante conformemente agli articoli 64 e 65 non possono prevedere la pena di morte nei confronti delle persone protette, salvo nel caso in cui queste siano colpevoli di spionaggio, di gravi atti di sabotaggio degli impianti militari della Potenza occupante o di infrazioni intenzionali che abbiano cagionato la morte di una o pi persone, e a condizione che la legislazione vigente nel territorio occupato prima dell'inizio dell'occupazione preveda in tali casi la pena di morte. La pena di morte potrˆ essere pronunciata contro una persona protetta soltanto se l'attenzione del tribunale stata specialmente richiamata sul fatto che l'accusato, non essendo cittadino della Potenza occupante, non legato a questa da alcun dovere di fedeltˆ. La pena di morte non potrˆ in nessun caso essere pronunciata contro una persona protetta che, al momento della infrazione, abbia meno di diciotto anni.
Art. 69. La durata della detenzione preventiva sarˆ in ogni caso dedotta da qualunque pena d'imprigionamento alla quale una persona protetta accusata potesse essere condannata.
Art. 70. Le persone protette non potranno essere arrestate, perseguite o condannate dalla Potenza occupante per atti commessi o per opinioni espresse prima dell'occupazione o durante un'interruzione temporanea della stessa, con riserva delle infrazioni delle leggi e usanze della guerra. I cittadini della Potenza occupante che, prima dell'inizio del conflitto, si fossero rifugiati nel territorio occupato, non potranno essere arrestati, perseguiti, condannati o deportati fuori del territorio occupato, salvo per infrazioni commesse dopo l'inizio delle ostilitˆ o per reati di diritto comune commessi prima dell'apertura delle ostilitˆ che, secondo le leggi dello Stato, il cui territorio occupato, avrebbero giustificato l'estradizione in tempo di pace.
Art. 71. I tribunali competenti della Potenza occupante non potranno pronunciare condanna alcuna che non sia preceduta da un processo regolare. Ogni imputato perseguito dalla Potenza occupante sarˆ informato senz'indugio, per iscritto, in una lingua che egli comprenda, dei particolari dei capi d'accusa addebitatigli; la sua causa sarˆ istruita il pi rapidamente possibile. La Potenza protettrice sarˆ informata di ogni procedimento intentato dalla Potenza occupante contro persone protette qualora i capi d'accusa potessero implicare una condanna a morte o una pena d'imprigionamento di due anni o pi; essa potrˆ in qualunque tempo informarsi dello stato della procedura. La Potenza protettrice avrˆ inoltre il diritto di ottenere, a sua richiesta, qualsiasi informazione relativa a queste procedure e ad ogni altro procedimento intentato dalla Potenza occupante contro persone protette. La notificazione alla Potenza protettrice, come prevista dal secondo comma del presente articolo, dovrˆ essere fatta immediatamente e giungere in ogni caso alla Potenza protettrice tre settimane prima della data della prima udienza. Se, all'apertura dei dibattimenti, non fornita la prova che le disposizioni del presente articolo sono state integralmente rispettate, i dibattimenti non potranno aver luogo. La notificazione dovrˆ comprendere segnatamente le seguenti indicazioni: a) identitˆ dell'imputato; b) luogo di residenza o di detenzione; c) specificazione del o dei capi d'accusa (con menzione delle disposizioni penali su cui si basa); d) indicazione del tribunale incaricato di giudicare l'affare; e) luogo e data della prima udienza.
Art. 72. Ogni imputato avrˆ il diritto di far valere i mezzi di prova necessari per la sua difesa e potrˆ, in particolare, far citare dei testi. Egli avrˆ il diritto di essere assistito da un difensore qualificato, di sua scelta, che potrˆ visitarlo liberamente e fruirˆ delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa. Se l'imputato non ha scelto un difensore, la Potenza protettrice gliene procurerˆ uno. Se l'imputato deve rispondere di un'accusa grave e non vi sia una Potenza protettnce, la Potenza occupante dovrˆ, con riserva del consenso dell'imputato, procurargli un difensore. Ogni imputato sarˆ, a meno che non vi rinunci spontaneamente, assistito da un interprete, sia durante l'istruttoria, sia durante l'udienza del tribunale. Egli potrˆ, in ogni tempo, ricusare l'interprete e chiederne la sostituzione.
Art. 73. Ogni condannato avrˆ il diritto di utilizzare le vie di ricorso previste dalla legislazione applicata dal tribunale. Egli sarˆ pienamente informato dei suoi diritti di ricorso, come pure dei termini prescritti per esercitarli. La procedura penale prevista dalla presente sezione si applicherˆ, per analogia, ai ricorsi. Se la legislazione applicata dal tribunale non prevede possibilitˆ di appello, il condannato avrˆ il diritto di ricorrere contro la sentenza e la condanna presso l'autoritˆ competente della Potenza occupante.
Art. 74. I rappresentanti della Potenza protettrice avranno il diritto di assistere all'udienza di qualsiasi tribunale che giudichi una persona protetta, salvo se i dibattimenti devono, eccezionalmente, svolgersi a porte chiuse nell'interesse della sicurezza della Potenza occupante; in tal caso, questa ne avvertirˆ la Potenza protettrice. Alla Potenza protettrice dovrˆ essere trasmessa una notifica contenente l'indicazione del luogo e della data dell'apertura dei dibattimenti. Tutte le sentenze pronunciate, che implichino la pena di morte o l'imprigionamento per due anni o pi, saranno comunicate, con indicazione dei motivi e il pi rapidamente possibile, alla Potenza protettrice; esse dovranno contenere un riferimento alla notificazione fatta conformemente all'art. 71 e, in caso di sentenza implicante una pena privativa della libertˆ personale, l'indicazione del luogo dove sarˆ scontata. Le altre sentenze saranno iscritte nei processi verbali del tribunale e potranno essere esaminate dai rappresentanti della Potenza protettrice. Nel caso di una condanna alla pena di morte o a una pena privativa della libertˆ personale di due o pi anni, i termini di ricorso cominceranno a decorrere soltanto dal momento in cui la Potenza protettrice avrˆ ricevuto comunicazione della sentenza.
Art. 75. Le persone condannate a morte non saranno private, in nessun caso, del diritto di chiedere la grazia. Nessuna condanna a morte sarˆ eseguita prima che sia trascorso un termine di almeno sei mesi a contare dal momento in cui la Potenza protettrice avrˆ ricevuto comunicazione della sentenza definitiva che conferma detta condanna a morte o la decisione che nega la grazia. Questo termine di sei mesi potrˆ essere abbreviato in taluni casi determinati, qualora risulti da circostanze gravi e critiche che la sicurezza della Potenza occupante o delle sue forze armate esposta ad una minaccia organizzata; la Potenza protettrice riceverˆ in ogni caso comunicazione di questa riduzione del termine e avrˆ sempre la possibilitˆ di trasmettere in tempo utile delle rimostranze in merito a queste condanne a morte alle competenti autoritˆ d'occupazione.
Art. 76. Le persone protette imputate saranno detenute nel paese occupato e, se sono condannate, dovranno scontarvi la loro pena. Esse saranno possibilmente separate dagli altri detenuti e sottoposte a un regime alimentare e igienico sufficiente per mantenerle in buono stato di salute e corrispondente almeno al regime degli stabilimenti penitenziari del paese occupato. Esse riceveranno le cure mediche richieste dalle loro condizioni di salute. Esse saranno parimenti autorizzate a ricevere l'aiuto spirituale che potessero richiedere. Le donne saranno alloggiate in locali separati e sottoposti alla sorveglianza immediata di donne. Sarˆ tenuto conto del regime speciale previsto per i minorenni. Le persone protette detenute avranno il diritto di ricevere la visita dei delegati della Potenza protettrice e del Comitato Internazionale della Croce Rossa, conformemente alle disposizioni dell'art. 143.
Art. 77. Le persone protette imputate o condannate dai tribunali in territorio occupato saranno consegnate, alla fine dell'occupazione, con il fascicolo che le concerne, alle autoritˆ del territorio liberato.
Art. 78. Se la Potenza occupante ritiene necessario, per imperiosi motivi di sicurezza, di prendere misure di sicurezza nei confronti di persone protette, essa potrˆ tutt'al pi imporre loro una residenza forzata o procedere al loro internamento. Le decisioni relative alla residenza forzata o all'internamento saranno prese seguendo una procedura regolare che dovrˆ essere fissata dalla Potenza occupante, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. Questa procedura deve prevedere il diritto di appello degli interessati. I ricorsi d'appello devono essere decisi entro il pi breva termine possibile. Se le decisioni sono mantenute, esse saranno sottoposte ad una revisione periodica, possibilmente semestrale, a cura di un organismo competente istituito da detta Potenza. Le persone protette, cui stata assegnata la residenza forzata e che sono perci˜ costrette a lasciare il loro domicilio, fruiranno, senza restrizione alcuna, delle disposizioni dell'art. 39 della presente Convenzione.
SEZIONE IV. - NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEGLI INTERNATI
CAPITOLO 1. - Disposizioni generali
Art. 79. Le Parti in conflitto potranno internare persone protette soltanto in conformitˆ degli articoli 41, 42, 43, 68 e 78.
Art. 80. Gli internati conserveranno la loro piena capacitˆ civile ed eserciteranno i diritti che ne derivano nella misura compatibile con la loro condizione di internati.
Art. 81. Le Parti in conflitto che interneranno persone protette saranno tenute a provvedere gratuitamente ad loro sostentamento e ad accordar loro parimenti le cure mediche che il loro stato di salute richiede. Nessuna deduzione sarˆ fatta, per il rimborso di queste spese, dalle indennitˆ, dai salari o dai crediti degli internati. La Potenza detentrice dovrˆ provvedere al sostentamento delle persone che dipendono dagli internati, semprechŽ esse siano senza mezzi sufficienti di sussistenza o incapaci di guadagnare da vivere.
Art. 82. La Potenza detentrice raggrupperˆ per quanto possibile gli internati secondo la loro nazionalitˆ, la loro lingua e le loro usanze. Gli internati attinenti di uno stesso Paese non saranno separati per il solo fatto della diversitˆ di lingua. Per tutta la durata del loro internamento, i membri di una stessa famiglia, e specialmente i genitori e i loro figli, saranno riuniti nel medesimo luogo d'internamento, salvo nei casi in cui le necessitˆ del lavoro, ragioni di salute o l'applicazione delle disposizioni previste dal capitolo IX della presente sezione rendessero necessaria una separazione temporanea. Gli internati potranno chiedere che i loro figli, lasciati in libertˆ senza sorveglianza di congiunti, siano internati con loro. I membri internati della stessa famiglia saranno, per quanto possibile, riuniti nei medesimi locali e saranno alloggiati separatamente dagli altri internati; dovranno pure essere concesse loro le facilitazioni necessarie per condurre una vita di famiglia.
CAPITOLO II - Luoghi d'internamento
Art. 83. La Potenza detentrice non potrˆ organizzare i luoghi di internamento in regioni particolarmente esposte ai pericoli di guerra. La Potenza detentrice comunicherˆ, per il tramite delle Potenze protettrici, alle Potenze nemiche ogni indicazione utile sulla ubicazione geografica dei luoghi d'internamento. Ogni qualvolta lo permetteranno le considerazioni di carattere militare, i campi d'internamento saranno segnalati colle lettere I C, collocate in modo da essere distintamente visibili di giorno dall'alto dello spazio aereo; tuttavia le Potenze interessate potranno intendersi su un altro mezzo di segnalazione. Nessun altro luogo all'infuori di un campo d'internamento potrˆ essere segnalato in tal modo.
Art. 84. Gli internati dovranno essere alloggiati e amministrati separatamente dai prigionieri di guerra e dalle persone private della libertˆ per qualsiasi altro motivo.
Art. 85. La Potenza detentrice ha il dovere di prendere tutte le misure necessarie e attuabili affinch le persone protette siano, sin dall'inizio del loro internamento, alloggiate in edifici o accantonamenti che diano ogni garanzia d'igiene e di salubritˆ e assicurino una protezione efficace contro i rigori del clima e gli effetti della guerra. I luoghi d'internamento non saranno, in nessun caso, situati in regioni malsane o il cui clima sia pernicioso per gli internati. In tutti i casi in cui le persone protette fossero temporaneamente internate in una regione malsana o il cui clima fosse dannoso alla salute, esse dovranno essere trasferite, non appena le circostanze lo permettano, in un luogo d'internamento dove non siano da temere tali rischi. I locali dovranno essere interamente al riparo dell'umiditˆ, sufficientemente riscaldati e illuminati, specie tra l'imbrunire e lo spegnimento delle luci. I dormitori dovranno essere sufficientemente spaziosi e ben arieggiati: gli internati disporranno di un materiade da letto conveniente e di un numero sufficiente di coperte, con riguardo al clima e all'etˆ, al sesso e alle condizioni di salute degli internati . Gli internati disporranno, giorno e notte, d'impianti sanitari conformi alle regole dell'igiene e mantenuti in condizione di costante pulizia. Sarˆ loro fornito un quantitativo d'acqua e di sapone sufficiente per le cure quotidiane della pulizia corporale e per lavare la loro biancheria: saranno loro accordati a questo scopo gli impianti e le facilitazioni necessari. Essi disporranno inoltre di docce e di bagni. Sar… concesso il tempo necessario per le loro cure igieniche e i lavori di pulizia. Ogni qualvolta fosse necessario, a titolo di misura eccezionale e temporanea, di alloggiare donne internate non appartenenti ad un gruppo familiare nello stesso luogo d'internamento degli uomini, dovranno esser messi obbligatoriamente a loro disposizione dei dormitori e degli impianti sanitari separati.
Art. 86. La Potenza detentrice metterˆ a disposizione degli internati, qualunque sia la loro confessione, dei locali adeguati per la pratica dei loro culti.
Art. 87. Salvo che gli internati possano disporre di altre agevolazioni analoghe, saranno aperti in tutti i campi degli spacci, cosicchŽ gli internati possano procurarsi, a prezzi che non supereranno in nessun caso quelli del commercio locale, derrate alimentari e oggetti d'uso, compresi sapone e tabacco, al fine di accrescere il loro benessere e il loro agio personale. Gli utili conseguiti dagli spacci saranno versati a credito di un fondo speciale d'assistenza da istituirsi in ogni luogo d'internamento e da amministrarsi a favore degli internati del luogo d'internamento interessato. Il comitato d'internati, previsto dall'art. 102, avrˆ un diritto di controllo sull'amministrazione degli spacci e sulla gestione di detto fondo. Nel caso della soppressione di un luogo d'internamento, il saldo creditore del fondo d'assistenza sarˆ trasferito al fondo di assistenza di un altro luogo d'internamento per internati della stessa nazionalitˆ o, se un tal luogo non esistesse, a un fondo centrale d'assistenza che sarˆ amministrato a favore di tutti gli internati che rimangono in potere della Potenza detentrice. In caso di liberazione generale, detti utili saranno conservati dalla Potenza detentrice, salvo accordo contrario conchiuso tra le Potenze interessate.
Art. 88. In tutti i luoghi d'internamento esposti ai bombardamenti aerei e ad altri pericoli di guerra, saranno sistemati dei rifugi adeguati e in numero sufficiente per garantire la protezione necessaria. In caso di allarme, gli internati potranno recarvisi il pi rapidamente possibile, eccettuati quelli che partecipano alla protezione dei loro accantonamenti contro detti pericoli. Qualsiasi misura di protezione, che fosse presa a favore della popolazione, sarˆ applicata anche agli internati. Precauzioni suffficienti dovranno essere prese nei luoghi d'internamento contro i pericoli d'incendio.
CAPITOLO III. - Vitto e vestiario
Art. 89. La razione alimentare quotidiana degli internati sarˆ di quantitˆ, qualitˆ e varietˆ sufficiente per assicurar loro condizioni normali di salute e per impedire perturbamenti dovuti a denutrizione; sarˆ pure tenuto conto del regime cui gli internati sono abituati. Gli internati riceveranno, inoltre, i mezzi per prepararsi da sŠ i viveri supplementari di cui disponessero. L'acqua potabile sarˆ loro fornita in misura sufficiente. L'uso del tabacco sarˆ permesso. I lavoratori riceveranno un supplemento di vitto proporzionato al genere del lavoro che compiono. Le donne incinte e le puerpere, come pure i fanciulli d'etˆ inferiore ai quindici anni, riceveranno supplementi di vitto proporzionati ai loro bisogni fisiologici.
Art. 90. Agli internati sarˆ concessa ogni facilitazione per provvedersi di vestiario, di calzature e di biancheria di ricambio, al momento dell'arresto, e per procurarsene, ove occorra, ulteriormente. Se gli internati non possiedono vestiario sufficiente per proteggersi dai rigori del clima e non possono procurarsene, la Potenza detentrice ne fornirˆ loro gratuitamente. Il vestiario che la Potenza detentrice fornir… agli internati e i segni distintivi esterni che essa potrebbe applicare sul loro vestiario, non dovranno avere carattere infamante nŠ esporre a ridicolo chi li porta. I lavoratori dovranno ricevere un abito di fatica, compresi gli indumenti di protezione adeguati, ovunque la natura del lavoro lo esiga.
CAPITOLO IV. - Igiene e cure mediche
Art. 91. Ogni luogo d'internamento disporrˆ di un'infermeria adeguata, posta sotto l'autoritˆ di un medico qualificato, dove gli internati potranno ricevere le cure di cui avessero bisogno, come pure un regime alimentare appropriato. Locali d'isolamento saranno riservati ai malati che soffrono di affezioni contagiose o mentali. Le puerpere e gli internati colpiti da malattia grave, o il cui stato esiga una cura speciale, un intervento chirurgico o l'ospedalizzazione, dovranno essere ammessi in ogni stabilimento adatto per curarli e vi riceveranno delle cure pari a quelle date all'insieme della popolazione. Gli internati saranno curati di preferenza da personale sanitario della loro nazionalitˆ. Non si potrˆ impedire agli internati di presentarsi alle autoritˆ mediche per essere esaminati. Le autoritˆ mediche della Potenza detentrice rilasceranno, a richiesta, ad ogni internato curato una dichiarazione ufficiale che indichi la natura della sua malattia o delle sue ferite, la durata e il genere delle cure ricevute. Un duplicato di questa dichiarazione sarˆ trasmesso all'Agenzia centrale prevista dall'art. 140. Le cure, come pure la fornitura di apparecchi d'ogni genere necessari a mantenere gli internati in buono stato di salute, specie protesi dentarie o altre, e occhiali, saranno concessi gratuitamente all'internato.
Art. 92. Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni mediche degli internati. Esse avranno, in particolare, lo scopo di controllare lo stato generale di salute e di nutrizione e lo stato di pulizia, nonch di accertare l'esistenza di malattie contagiose, specie della tubercolosi, delle infezioni veneree e della malaria. Esse comprenderanno specialmente il controllo del peso di ogni internato e, almeno una volta l'anno, un esame radioscopico.
CAPITOLO V. - Religione. attivitˆ intellettuali e fisiche
Art. 93. Gli internati godranno della pi ampia libertˆ per la pratica della loro religione, compresa l'assistenza alle funzioni di culto, a condizione che si uniformino alle norme correnti di disciplina prescritte dalle autoritˆ detentrici. Gli internati che sono ministri di un culto saranno autorizzati ad esercitare pienamente il loro ministero tra i loro correligionari. A questo fine, la Potenza detentrice vigilerˆ che essi siano equamente ripartiti tra i vari luoghi d'internamento dove si trovano gli internati che parlano la stessa lingua e appartengono alla medesima religione. Se essi non sono in numero sufficiente, essa concederˆ loro le facilitazioni necessarie, tra l'altro mezzi di trasporto per recarsi da un luogo d'internamento all'altro; essi saranno autorizzati anche a visitare gli internati che si trovano negli ospedali. I ministri del culto fruiranno, per gli atti del loro ministero, della libertˆ di corrispondenza con le autoritˆ religiose del paese di detenzione e, nella misura del possibile, con le organizzazioni religiose internazionali della loro confessione. Questa corrispondenza non entrerˆ in linea di conto per il calcolo del numero di lettere e cartoline indicato nell'art. 107; ad essa saranno applicabili le disposizioni dell'art. 112. Se degli internati non dispongono dell'assistenza di ministri del loro culto o se questi ultimi sono in numero insufficiente, l'autoritˆ religiosa locale della stessa confessione potrˆ designare, d'intesa con la Potenza detentrice, un ministro dello stesso culto di quello degli internati, oppure, qualora ci˜ sia possibile dal lato confessionale, un ministro di un culto affine o un laico qualificato. Quest'ultimo fruirˆ dei vantaggi inerenti alla funzione assunta. Le persone in tal modo designate dovranno uniformarsi a tutti i regolamenti stabiliti dalla Potenza detentrice, nell'interesse della disciplina e della sicurezza.
Art. 94. La Potenza detentrice incoraggerˆ le attivitˆ intellettuali educative, ricreative e sportive degli internati, pur lasciandoli liberi di parteciparvi o no. Essa prenderˆ tutte le misure possibili per assicurare l'esercizio di queste attivitˆ e, in particolare, metterˆ a disposizione locali adatti. Tutte le facilitazioni possibili saranno concesse agli internati per permetter loro di proseguire i loro studi o di iniziarne dei nuovi. Si provvederˆ all'istruzione dei fanciulli e degli adolescenti; essi potranno frequentare delle scuole, sia nel luogo d'internamento; sia fuori dl esso. Gli internati dovranno avere la possibilitˆ di fare esercizi fisici e di partecipare a sport e giuochi all'aperto. Spazi liberi sufficienti saranno riservati a tale uso in tutti i luoghi di internamento. Spazi speciali saranno riservati ai fanciulli e agli adolescenti.
Art. 95. La Potenza detentrice potrˆ impiegare degli internati come lavoratori solo se essi lo desiderano. In ogni caso sono vietati: l'impiego che, imposto ad una persona protetta non internata, costituirebbe una infrazione degli articoli 40 o 51 della presente Convenzione, come pure i lavori di carattere degradante o umiliante. Dopo un periodo di lavoro di sei settimane, gli internati potranno rinunciare a lavorare in qualunque momento, con preavviso di otto giorni . Queste disposizioni non limitano il diritto della Potenza detentrice di costringere gli internati medici, dentisti o altri membri del personale sanitario ad esercitare la loro professione in favore dei loro cointernati; di impiegare internati in lavori d'amministrazione e di manutenzione del luogo d'internamento; di incaricare queste persone di lavori di cucina o di altri lavori domestici; infine, di adibirle a lavori destinati a proteggere gli internati contro i bombardamenti aerei o altri pericoli risultanti dalla guerra. Tuttavia, nessun internato potrˆ essere costretto a compiere lavori per i quali un medico dell'amministrazione l'abbia dichiarato fisicamente inabile. La Potenza detentrice assumerˆ l'intera responsabilitˆ di tutte le condizioni di lavoro, delle cure mediche, del pagamento dei salari e del risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali. Le condizioni di lavoro, come pure il risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali, saranno conformi alla legislazione nazionale e all'uso; in nessun caso saranno inferiori a quelle applicate per un lavoro della stessa natura nella medesima regione. I salari saranno fissati in modo equo mediante accordo tra la Potenza detentrice, gli internati e, ove occorra, i datori di lavoro che non siano la Potenza detentrice, tenendo conto dell'obblogo della Potenza detentrice di provvedere gratuitamente al sostentamento dell'internato e di accordargli le cure mediche richieste dal suo stato di salute. Gli internati adibiti in modo permanente ai lavori indicati nel terzo capoverso riceveranno dalla Potenza detentrice un equo salario; le condizioni di lavoro e le indennitˆ versate a titolo di risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali non saranno inferiori a quelle applicate per un lavoro della stessa natura nella medesima regione.
Art. 96. Ogni distaccamento di lavoro dipenderˆ da un luogo di internamento. Le autoritˆ competenti della Potenza detentrice e il comandante di questo luogo d'internamento saranno responsabili dell'osservanza, nei distaccamenti di lavoro, delle disposizioni della presente Convenzione. Il comandante terrˆ un elenco aggiornato dei distaccamenti di lavoro che gli sono sottoposti e lo comunicherˆ ai delegati della Potenza protettrice del Comitato internazionale della Croce Rossa o delle altre organizzazioni umanitarie che visitassero i luoghi di internamento.
CAPITOLO VI. - Proprietˆ personali e risorse pecuniarie
Art. 97. Gli internati saranno autorizzati a conservare i loro oggetti ed effetti d'uso personale. Le somme in denaro contante, gli assegni, i titoli, ecc., come pure gli oggetti di valore di cui sono portatori, non potranno esser loro tolti se non secondo le procedure stabilite. Sarˆ loro rilasciata una ricevuta particolareggiata. Le somme dovranno essere iscritte a credito del conto di ogni singolo internato, come previsto dall'art. 98; esse non potranno essere convertite in un'altra valuta, a meno che lo esiga la legislazione del territorio nel quale il proprietario internato, o che l'internato vi consenta. Non potranno esser tolti agli internati gli oggetti aventi prevalentemente valore personale o sentimentale. La visita personale di donne internate potrˆ essere eseguita soltanto da donne. Al momento della loro liberazione o del loro rimpatrio, gli internati riceveranno in contanti il saldo creditore del conto tenuto in conformitˆ dell'art. 98, come pure tutti gli oggetti, somme, assegni, titoli, ecc., che fossero loro stati tolti durante l'internamento, eccettuati oggetti o valori che la Potenza detentrice dovesse trattenere in virt della sua legislazione in vigore. Qualora un bene appartenente ad un internato fosse trattenuto in virt di questa legislazione, l'internato riceverˆ un certificato particolareggiato. I documenti di famiglia e d'identitˆ in possesso degli internati potranno esser loro tolti solo verso ricevuta. Gli internati non dovranno mai rimanere senza documenti d'identitˆ. Se non ne possiedono, riceveranno documenti speciali rilasciati dalle autoritˆ detentrici e che serviranno loro di documenti d'identitˆ sino alla fine dell'internamento. Gli internati potranno conservare presso di sŠ una determinata somma in contanti o in forma di buoni, per poter fare acquisti.
Art. 98. Tutti gli internati riceveranno regolarmente degli assegni per poter acquistare derrate e oggetti come tabacco, articoli di toletta, ecc. Questi assegni potranno assumere la forma di crediti o di buoni d'acquisto. Inoltre, gli internati potranno ricevere sussidi dalla Potenza di cui sono attinenti, dalle Potenze protettrici, da qualunque ente che potesse soccorrerli, o dalle loro famiglie, come i redditi dei loro beni, conformemente alla legislazione della Potenza detentrice. Gli importi dei sussidi concessi dalla Potenza d'origine, saranno uguali per ogni categoria d'internati (infermi, malati, donne incinte, ecc.) e non potranno essere fissati da questa Potenza nŠ essere distribuiti dalla Potenza detentrice in base a discriminazioni vietate dall'art. 27 della presente Convenzione. La Potenza detentrice terrˆ, per ogni internato, un conto regolare a credito del quale saranno iscritti gli assegni menzionati nel presente articolo, i salari guadagnati dall'internato, nonchŽ gli invii di denaro che gli fossero fatti. Saranno parimenti iscritti a credito di questo conto le somme che gli sono state tolte e che potessero essere disponibili in virt della legislazione vigente nel territorio in cui si trova l'internato. Gli sarˆ concessa ogni facilitazione compatibile con la legislazione vigente nel territorio interessato per inviare sussidi alla sua famiglia e alle persone che dipendono economicamente da lui. L'internato potrˆ prelevare da questo conto nei limiti stabiliti dalla Potenza detentrice, le somme necessarie per le sue spese personali. Gli saranno concesse in ogni tempo facilitazioni ragionevoli per esaminare il suo conto o procurarsene degli estratti. Questo conto sarˆ comunicato, a richiesta, alla Potenza protettrice e seguirˆ l'internato che fosse trasferito.
CAPITOLO VII . - Amministrazione e disciplina
Art. 99. Ogni luogo d'internamento sarˆ sottoposto all'autoritˆ di un ufficiale o funzionario responsabile, scelto nelle forze militari regolari o nei ruoli dell'amministrazione civile regolare della Potenza detentrice. L'ufficiale o il funzionario comandante del luogo d'internamento possiederˆ, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del suo Paese, il testo della presente Convenzione e risponderˆ dell'applicazione della stessa. Il personale di sorveglianza sarˆ istruito sulle disposizioni della presente Convenzione e dei regolamenti concernenti la sua applicazione. Il testo della presente Convenzione e i testi degli accordi speciali conchiusi conformemente alla presente Convenzione saranno affissi nell'interno del luogo d'internamento in una lingua compresa dagli internati o saranno in possesso del comitato d'internati. I regolamenti, ordini, avvenimenti e avvisi d'ogni genere dovranno essere comunicati agli internati ed essere affissi all'interno dei luoghi d'internamento in una lingua che essi comprendano. Tutti gli ordini e comandi rivolti individualmente a internati dovranno parimenti essere dati in una lingua che essi comprendano.
Art. 100. La disciplina nei luoghi d'internamento dov'essere compatibile con i principi d'umanitˆ e non comprenderˆ in nessun caso regolamenti che impongano agli internati fatiche fisiche pericolose alla loro salute o vessazioni di carattere fisico o morale. Il tatuaggio o l'apposizione di marchi o di segni corporali d'identificazione sono vietati . In particolare, sono proibiti le soste e gli appelli prolungati, gli esercizi fisici punitivi, l'addestramento e le esercitazioni militari e le restrizioni di vitto.
Art. 101. Gli internati avranno il diritto di presentare alle autoritˆ in cui potere si trovano le loro richieste concernenti il regime al quale sono sottoposti. Essi avranno parimenti, senza limitazione alcuna, il diritto di rivolgersi, sia per tramite del comitato d'internati, sia direttamente se lo ritenesscro necessario, ai rappresentanti della Potenza protettrice per indicar loro i punti sui quali avessero da presentare doglianze nei riguardi del regime di internamento. Queste richieste e queste doglianze dovranno essere trasmesse d'urgenza e senza modificazioni. Quand'anche fossero riconosciute infondate, esse non potranno dar luogo a punizione alcuna. I comitati d'internati potranno inviare ai rappresentanti della Potenza protettrice dei rapporti periodici sulla situazione nei luoghi d'internamento e sui bisogni degli internati.
Art. 102. In ogni luogo d'internamento, gli internati nomineranno liberamente, ogni sei mesi, a scrutinio segreto, i membri di un comitato incaricato di rappresentarli davanti alle autoritˆ della Potenza detentrice, alle Potenze protettrici, al Comitato internazionale della Croce Rossa e ad ogni altro ente che li soccorresse. I membri di questo comitato saranno rieleggibili. Gli internati eletti entreranno in funzione dopo che la loro nomina sarˆ stata approvata dall'autoritˆ detentrice. I motivi eventuali di rifiuto o di destituzione saranno comunicati alle Potenze protettrici interessate.
Art. 103. I comitati d'internati dovranno contribuire al benessere fisico, morale e intellettuale degli internati. In particolare, nel caso in cui gli internati decidessero di organizzare tra loro un sistema di mutua assistenza, l'organizzazione stessa competerebbe ai comitati, indipendentemente dai compiti speciali loro affidati da altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 104. I membri dei comitati d'internati non saranno costretti ad altro lavoro, se l'adempimento delle loro funzioni dovesse esserne reso pi difficile. I membri dei comitati potranno designare fra gli internati gli ausiliari che fossero loro necessari. Sarˆ loro concessa ogni facilitazione materiale e, in particolare, una certa libertˆ di movimento necessaria all'adempimento dei loro compiti (visite a distaccamenti di lavoro, presa in consegna di merci, ecc.). Ogni facilitazione sarˆ parimenti concessa ai membri dei comitati per la loro corrispondenza postale e telegrafica con le autoritˆ detentrici, con le Potenze protettrici, col Comitato internazionale della Croce Rossa e i loro delegati, come pure con gli enti che soccorressero gli internati. I membri dei comitati che si trovano in distaccamenti fruiranno delle stesse facilitazioni per la loro corrispondenza con il loro comitato del luogo principale d'internamento. Queste corrispondenze non saranno limitate nŠ entreranno in linea di conto per il calcolo del numero di lettere e cartoline indicato nell' art. 107. Nessun membro del comitato potrˆ essere trasferito senza che gli sia stato lasciato il tempo ragionevolmente necessario per mettere il suo successore al corrente degli affari pendenti.
CAPITOLO VIII-Relazioni con l' estero
Art. 105. Non appena avranno internato delle persone protette, le Potenze detentrici comunicheranno loro, come pure alla Potenza di cui sono cittadini e alla loro Potenza protettrice, le misure previste per l'attuazione delle disposizioni del presente capitolo; esse notificheranno parimenti ogni modificazione apportata a dette misure.
Art. 106. Ogni internato sarˆ messo in condizione, dal momento del suo internamento o, al pi tardi, una settimana dopo il suo arrivo in un luogo d'internamento, come pure in caso di malattia o di trasferimento in un altro luogo d'internamento, di inviare direttamente alla sua famiglia, da un lato, e all'Agenzia centrale prevista dall'art. 140, dall'altro, una cartolina d'internamento, possibilmente conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, che le informi del suo internamento, del suo indirizzo e dello stato della sua salute. Dette cartoline saranno trasmesse con la maggiore rapiditˆ possibile e non potranno essere ritardate in nessun modo.
Art. 107. Gli internati saranno autorizzati a spedire e a ricevere lettere e cartoline. Se la Potenza detentrice reputa necessario limitare il numero delle lettere e delle cartoline spedite da ogni internato, questo numero non potrˆ essere inferiore a due lettere e quattro cartoline al mese, conformi per quanto possibile ai moduli allegati alla presente Convenzione. Qualora dovessero essere apportate limitazioni ala corrispondenza indirizzata agli internati, queste limitazioni potranno essere prescritte soltanto dalla loro Potenza d'origine, eventualmente a richiesta della Potenza detentrice. Queste lettere e cartoline dovranno essere trasmesse entro un termine ragionevole e non potranno essere ritardate o trattenute per motivi disciplinari. Gli internati che sono da lungo tempo senza notizie della loro famiglia o che si trovano nell'impossibilitˆ di riceverne o di darne per via ordinaria, come pure quelli che sono separati dai loro congiunti da distanze ragguardevoli, saranno autorizzati a spedire dei telegrammi, verso pagamento delle tasse telegrafiche, nella valuta di cui dispongono. Essi fruiranno parimenti di questa possibilitˆ in caso di riconosciuta urgenza. Di regola, la corrispondenza degli internati sarˆ redatta nella loro lingua materna. Le Parti in conflitto potranno autorizzare la corrispondenza in altre lingue.
Art. 108. Gli internati saranno autorizzati a ricevere, per posta o mediante qualsiasi altro mezzo, invii individuali o collettivi contenenti specialmente derrate alimentari, capi di vestiario, medicinali, come pure libri e oggetti destinati a soddisfare i loro bisogni in materia di religione, di studio o di svago. Tali invii non potranno, in nessun modo, esonerare la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono in virt della presente Convenzione. Nel caso in cui divenisse necessario, per motivi di carattere militare, di limitare la quantitˆ di detti invii, la Potenza protettrice, il Comitato internazionale della Croce Rossa o qualunque altro ente di soccorso degli internati, che fossero incaricati di trasmettere detti invii, dovranno esserne debitamente avvertiti. Le modalitˆ relative alla spedizione degli invii individuali o collettivi saranno regolate, ove occorra, mediante accordi speciali tra le Potenze interessate, che non potranno in nessun caso ritardare il ricevimento degli invii di soccorso da parte degli internati. Gli invii di viveri o capi di vestiario non dovranno contenere libri; i soccorsi sanitari saranno, di regola, mandati in invii collettivi.
Art. 109. In mancanza di accordi speciali tra le Parti in conflitto sulle modalitˆ relative al ricevimento, come pure alla distribuzione degli invii di soccorso collettivi, sarˆ applicato il regolamento concernente i soccorsi collettivi allegato alla presente Convenzione. I suddetti accordi speciali non potranno in nessun caso limitare il diritto dei comitati d'internati di prendere in consegna gli invii di soccorsi collettivi destinati agli internati, di procedere alla loro distribuzione e di disporne nell'interesse dei destinatari. NŠ essi potranno limitare il diritto dei rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di ogni altro ente di soccorso degli internati che fosse incaricato di trasmettere detti invii collettivi, di controllarne la distribuzione ai loro destinatari.
Art. 110. Tutti gli invii di soccorso destinati agli internati godranno franchigia da qualunque dazio d'importazione, tassa di dogana o altra. Tutti gli invii, compresi i colli postali di soccorso, come pure gli invii di denaro, provenienti da altri paesi, destinati agli internati o da essi spediti per posta sia direttamente, sia per tramite degli uffici d'informazioni previsti dall'art. 140, saranno franchi di qualunque tassa postale, tanto nei paesi di origine e di destinazione quanto nei paesi intermediari. In particolar modo, le franchigie di porto previste dalla Convenzione postale universale del 1947 e dagli accordi dell'Unione postale universale in favore dei civili di nazionalitˆ nemica trattenuti nei campi o nelle prigioni civili. saranno estese, a questo fine, alle altre persone protette internate sotto il regime della presente Convenzione. I paesi che non partecipano a questi accordi saranno tenuti a concedere, nelle stesse circostanze, le franchigie previste . Le spese di trasporto degli invii di soccorso destinati agli internati, che per il loro peso o per qualunque altro motivo, non possono esser loro trasmessi per posta, saranno assunte dalla Potenza detentrice in tutti i territori sottoposti al suo controllo. Le altre potenze partecipanti alla Convenzione assumeranno le spese di trasporto nei loro territori rispettivi. Le spese risultanti dal trasporto di questi invii, che non fossero coperte in conformitˆ dei capoversi precedenti, saranno a carico dello speditore. Le Alte Parti contraenti si sforzeranno di ridurre per quanto possibile le tasse telegrafiche per i telegrammi spediti dagli internati o loro destinati.
Art. 111. Qualora le operazioni militari impedissero alle Potenze interessate di adempiere l'obbligo che loro incombe di provvedere al trasporto degli invii previsti dagli articoli 106, 107, 108 e 113, le Potenze protettrici interessate, il Comitato internazionale della Croce Rossa od Ogni altro ente che abbia il gradimento delle Parti in conflitto, potranno assumere l'iniziativa di provvedere al trasporto di detti invii con mezzi adeguati (carri ferroviari, autocarri, battelli o aeroplani,ecc.). A questo fine, le Alte Parti contraenti si sforzeranno di procurar loro tali mezzi di trasporto e di autorizzarne la circolazione, specie rilasciando i necessari salvacondotti. Questi mezzi di trasporto potranno parimenti essere utilizzati per trasmettere: a) la corrispondenza, gli elenchi e i rapporti scambiati tra l'Agenzia centrale d'informazioni prevista dall'art. 140 e gli Uffici nazionali previsti dall'art. 136; a) la corrispondenza e i rapporti concernenti gli internati che le Potenze protettrici, il Comitato internazionale della Croce Rossa o ogni altro ente di soccorso degli internati scambiano sia con i loro propri delegati, sia con le Parti in conflitto. Le presenti disposizioni non limitano in nessun caso il diritto di ogni Parte in conflitto di organizzare, ove preferisca, altri trasporti e di rilasciare salvacondotti alle condizioni che potessero essere convenute. Le spese cagionate dall'impiego di tali mezzi di trasporto saranno assunte, proporzionalmente all'importanza degli invii, dalle Parti in conflitto i cui cittadini fruiscono di detti servizi.
Art. 112. La censura della corrispondenza destinata agli internati o da essi spedita dovrˆ esser fatta entro il pi breve tempo possibile. Il controllo degli invii destinati agli internati dovrˆ effettuarsi in condizioni tali da non compromettere la conservazione delle derrate ch'essi contengono e sarˆ fatto in presenza del destinatario o di un camerata da lui incaricato. La consegna degli invii individuali o collettivi agli internati non potrˆ essere ritardata sotto il pretesto di difficoltˆ della censura. Qualsiasi divieto di corrispondenza emanato dalle Parti in conflitto, per motivi militari o politici, non potrˆ avere che carattere temporaneo e dovrˆ essere della pi breve durata possibile.
Art. 113. Le Potenze detentrici concederanno tutte le agevolazioni ragionevoli per la trasmissione, per tramite della Potenza protettrice o dell'Agenzia centrale prevista dall'art. 140 o con altri mezzi richiesti, di testamenti, di procure o di qualsiasi altro documento destinati agli internati o che provengono da essi. Le Potenze detentrici faciliteranno, in ogni caso, agli internati la stesura e la legalizzazione in buona e dovuta forma di questi documenti; in particolare, esse li autorizzeranno a consultare un legale.
Art. 114. La Potenza detentrice accorderˆ agli internati tutte le agevolazioni compatibili con il regime dell'internamento e con la legislazione in vigore perch possano amministrare i loro beni. Essa potrˆ, a questo fine, autorizzarli ad uscire dal luogo d'internamento, nei casi urgenti e se le circostanze lo permettono.
Art. 115. In tutti i casi in cui un internato sia parte in un processo davanti un tribunale qualsiasi, la Potenza detentrice dovrˆ, a richiesta dell'interessato, informare della sua detenzione il tribunale e dovrˆ, nei limiti legali, vigilare che siano prese tutte le misure necessarie affinch egli non subisca, a causa del suo internamento, pregiudizio alcuno per quanto concerne la preparazione e l'andamento del suo processo o l'esecuzione di qualsiasi sentenza pronunciata dal tribunale.
Art. 116. Ogni internato sarˆ autorizzato a ricevere, ad intervalli regolari e il pi frequentemente possibile, delle visite e principalmente quelle dei suoi congiunti. In caso d'urgenza e nella misura del possibile, specie in caso di morte e di grave malattia di un congiunto, l'interessato sarˆ autorizzato a visitare la sua famiglia.
CAPITOLO IX. - Sanzioni penali e disciplinari
Art. 117 Con riserva delle disposizioni del presente capitolo, la legislazione in vigore sul territorio in cui si trovano continuerˆ ad essere applicabile agli internati che commettano infrazioni durante l'internamento. Se le leggi, i regolamenti o gli ordini generali dichiarano punibili degli atti commessi dagli internati, mentre questi stessi atti non lo sono se commessi da persone che non siano internate, questi atti potranno implicare soltanto sanzioni disciplinari. Un internato non potrˆ, per lo stesso fatto o lo stesso capo d'accusa, essere punito che una sola volta.
Art. 118. Nel determinare la pena, i tribunali o le autoritˆ terranno conto, nella pi ampia misura possibile, del fatto che l'imputato non cittadino della Potenza detentrice. Essi saranno liberi di mitigare la pena prevista per l'infrazione imputata all'internato e non saranno, pertanto, tenuti ad applicare il minimo di questa pena. Sono vietate le detenzioni in locali privi di luce naturale e, in via generale, qualsiasi forma di crudeltˆ. Gli internati puniti non potranno, dopo aver subito le pene disciplinari o giudiziarie loro inflitte, essere trattati in modo diverso dagli altri internati. La durata della detenzione preventiva subta da un internato sarˆ dedotta da qualsiasi pena privativa della libertˆ personale che gli sia stata inflitta disciplinarmente o giudiziariamente. I comitati d'internati saranno informati di tutte le procedure giudiziarie aperte contro internati di cui siano i mandatati, come pure dei risultati di dette procedure.
Art. 119. Le pene disciplinari applicabili agli internati saranno: 1) la multa fino al 50 per cento del salario previsto dall'art. 95, e ci˜ durante un periodo che non superi i trenta giorni; 2)la soppressione di vantaggi concessi in pi del trattamento previsto dalla presente Convenzione; 3)i lavori comandati che non eccedano due ore il giorno e eseguiti per la manutenzione del luogo d'internamento; 4)l'arresto. In nessun caso le pene disciplinari saranno inumane, brutali o pericolose alla salute degli internati. Esse dovranno tener conto della loro etˆ, del loro sesso e del loro stato di salute. La durata di una stessa punizione non supererˆ mai il massimo di trenta giorni consecutivi, neppure qualora al momento in cui lo si giudica, l'internato avesse a rispondere in via disciplinare di parecchi fatti, siano essi connessi fra loro o no.
Art. 120. Gli internati evasi o che tentino di evadere, che fossero ripresi, saranno passibili, per questo fatto, anche in caso di recidiva, soltanto di pene disciplinari. In deroga all'art 118, terzo comma, gli internati puniti in seguito a evasione o ad un tentativo di evasione potranno essere sottoposti ad un regime di speciale sorveglianza, a condizione per˜ che questo regime non pregiudichi il loro stato di salute, sia subto in un luogo d'internamento e non implichi la soppressione di alcuna delle garanzie loro concesse dalla presente Convenzione. Gli internati che avessero cooperato a un'evasione o ad un tentativo di evasione non saranno passibili per questo fatto che di una pena disciplinare.
Art. 121. L'evasione o il tentativo di evasione, anche in caso di recidiva, non saranno considerati come circostanza aggravante nel caso in cui l'internato fosse deferito ai tribunali per infrazioni commesse durante l'evasione. Le Parti in conflitto vigileranno che le autoritˆ competenti usino indulgenza nell'apprezzare se un'infrazione commessa da un internato debba essere punita in via disciplinare, oppure in via giudiziaria, particolarmente quando si tratterˆ di apprezzare fatti connessi coll'evasione o col tentativo di evadere.
Art. 122. I fatti che costituiscono una mancanza contro la disciplina formeranno oggetto di un'inchiesta immediata. Questa norma vale, in particolare, per l'evasione o il tentativo di evadere, e l'internato ripreso sara consegnato il pi presto possibile alle autoritˆ competenti. Per tutti gli internati, la detenzione preventiva in caso di colpe disciplinari sar… ridotta al minimo possibile e non superer… quattordici giorni; in ogni caso, la sua durata sar… dedotta dalla pena privativa della libert… personale che fosse inflitta. Le disposizioni degli articoli 124 e 125 si applicheranno agli internati in detenzione preventiva per colpe disciplinari.
Art. 123. Riservata la competenza dei tribunali e delle autorit… superiori, le pene disciplinari potranno essere pronunciate soltanto dal comandante del luogo d'internamento o da un ufficiale o un funzionario responsabile al quale abbia delegato il suo potere disciplinare. Prima che sia pronunciata una pena disciplinare, l'internato imputato sar… esattamente informato dei fatti di cui Š accusato. Egli sar… autorizzato a giustificare la sua condotta, a difendersi, a far udire testimoni e a ricorrere, se necessario, alle prestazioni di un interprete qualificato. La decisione sar… pronunciata in presenza dell' imputato e di un membro del comitato d'internati. Tra la decisione disciplinare e la sua esecuzione non dovr… trascorrere pi— di un mese. Qualora un internato fosse colpito da una nuova pena disciplinare, un termine di almeno tre giorni separer… l'esecuzione di ciascuna pena, se la durata di una di esse Š di dieci o pi— giorni. Il comandante del luogo d'internamento dovr… tenere un registro delle pene disciplinari pronunciate, che sar… messo a disposizione dei rappresentanti della potenza protettrice.
Art. 124. In nessun caso gli internati potranno essere trasferiti in stabilimenti penitenziari ( prigioni,penitenziari, bagni, ecc. ) per scontarvi pene disciplinari. I locali nei quali saranno scontate le pene disciplinari dovranno essere conformi alle esigenze dell'igiene e, in particolare, dovranno essere provvisti di materiale da letto sufficiente; gli internati puniti saranno messi in grado di provvedere alla propria pulizia. Le donne internate, che scontano una pena disciplinare, saranno detenute in locali separati da quelli degli uomini e saranno sottoposte alla sorveglianza immediata di donne.
Art. 125. Gli internati puniti disciplinarmente avranno la facolt… di fare ogni giorno del moto e di restare all' aria aperta almeno per due ore. Essi saranno autorizzati, a loro richiesta, a presentarsi alla visita medica quotidiana; essi riceveranno le cure richieste dallo stato della loro salute e, ove occorra, saranno ricoverati nell'infermeria del luogo d'internamento o in un ospedale. Essi saranno autorizzati a leggere ed a scrivere, nonchŠ a spedire ed a ricevere lettere. Per contro, i colli e gli invii di denaro potranno esser loro consegnati soltanto a pena espiata; nell'attesa, saranno affidati al comitato d'internati che consegner… all'infermeria le derrate reperibili contenute in detti colli. Nessun internato punito disciplinarmente potr… essere privato del beneficio delle disposizioni degli articoli 107 e 143.
Art. 126. Gli articoli dal 71 al 76 incluso saranno applicati per analogia ai procedimenti aperti nei confronti degli internati che si trovano sul territorio nazionale della Potenza detentrice.
CAPITOLO X-Trasferimenti degli internati
Art. 127. Il trasferimento degli internati si far… sempre con umanit…. Vi si proceder…, di regola, per ferrovia o con altri mezzi di trasporto e in condizioni almeno pari a quelle di cui fruiscono le truppe della Potenza detentrice per i loro spostamenti. Qualora i trasferimenti dovessero, in via eccezionale, effettuarsi a piedi, essi potranno aver luogo soltanto se le condizioni fisiche degli internati lo permettono e non dovranno in nessun caso imporre loro fatiche eccessive. La Potenza detentrice fornir… agli internati, durante il trasferimento, acqua potabile e viveri in quantit…, qualit… e variet… sufficienti per mantenerli in buona salute, nonchŠ il vestiario, i rifugi adeguati e le cure mediche necessarie. Essa prender… tutte le precauzioni utili per garantire la loro sicurezza durante il trasferimento e allestir…, prima della loro partenza, l' elenco completo degli internati trasferiti. Gli internati malati, feriti o infermi, come pure le puerpere, non saranno trasferiti fintanto che la loro salute pu• essere compromessa dal viaggio, a meno che la loro sicurezza non lo esiga imperiosamente. Se il fronte si avvicina ad un luogo d' internamento, gli internati che vi si trovano saranno trasferiti soltanto se il loro trasferimento pu• compiersi in condizioni sufficienti di sicurezza o se corrono maggiori rischi rimanendo sul posto che ad essere trasferiti. La Potenza detentrice, decidendo il trasferimento degli internati, dovr… tener conto dei loro interessi, specialmente per non accrescere le difficolt… del rimpatrio o del ritorno al loro luogo di domicilio.
Art. 128. In caso di trasferimento, gli internati saranno preavvertiti ufficialmente della loro partenza e del loro nuovo indirizzo postale, quest'avviso sar… comunicato loro in tempo utile perchŠ possano preparare i loro bagagli e avvertire la loro famiglia. Essi saranno autorizzati a portare con sŠ i loro effetti personali, la loro corrispondenza ed i colli giunti al loro indirizzo; il peso di questi bagagli potr… essere ridotto se le circostanze del trasferimento lo esigono, ma in nessun caso a meno di venticinque chilogrammi per internato. La corrispondenza ed i colli mandati al luogo d'internamento precedente saranno loro recapitati immediatamente. Il comandante del luogo d'internamento prender…, d'intesa cin il comitato d'internati, i provvedimenti necessari per assicurare il trasferimento dei beni collettivi degli internati e dei bagagli che gli internati non potessero portare con sŠ in seguito ad una limitazione decisa in virt— del secondo comma del presente articolo.
CAPITOLO XI. - Decessi
Art. 129. Gli internati potranno consegnare i loro testamenti alle autorit… responsabili che ne garantiranno la custodia. In caso di morte degli internati, questi testamenti saranno trasmessi con sollecitudine alle persone indicate dagli internati. La morte di ogni internato sar… certificata da un medico e sar… steso un certificato attestante le cause del decesso e le condizioni in cui Š avvenuto. Un atto ufficiale di morte, debitamente registrato, sar… steso in conformit… delle prescrizioni vigenti sul territorio in cui Š situato il luogo d'internamento; una copia, certificata conforme, sar… rapidamente trasmessa alla Potenza protettrice, come pure all'Agenzia centrale prevista dall'art. 140.
Art. 130. Le autorit… detentrici vigileranno che gli internati morti in cattivit… siano onorevolmente inumati, possibilmente secondo i riti della religione cui appartenevano, e che le loro tombe siano rispettate, tenute convenientemente e segnate in modo da poter sempre essere ritrovate. Gli internati deceduti saranno inumati individualmente, salvo il caso di forza maggiore che imponesse una tomba collettiva. Le salme potranno essere cremate soltanto se imperiose ragioni igieniche o la religione del morto lo esigano, oppure se egli ne aveva espresso il desiderio. In caso di cremazione, ne sar… fatta menzione, con indicazione dei motivi, nell'atto di morte degli internati. Le ceneri saranno conservate con cura dalle autorit… detentrici e saranno consegnate il pi— presto possibile ai congiunti prossimi, che ne facciano richiesta. Non appena le circostanze lo permettano e al pi— tardi alla fine delle ostilit…, la Potenza detentrice trasmetter… per il tramite degli uffici d'informazione previsti dall'art. 136, alle Potenze alle quali appartenevano gli internati deceduti, gli elenchi delle tombe degli internati morti. Questi elenchi conterranno tutti i particolari necessari per l'identificazione degli internati morti e la localizzazione esatta delle tombe.
Art. 131. Ogni decesso o ferimento grave di un internato cagionati o che possono essere stati cagionati da una sentinella, da un altro internato o da qualsiasi altra persona, come pure tutti i casi di morte di cui si ignori la causa, formeranno immediatamente oggetto di un'inchiesta ufficiale della Potenza detentrice. Una comunicazione in merito sar… immediatamente fatta alla Potenza protettrice. Le deposizioni di qualsiasi testimonio saranno raccolte; un rapporto che le contenga sarˆ steso e comunicato a detta Potenza. Se l'inchiesta accerta la colpevolezza di una o pi persone, la Potenza detentrice prender… tutte le misure per il perseguimento giudiziario del o dei responsabili.
CAPITOLO XII. - Liberazione, rimpatrio e ospedalizzazione in paese neutrale
Art. 132. Ogni persona internata sarˆ liberata dalla Potenza detentrice quando non esisteranno pi le cause che ne hanno motivato i'internamento. Le Parti in conflitto si sforzeranno inoltre di conchiudere, durante le ostilitˆ, degli accordi per la liberazione, il rimpatrio, il ritorno al luogo di domicilio e l'ospedalizzazione in paese neutrale di talune categorie d'internati, e specialmente dei fanciulli, delle donne incinte e delle madri con bambini lattanti e in tenera etˆ, dei feriti e malati o degli internati che hanno subito una lunga cattivitˆ.
Art. 133. L'internamento cesserˆ al pi presto possibile dopo la fine delle ostilitˆ. Tuttavia, gli internati sul territorio di una Parte in conflitto, che si trovassero sotto procedimento penale per infrazioni che non siano esclusivamente passibili di pena disciplinare, potranno essere trattenuti sino alla fine del processo, e quando ne sia il caso, sino ad espiazione della pena. Altrettanto sarˆ di coloro che sono stati condannati precedentemente ad una pena privativa della libertˆ personale. Dopo la fine delle ostilitˆ o dell'occupazione del territorio dovranno essere istituite, mediante accordo con la Potenza detentrice e le Potenze interessate, delle Commissioni incaricate di rintracciare gli internati dispersi.
Art. 134. Le Alti Parti contraenti si sforzeranno, alla fine delle ostilitˆ o dell'occupazione, di assicurare il ritorno di tutti gli internati al loro ultimo domicilio, o di facilitarne il rimpatrio.
Art. 135. La Potenza detentrice assumerˆ le spese di ritorno degli internati liberati ai luoghi dove dimoravano al momento del loro internamento o, se li aveva arrestati durante il loro viaggio o in alto mare, le spese necessarie per permettere loro di condurre a termine il loro viaggio o di ritornare al loro punto di partenza. Se la Potenza detentrice rifiuta il permesso di dimorare sul suo territorio ad un internato liberato, che vi aveva precedentemente il suo domicilio regolare, essa pagherˆ le spese del suo rimpatrio. Se l'internato preferisce per˜ ritornare nel suo paese sotto la sua propria responsabilitˆ, o per obbedire al governo al quale deve sottostare, la Potenza protettrice non tenuta a pagare le spese fuori del suo territorio. La Potenza detentrice non sarˆ tenuta a pagare le spese di rimpatrio di un internato che fosse stato internato a sua propria richiesta. Se gli internati sono trasferiti in conformitˆ dell'art. 45, la Potenza che li trasferisce e quella che li accoglie si metteranno d'accordo sulla quota delle spese che dovrˆ essere assunta da ciascuna di esse. Le disposizioni suddette non dovranno pregiudicare gli accordi speciali che potessero essere conchiusi tra le parti in conflitto a proposito dello scambio e del rimpatrio dei loro cittadini in mano nemica.
SEZIONE V. - UFFICI E AGENZIA CENTRALE DI INFORMAZIONI
Art. 136. Fin dall'inizio di un conflitto, come in tutti i casi di occupazione, ogni Parte in conflitto istituirˆ un Ufficio ufficiale d'informazioni incaricato di ricevere e di trasmettere informazioni sulle persone protette che si trovano in suo potere. Entro il pi breve termine possibile, ogni Parte in conflitto trasmetterˆ a detto Ufficio informazioni sui provvedimenti da essa presi nei confronti di ogni persona arrestata da pi di due settimane, messa in residenza forzata o internata. Essa incaricherˆ inoltre i suoi vari servizi interessati di fornire con sollecitudine all'Ufficio sopra menzionato le indicazioni concernenti i mutamenti avvenuti nella situazione di queste persone protette, come trasferimenti, liberazioni, rimpatri, evasioni, ospedalizzazione, nascite e decessi.
Art. 137. L'Ufficio nazionale d'informazioni farˆ giungere d'urgenza, servendosi dei mezzi pi rapidi, e per tramite delle Potenze detentrici da un lato, e dell'Agenzia centrale contemplata dall'art. 140, dall'altro, le informazioni concernenti le persone protette alla Potenza di cui dette persone sono attinenti o alla Potenza sul cui territorio esse erano domiciliate. Gli Uffici risponderanno parimenti a tutte le domande loro rivolte circa le persone predette. Gli Uffici di informazioni trasmetteranno le informazioni relative ad una persona protetta, salvo nei casi in cui la loro trasmissione potesse nuocere alla persona interessata o alla sua famiglia. Ma, anche in tal caso, le informazioni non potranno essere rifiutate all'Agenzia centrale che, avvertita delle circostanze, prenderˆ le precauzioni necessarie indicate nell'articolo 140. Tutte le comunicazioni scritte fatte da un Ufficio saranno autenticate con una firma o con un sigillo.
Art. 138. Le informazioni ricevute dall'Ufficio nazionale d'informazioni e da esso ritrasmesse saranno tali da permettere di identificare esattamente la persona protetta e di avvertirne rapidamente la famiglia. Esse comprenderanno per ogni persona almeno il cognome, i nomi, il luogo e la data completa della nascita, la nazionalitˆ, l'ultima residenza, i segni particolari, il nome del padre e il cognome della madre, la data e il genere della misura presa nei confronti della persona, come pure il luogo dove stata arrestata, l'indirizzo al quale pu˜ essere mandata la corrispondenza, nonchŽ il cognome e indirizzo della persona che dev'essere informata. Del pari, informazioni sullo stato di salute degli internati malati o feriti gravemente saranno trasmesse regolarmente e, per quanto possibile, ogni settimana.
Art. 139. L'Ufficio nazionale d'informazioni sarˆ inoltre incaricato di rac- cogliere tutti gli oggetti personali di valore lasciati dalle persone protette indicate nell'art. 136, specie al momento del loro rimpatrio, evasione o morte, e di trasmetterli agli interessati, sia direttamente, sia, ove occorra, per il tramite dell'Agenzia centrale. Questi oggetti saranno spediti dall'Ufficio in pacchi sigillati; a questi pacchi saranno allegate delle dichiarazioni che stabiliscono con precisione l'identitˆ delle persone cui appartenevano gli oggetti, nonchŽ un inventario completo del pacco. Il ricevimento e l'invio di tutti gli oggetti di valore di tal genere saranno iscritti particolareggiatamente nei registri.
Art. 140. Sarˆ istituita, in Paese neutrale, un'Agenzia centrale di informa zioni sulle persone protette, specie sugli internati. Il Comitato internazionale della Croce Rossa proporrˆ alle Potenze interessate, quando lo giudichi necessario, l'organizzazione di tale Agenzia, che potrˆ essere quella prevista dall'art. 123 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Quest'Agenzia sarˆ incaricata di concentrare tutte le informazioni del carattere previsto dall'art. 136, che essa potrˆ avere in via ufficiale o privata; essa le trasmetterˆ il pi rapidamente possibile al Paese d'origine o di residenza delle persone interessate, salvo nei casi in cui questa trasmissione potesse nuocere alle persone cui le informazioni si riferiscono, o alla loro famiglia. Essa riceverˆ, da parte delle Potenze in conflitto, tutte le facilitazioni ragionevoli per procedere a dette trasmissioni. Le Alte Parti contraenti e in particolare quelle i cui cittadini fruiscono dei servizi dell'Agenzia centrale sono invitate a fornire alla stessa l'appoggio finanziario che le occorresse. Le disposizioni che precedono non devono essere mai interpretate come tali da limitare l'attivitˆ umanitaria del Comitato internazionale della Croce Rossa e delle Societˆ di soccorso indicate nell'art. 142.
Art. 141. Gli uffici nazionali d'informazioni e l'Agenzia centrale di informazioni beneficeranno della franchigia di porto in ogni materia postale, come pure di tutte le esenzioni contemplate dall'art. 110, e, in tutta la misura del possibile, della franchigia telegrafica o, almeno, di importanti riduzioni di tasse.
TITOLO IV
Esecuzione della Convenzione
SEZIONE I. - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 142. Con riserva dei provvedimenti che ritenessero indispensabili per garantire la loro sicurezza o per far fronte a qualsiasi altra necessit… ragionevole, le Potenze detentrici faranno la migliore accoglienza alle organizzazioni religiose, alle societ… di soccorso o a qualsiasi altro ente che soccorresse le persone protette. Esse concederanno loro, come pure ai loro delegati debitamente accreditati, tutte le agevolazioni necessarie per visitare le persone protette, per distribuir loro soccorsi, materiale d'ogni provenienza destinato a scopi educativi, ricreativi o religiosi, o per aiutarle ad organizzare i loro svaghi entro i luoghi d'internamento. Le societ… o gli enti sopra indicati potranno essere costituiti sia sul territorio della Potenza detentrice, sia in un altro Paese, oppure potranno avere carattere internazionale. La Potenza detentrice potr… limitare il numero delle societ… e degli enti i cui delegati saranno autorizzati a svolgere la loro attivit… sul suo territorio e sotto il suo controllo, a condizione per• che tale limitazione non impedisca di soccorrere con un aiuto efficace e sufficiente tutte le persone protette. La situazione particolare del Comitato internazionale della Croce Rossa in questo campo sar… in ogni tempo riconosciuta e rispettata.
Art. 143. I rappresentanti o i delegati delle Potenze protettrici saranno autorizzati a recarsi in tutti i luoghi dove si trovano persone protette, specialmente nei luoghi d'internamento, di detenzione e di lavoro. Essi avranno accesso a tutti i locali utilizzati dalle persone protette e potranno intrattenersi con queste senza testimoni, ove occorra per il tramite di un interprete. Tali visite potranno essere proibite soltanto per impellenti necessit… militari ed unicamente in via eccezionale e temporanea. La loro frequenza e durata non potranno essere limitate. Ai rappresentanti e ai delegati delle Potenze protettrici sar… lasciata piena libert… nella scelta dei luoghi che desiderano visitare. La Potenza detentrice e occupante, la Potenza protettrice e, se se Š il caso, la Potenza d'origine delle persone da visitare, potranno mettersi d'accordo perchŠ compatrioti degli internati siano ammessi a partecipare alle visite. I delegati del Comitato internazionale della Croce Rossa fruiranno delle stesse prerogative. La designazione di questi delegati sar… sottoposta al gradimento della Potenza alle cui autorit… sono soggetti i territori dove essi devono spiegare la loro attivit….
Art. 144. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere, nel pi— largo modo possibile, in tempo di pace e in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi Paesi e, in particolare, a includerne lo studio nei programmi d'istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principi siano conosciuti da tutta la popolazione. Le autorit… civili, militari, di polizia o altre che, in tempo di guerra, assumessero delle responsabilit… nei confronti delle persone protette, dovranno possedere il testo della Convenzione ed essere specialmente istruite sulle sue disposizioni.
Art. 145. Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero e, durante le ostilit…, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonchŠ le leggi ed i regolamenti che potranno essere adottati per assicurarne l'applicazione.
Art. 146. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso o dato ordine di commettere una delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente. Ogni parte contraente avr… l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso o di aver dato l'ordine di commettere una di dette infrazioni gravi e dovr…, qualunque sia la loro nazionalit…, deferirle ai propri tribunali. Essa potr… pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al procedimento, purchŠ quessta parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti. Ogni parte contraente prender… i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente. Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.
Art. 147. Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrit… fisica o alla salute, la deportazione o il trasferimento illegali, la detenzione illegale, il fatto di costringere una persona protetta a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica, o quello di privarla del suo diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione, la presa di ostaggi, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessit… militari e compiute in grandi proporzioni ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari.
Art. 148. Nessuna Parte contraente potr… esonerare se stessa, nŠ esonerare un'altra parte contraente, dalle responsabilit… in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente.
Art. 149. A richiesta di una Parte in conflitto, dovr… essere aperta un'inchiesta nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione. Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro, che statuir… sulla procedura da seguire. Accertata la violazione, le Parti in conflitto vi porranno fine e la reprimeranno il pi— rapidamente possibile.
SEZIONE II. - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 150. La presente Convenzione Š redatta in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimenti autentici. Il Consiglio federale svizzero far… eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola.
Art. 151. La presente Convenzione, che porter… la data di oggi, potr…, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si Š aperta a Ginevra il 21 aprile 1949.
Art. 152. La presente Convenzione sar… ratificata il pi— presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna. Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sar… steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sar… consegnata dal Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze nel nome delle quali la Convenzione sar… stata firmata o l'adesione sar… stata notificata.
Art. 153. La presente Convenzione entrer… in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati. Essa entrer… successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica.
Art. 154. Nei rapporti tra le Potenze legate dalla Convenzione dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, si tratti della Convenzione del 29 luglio 1899 o di quella del 18 ottobre 1907, e che partecipano alla presente Convenzione, questa completerˆ le sezioni II e III del Regolamento allegato alle suddette Convenzioni dell'Aja.
Art. 155. A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarˆ aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia stata firmata.
Art. 156. Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli saranno giunte. Il Consiglio federale svizzero comunicherˆ le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione.
Art. 157. Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilit… o dell'occupazione. La comunicazione delle ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sarˆ fatta dal Consiglio federale svizzero per la via pi rapida.
Art. 158. Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrˆ facoltˆ di denunciare la presente Convenzione. La denuncia sarˆ notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questi comunicherˆ tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti. La denuncia produrrˆ i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante implicata in un conflitto non produrrˆ effetto alcuno fino a tanto che la pace non sarˆ stata conchiusa e, in ogni caso, fino a tanto che le operazioni di liberazione, di rimpatrio e di ripresa di domicilio delle persone protette dalla presente Convenzione non saranno finite. La denuncia varrˆ soltanto nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avrˆ effetto alcuno sugli obblighi che le Parti in conflitto continueranno a dover adempiere in virt dei principi del diritto internazionale, quali risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanitˆ e dalle esigenze della pubblica coscienza.
Art. 159. Il Consiglio federale svizzero farˆ registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero informerˆ parimenti il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti dopo aver depositato i loro pieni poteri hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese. L'originale sarˆ depositato negli archivi della Confederazione Svizzera. Il Consiglio federale svizzero trasmetterˆ una copia, certificata conforme, della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli Stati che avranno aderito alla Convenzione.
ALLEGATO I
Progetto dl accordo concernente le zone e localitˆ sanitarie e di sicurezza
Art. 1. Le zone sanitarie e di sicurezza saranno rigorosamente riservate alle persone indicate nell'articolo 23 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna e nell'articolo 14 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, nonch al personale incaricato dell'organizzazione e dell'amministrazione di queste zone e localitˆ e delle cure da dare alle persone che vi si troveranno concentrate. Tuttavia, le persone che hanno la loro residenza permanente entro dette zone avranno il diritto di soggiornarvi.
Art. 2. Le persone che, per un motivo qualsiasi, si trovano in una zona sanitaria e di sicurezza non dovranno dedicarsi, nŠ all'interno nŠ all'esterno di questa zona, a lavoro alcuno che abbia rapporto diretto con le operazioni militari o con la produzione di materiale da guerra.
Art. 3. La Potenza che istituisce una zona sanitaria e di sicurezza prenderˆ tutte le misure adeguate per impedirne l'accesso alle persone che non abbiano il diritto di recarvisi o di trovarvisi.
Art. 4. Le zone sanitarie e di sicurezza risponderanno alle condizioni seguenti: a) esse non rappresenteranno che una piccola parte del territorio controllato dalla Potenza che le ha istituite; b) dovranno essere poco popolate rispetto alle loro possibilitˆ di accoglienza; c) saranno lontane da ogni obiettivo militare e da ogni impianto industriale o amministrativo importante, e sprovviste di obiettivi e impianti di tal genere; d) non saranno situate in regioni che, secondo ogni probabilitˆ, possono avere importanza per la condotta della guerra.
Art. 5. Le zone sanitarie e di sicurezza saranno soggette all'osservanza dei seguenti obblighi: a) le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto che le zone possono comprendere non saranno utilizzati per spostamenti di personale o di materiale militare, neppure a scopo di semplice transito; b) le zone non saranno difese militarmente in nessuna circostanza.
Art. 6. Le zone sanitarie e di sicurezza saranno segnalate da strisce oblique rosse su fondo bianco collocate alla periferia e sugli edifici. Le zone riservate unicamente ai feriti e ai malati potranno essere indicate da croci rosse (mezzelune rosse, leoni e soli rossi) su fondo bianco. Di notte potranno essere indicate anche mediante una illuminazione adeguata.
Art. 7. Fin dal tempo di pace o all'apertura delle ostilitˆ ogni Potenza comunicherˆ a tutte le Alte Parti contraenti l'elenco delle zone sanitarie e di sicurezza istituite sul territorio che essa controlla. Essa le informerˆ d'ogni nuova zona istituita durante un conflitto. Non appena la Parte avversaria avrˆ ricevuto la notifica suddetta, la zona sarˆ regolarmente costituita. Tuttavia, se la Parte avversaria ritiene che una delle condizioni stabilite dal presente accordo non sia manifestamente adempita, essa potrˆ rifiutare di riconoscere la zona comunicando d'urgenza il suo rifiuto alla Parte dalla quale la zona stessa dipende o subordinare il suo riconoscimento all'istituzione del controllo previsto dall'art. 8.
Art. 8. Ogni Potenza che avrˆ riconosciuto una o pi zone sanitarie e di sicurezza istituite dalla Parte avversaria avrˆ il diritto di chiedere che una o pi commissioni speciali controllino se per le zone stesse sono adempiuti gli obblighi e le condizioni indicati nŽ presente accordo. I membri delle commissioni speciali avranno, a questo scopo, libero accesso in ogni tempo alle varie zone e potranno anche risiedervi in permanenza. Saranno loro concesse tutte le agevolazioni perch possano compiere la loro missione di controllo.
Art. 9. Qualora le commissioni speciali accertassero dei fatti che potrebbero parer loro contrari alle disposizioni del presente accordo, ne avvertiranno immediatamente la Potenza dalla quale dipende la zona, assegnandole un termine di cinque giorni al massimo per rimediarvi; esse ne informeranno la Potenza che ha riconosciuto la zona. Se, alla scadenza di questo termine, la Potenza dalla quale dipende la zona non avesse dato seguito all'avvertimento rivoltole, la Parte avversaria potrˆ dichiarare che essa non pi legata, per quanto concerne la zona di cui si tratta, dal presente accordo.
Art. 10. La Potenza che avrˆ istituito una o pi zone sanitarie e di sicurezza, come pure le Parti avversarie alle quali ne sarˆ stata notificata l'esistenza, nomineranno, o faranno designare dalle Potenze protettrici o da altre Potenze neutrali, le persone che potranno far parte delle commissioni speciali di cui cenno negli articoli 8 e 9.
Art. 11. Le zone sanitarie e di sicurezza non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate, ma saranno protette e rispettate in ogni tempo dalle Parti in conflitto.
Art. 12. In caso di occupazione di un territorio, le zone sanitarie e di sicurezza che vi si trovano dovranno continuare ad essere rispettate ed utilizzate come tali. La Potenza occupante potrˆ non di meno modificare la destinazione dopo aver provveduto alla sorte delle persone che vi erano raccolte.
Art. 13. Il presente accordo applicabile parimenti alle localitˆ che le Potenze destinassero a scopo analogo a quello delle zone sanitarie e di sicurezza.
ALLEGATO II
Progetto di Regolamento concernente i soccorsi collettivi agli internati civili
Art. 1. I Comitati d'internati saranno autorizzati a distribuire gli invii di soccorsi collettivi, di cui sono responsabili, a tutti gli internati che dipendono amministrativamente dal loro luogo d'internamento, come pure a quelli che si trovano negli ospedali, o nelle prigioni o in altri stabilimenti penitenziari.
Art. 2. La distribuzione degli invii di soccorsi collettivi si farˆ secondo le istruzioni dei donatori e in conformitˆ del piano stabilito dai Comitati d'internati; tuttavia, la distribuzione dei soccorsi sanitari si farˆ, a preferenza, d'intesa con i medici in capo; questi potranno, negli ospedali e nei lazzaretti, derogare a dette istruzioni nella misura in cui i bisogni dei loro malati lo esigono. Nei limiti cos" precisati, la distribuzione si farˆ sempre in modo equo.
Art. 3. Per poter verificare la qualitˆ come pure la quantitˆ delle merci ricevute e stendere su questi punti rapporti particolareggiati destinati ai donatori, i membri dei Comitati d'internati saranno autorizzati a recarsi nelle stazioni e altri luoghi di arrivo, vicini al loro luogo d'internamento, dove giungono loro gli invii di soccorsi collettivi.
Art. 4. I Comitati d'internati beneficeranno delle facilitazioni necessarie per accertare se la distribuzione dei soccorsi collettivi in tutte le sottodivisioni e in tutti gli annessi del loro luogo d'internamento stata fatta conformemente alle loro istruzioni.
Art. 5. I Comitati d'internati saranno autorizzati a compilare, come pure a far compilare dai membri dei Comitati d'internati nei distaccamenti di lavoro o dai medici in capo dei lazzaretti e ospedali, dei moduli o questionari destinati ai donatori e che si riferiscono ai soccorsi collettivi (distribuzione, bisogni, quantitˆ, ecc.). Questi moduli e questionari, debitamente compilati, saranno trasmessi senz'indugio ai donatori.
Art. 6. AUo scopo di garantire una distribuzione regolare di soccorsi collettivi agli internati del loro luogo d'internamento e, eventualmente, di sopperire ai bisogni provocati dall'arrivo di nuovi internati, i Comitati d'internati saranno autorizzati a costituire e a conservare scorte sufficienti di soccorsi collettivi. Essi disporranno a questo fine, di magazzini adeguati; ogni magazzino sarˆ provvisto di due serrature; le chiavi dell'una saranno in mano del Comitato d'internati e quello dell'altra in mano del comandante del luogo d'internamento.
Art. 7. Le Alte Parti contraenti e, in particolare, le Potenze detentrici autorizzeranno, nella misura del possibile e con riserva del disciplinamento relativo al vettovagliamento della popolazione, qualsiasi acquisto che fosse fatto sul loro territorio allo scopo di distribuire soccorsi collettivi agli internati; esse faciliteranno parimenti i trasferimenti di denaro e altri provvedimenti finanziari, tecnici o amministrativi eseguiti in considerazione di tali acquisti.
Art. 8. Le disposizioni che precedono non devono limitare il diritto degli internati di ricevere soccorsi collettivi prima del loro arrivo al luogo d'internamento o durante il trasferimento, nŠ la possibilitˆ per i rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di qualsiasi altro ente umanitario che soccorra gli internati e fosse incaricato di trasmettere tali soccorsi, di garantirne la distribuzione ai loro destinatari con qualunque altro mezzo che ritenessero opportuno.